Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 20-04-2011) 22-07-2011, n. 29436

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

B.C.C., tramite il difensore, ricorre per Cassazione avverso l’ordinanza 11.8.2010 con la quale il Tribunale di Milano ha rigettato l’istanza di riesame proposta avverso l’ordinanza 13.10.2010 del Gip del medesimo Tribunale, applicativa, nei suoi confronti della misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all’art. 416 bis c.p., commi 1, 2, 3, 4 per avere fatto parte, con gli altri coindagati e con altre persone allo stato non ancora individuate, dell’associazione mafiosa denominata ‘ndragheta, operante da anni sul territorio di (OMISSIS) e province limitrofe e costituita da numerosi "locali" di cui 15 individuate a loro volta coordinate da un organo sovraordinato denominato "La Lombardia" in cui hanno rivestito un ruolo di vertice, nel corso del tempo, BA.Co. fino al (OMISSIS), N.C. dal (OMISSIS) (data del suo assassinio), Z.P. dal (OMISSIS) ad oggi, che concede agli affiliati "cariche" e "doti", secondo gerarchie prestabilite e mediante cerimonie e rituali tipici della associazione mafiosa.

La difesa dell’indagato richiede l’annullamento dell’impugnata ordinanza lamentando la violazione dell’art. 273 c.p.p. e art. 416 bis c.p..

In particolare la difesa pone in rilievo che:

– il ricorrente non è mai stato interlocutore diretto nelle conversazioni oggetto di intercettazione telefonica da parte della polizia giudiziaria, con la conseguenza che non vi sarebbe prova certa che lo stesso possa identificarsi con il " C." di cui alla suddette intercettazioni.

– è dato probatorio equivoco e non concludente, quello attraverso il quale la individuazione del " C." nel ricorrente poserebbe nella circostanza che la telefonata intervenuta tra i coindagati M. e MU. ove si fa riferimento a "doti" appartenute a " C.", sarebbe di poco successiva all’incontro in (OMISSIS) alla quale avrebbe partecipato anche il ricorrente. In particolare la difesa pone in evidenza che non vi è in atti alcun elemento che consenta di derivare che i colloquianti stessero riferendosi ad una persona che aveva preso parte alla riunione della suddetta località, aggiungendo che non vi è alcuna prova oggettiva del fatto che, al di là dei soggetti attenzionati dalla polizia giudiziaria alla riunione abbia preso parte altra persona con lo stesso prenome.

La difesa conclude quindi che il giudice delle indagini preliminari e il Tribunale del riesame hanno ritenuto l’esistenza di indizi sufficienti di reità sulla base di argomentazioni apodittiche.

Analoga censura la difesa muove anche con riferimento alla ulteriore telefonata del 5.3.2008 (n. progressivo 102) nel corso della quale si fa riferimento a tale " C." che sarebbe giunto a (OMISSIS) al fine di partecipare alla cerimonia di apertura di una "locale", nonchè al dato probatorio che il ricorrente avrebbe partecipato al matrimonio di tale MA.Gi. e che avrebbe agevolato i figli di L.A. per il solo fatto che la cella agganciata dall’apparecchio cellulare del ricorrente si sarebbe trovata in località prossima a quella in cui si svolse il banchetto di nozze.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il Tribunale del riesame, dopo avere descritto gli elementi caratterizzanti l’associazione di cui all’art. 416 bis c.p. (che non sono stati oggetto di contestazione dalla difesa nella presente sede), ha preso in considerazione le doglianze formulate dalla difesa dell’indagato (pp. 12 e 13 della ordinanza) richiamando gli elementi ritenuti indizianti, fondati sul contenuto delle intercettazioni delle conversazioni telefoniche intercorse tra il M. e il MU., nonchè sul fatto dell’obbiettiva partecipazione dell’indagato alla riunione tenutasi il (OMISSIS), alla quale risultano avere partecipato parecchi affiliati dell’associazione criminale.

Si tratta di valutazioni di merito, non sindacabili nella presente sede, siccome non manifestamente irragionevoli, avendo il Tribunale fornito argomentazioni (v.pag. 11 della ordinanza) logiche attraverso la quali ha escluso che il " C." di cui alla telefonata n. 758 del 3.5.2008 (intercettata sulla utenza del M.) potesse riferirsi al N.C. detto "(OMISSIS)", siccome assente alla riunione e con una dote di grado molto più elevato.

Sulla base di tale deduzione il Tribunale è pervenuto alla conclusione che l’oggetto della conversazione non poteva che essere lo stesso ricorrente. A questo primo elemento il Tribunale ha dato rilievo alla comprovata esistenza di contatti telefonici tra il B. e altri personaggi coinvolti nella presente indagine quali il P.G., L.A. e C.P. (pag. 12 della ordinanza) e alla circostanza che il B. in più occasioni, quale collaboratore del F.G. (rappresentante delle ‘ndrine di Reggio Calabria presso la Lombardia), ha accompagnato quest’ultimo in occasione di incontri con altri esponenti della ‘ndragheta, facendone le veci presso "la Lombardia" durante la assenza del F. stesso (pag. 2 della ordinanza). Da ultimo va messo in evidenza che il Tribunale ha attribuito significativo valore probatorio alla circostanza che il B. ha partecipato alla riunione tenutasi a (OMISSIS).

Il tribunale con valutazione di merito non sindacabile nella presente sede, ha messo in evidenza l’importanza del summit tenendo conto della partecipazione di parecchi affiliati alla associazione criminale, e del fatto che all’incontro non era possibile la presenza di estranei all’organizzazione criminale, posto che oggetto della riunione era la concessione delle "doti" a Ma.Al. e m.R. (v. Pag. 12 della ordinanza).

La motivazione della ordinanza impugnata appare pertanto adeguata e le doglianze mosse si traducono in una mera reiterazione di quelle già proposte in sede di reclamo, finalizzate ad un’inammissibile alternativa ricostruzione del fatto.

Per le suddette ragioni il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende, ravvisandosi aspetti di responsabilità del prevenuto nella proposizione delle doglianze.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 alla Cassa delle Ammende.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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