Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 20-04-2011) 22-07-2011, n. 29437

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

P.S. tramite il difensore impugna in Cassazione l’ordinanza 9.11.2010 con la quale il tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame ha rigettato il ricorso proposto avverso l’ordinanza 13.10.2010 del gip del Tribunale di Milano, applicativa della misura cautelare della custodia in carcere.

Il ricorrente è sottoposto a procedimento penale siccome accusato del reato "…di cui all’art. 416 c.p. (perchè si associavano tra loro dando vita ad un sodalizio criminale stabile nel tempo (agendo ininterrottamente almeno dal 2007 e con condotta attuale), dedito alla fraudolenta acquisizione di assegni bancari in assenza di copertura ed alla successiva commissione di un numero indeterminato di delitti di truffa in danno dei soggetti prenditori finali degli assegni. In particolare aprivano per mezzo di persone fortemente indigenti, un elevato numero di conti correnti presso diversi istituti di credito dell’area milanese, versando modeste cifre allo scopo di ottenere dalle stesse banche carnet di assegni "puliti" ovvero non provenienti dal mercato del riciclaggio e quindi non segnalati presso le banche dati delle FF.PP. e del circuito bancario,per poterli poi utilizzare, in parte presentandoli in pagamento di merci ed in parte mettendoli a disposizione di altri soggetti consapevoli della loro illecita provenienza, che li negoziavano per proprio conto con la conseguente consumazione di truffe in danno di terzi (delitti di truffa per i quali si procede separatamente ed analiticamente indicate nella parte conclusiva della presente richiesta con la seguente ripartizione di ruoli all’interno dell’associazione:

P.S., in qualità di promotore, organizzatore e finanziatore di tutte le operazioni.

P.P. in qualità di compartecipe e persona di fiducia del padre nonchè con compiti di collegamento fra il padre e gli altri consociati.

C.D. e R.A. in qualità di compartecipi incaricati di reclutare le persone poi utilizzate per l’apertura dei conti correnti e di seguire le relative operazioni…..

In (OMISSIS) ed altrove dal (OMISSIS) ed attualmente in essere….

P.S. con la recidiva specifica….".

La difesa, in riferimento al provvedimento dianzi indicato, lamenta:

1.) vizio di motivazione perchè il provvedimento di rigetto si fonda su "mere supposizioni";

2.) vizio di erronea applicazione della legge penale, e vizio di motivazione, perchè: a) il contenuto delle intercettazioni telefoniche poste a conforto delle accuse non è idoneo a fornire dimostrazione degli illeciti contestati; b) il Tribunale del riesame ha omesso di esaminare le questioni dedotte con il ricorso ex art. 309 c.p.p.; c) il ricorrente sarebbe vittima di usura e non ha utilizzato gli assegni per commettere truffe nei confronti di terzi;

d) manca in atti la prova dell’esistenza di un vincolo associativo per la commissione di delitti di truffa, posto che le stesse intercettazioni telefoniche non sono idonee a dimostrare l’esistenza di una associazione per delinquere;

3.) vizio di motivazione e mancanza della prova in ordine alla violazione dell’art. 416 c.p., perchè mancherebbero le prove in base alle quali si possa affermare che il P. fosse consapevole della partecipazione ad una associazione per delinquere.

4.) vizio di motivazione in ordine all’indicazione delle esigenze cautelari ai fini della giustificazione della misura cautelare adottata. In particolare la difesa sostiene che le affermazioni relative al ritenuto pericolo di reiterazione del reato sono prive di giustificazione.

5.) vizio di motivazione in relazione all’asserita adeguatezza della misura cautelare delle custodia in carcere con esclusione di qualsiasi altra misura meno afflittiva, mancando ogni riferimento al criterio di proporzionalità.

La prima censura non reca l’indicazione dei motivi di fatto e di diritto posti a suo fondamento, con la conseguenza che esso deve essere dichiarato manifestamente infondato per violazione del precetto di cui all’art. 581 c.p.p..

La seconda censura formula motivi del tutto generici che non si traducono in puntuali critiche alla motivazione della decisione impugnata, ma in generiche doglianze attinenti il merito della valutazione degli elementi di prova, incensurabile nella presente sede. In particolare va rilevato che le doglianze di cui alle lettere a) e d) attengono alla medesima questione e sono manifestamente infondate, posto che la valutazione del contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazione telefonica è competenza esclusiva del giudice del merito, come tale non sindacabile nella presente sede. La doglianza su b) è generica non essendo stato rispettato il canone di autosufficienza del ricorso, perchè la difesa non indicate in modo puntuale quali siano gli aspetti del gravame che non siano stati oggetto di considerazione del parte del Tribunale del riesame, nonchè la loro rilevanza. La censura di cui al punto c) attiene al merito della vicenda, come tale non suscettibile di considerazione in questa sede.

La terza doglianza, che si concreta nell’illustrazione dei principi giurisprudenziali e dottrinali teorici ed astratti formulati in materia di elementi costitutivi del delitto di cui all’art. 416 c.p., a sua volta non si traduce in critiche specifiche al contenuto della motivazione della decisione, con la conseguenza che anche questo motivo deve essere considerato manifestamente infondato ai sensi del combinato disposto degli artt. 581 e 591 c.p.p.. In particolare va osservato che il Tribunale del riesame ha puntualmente indicato, attraverso la descrizione della vicenda, le ragioni per le quali ha ritenuto l’esistenza di una associazione per delinquere dedita alla commissione di un indeterminato numero di delitti di truffa (p. 5 e ss. della ordinanza) nonchè gli elementi di prova rappresentati:

dalle dichiarazioni rese dallo stesso indagato; dall’attività in concreto svolta dall’indagato; dalle intercettazioni telefoniche (puntualmente indicate nel corpo della motivazione). La difesa, a sua volta, non ha formulato censure specifiche in ordine all’apparato argomentativo del provvedimento nè critiche che indichino aspetti di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, con la conseguenza che la doglianza è generica.

La quarta censura è manifestamente infondata, perchè, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari previste dall’art. 274 c.p.p., lett. c) (pag. 8 dell’ordinanza impugnata). Il Tribunale, infatti con motivazione che non appare manifestamente illogica, ha messo in evidenza le ragioni per le quali ritiene che l’indagato possa commettere ulteriori illeciti della medesima specie (pag. 9 della ordinanza) e le ragioni per le quali ha ritenuto che non è prevedibile la irruzione di una pena che possa essere contenuta nei limiti previsti dall’art. 163 c.p..

Il quinto motivo di censura è, a sua volta manifestamente infondato, perchè, contrariamente a quanto affermato dalla difesa, il Tribunale del riesame ha posto in evidenza le ragioni di adeguatezza della misura (v. pp. 9 e 10 della ordinanza). Trattasi di motivazione sufficiente, e non manifestamente illogica, non sindacabile nel merito, posto che è corretta la correlazione del pericolo della reiterazione del reato, quale elemento giustificante la misura della custodia cautelare restrittiva (ex art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c), con la tipologia fattuale dell’illecito, per la cui prevenzione appare indispensabile la misura cautelare della custodia in carcere.

Per le suddette ragioni, il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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