Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 20-04-2011) 22-07-2011, n. 29434

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Z.V., tramite il difensore ricorre per Cassazione avverso l’ordinanza 1.12.2010 con la quale il Tribunale di Bologna ha sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari con quella della Custodia cautelare in carcere per il delitto di cui all’art. 110 c.p., art. 628 c.p., commi 1 e 3, perchè, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, in concorso con F.A. e R. C. (che lo attendevano fuori a bordo di una Fiat Punto tg.

(OMISSIS) condotta dal F.), FE.Fr. (che gli forniva una pistola) e U.G. (che lo dotava di abiti per commettere il delitto) dopo essere entrato all’interno del supermercato (OMISSIS) sito in (OMISSIS), con minaccia consistita nel puntare a P.A., cassiera, una pistola ala nuca (dopo averla afferrata per il collo) intimandole di aprire la cassa, puntando successivamente l’arma contro M.C., B. L. clienti del negozio, azionando verso di loro il grilletto dell’arma, si impossessava di Euro 700,00 circa custoditi all’interno della Cassa. Delitto aggravato per essere stato commesso con arma, da più persone riunite, essendo lo Z. travisato. Con recidiva reiterata specifica per Z.. Fatto commesso in (OMISSIS).

Sul piano processuale va premesso quanto segue:

Tratto in arresto il 16.2.2010 per il reato di cui al predetto capo di imputazione, all’esito del giudizio di convalida lo Z. è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere.

All’udienza del 3.11.2010, a seguito di accordo intervenuto fra le parti, ex art. 444 c.p.p., all’imputato veniva "applicata" la pena di anni due e mesi sette di reclusione e Euro 600,00 di multa. Nel corso della medesima udienza, il Giudice delle indagini preliminari, su richiesta della difesa, opponente il Pubblico Ministero sostituiva la misura cautelare della Custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.

Su ricorso del Pubblico ministero, il Tribunale del riesame, con l’ordinanza qui impugnata, ha ripristinato la misura cautelare carceraria, revocando gli arresti domiciliari.

Ricorre pertanto in questa sede, la difesa dell’indagato chiedendo l’annullamento della impugnata ordinanza denunciando il vizio di erronea applicazione dell’art. 275 c.p.p. e il vizio di illogicità della motivazione, perchè il riconoscimento delle attenuanti generiche in sede di definizione del giudizio di merito, imponeva una valutazione della personalità dell’imputato in termini positivi ponendosi, in diverso giudizio in termini di contraddizione.

Il ricorso è manifestamente infondato.

La difesa formula doglianze del tutto generiche ancorate ad una diversa e soggettiva valutazione della vicenda processuale, senza tenere conto delle argomentazioni svolte dal Tribunale del riesame a giustificazione della propria decisione.

Va premesso che, ai fini della del giudizio di cui all’art. 274 c.p.p., lett. c), il giudice può desumere il pericolo della reiterazione di condotte illecite (idoneo a giustificare la emissione di un provvedimento di natura cautelare personale) dalle modalità e circostanze del fatto e dalla personalità dell’imputato, a sua volta apprezzabile alla luce di due possibili criteri, fra loro alternativi: comportamenti o atti concreti posti in essere dal prevenuto o dai suoi precedenti penali.

Il Tribunale del riesame, in ordine agli aspetti dell’art. 274 c.p.p., lett. c), ha preso in considerazione le modalità e le ragioni inerenti il reato per il quale lo Z. è stato giudicato (rapina pluriaggravata con l’uso di armi), nonchè i precedenti penali dello stesso.

La motivazione appare adeguata perchè il Tribunale ha preso in considerazione tutti gli elementi di valutazione astrattamente previsti dall’art. 274 c.p.p., e ha espresso, richiamando specifici elementi di fatto, un giudizio che, in quanto non manifestamente infondato, non è sindacabile nel merito.

La difesa, formulando una personale valutazione della personalità dell’imputato e un giudizio prognostico del tutto soggettivo sul pericolo di reiterazione di una condotta criminosa, non ha dedotto specifiche censure in diritto riguardanti la motivazione del provvedimento impugnato.

Il ricorso pertanto è generico e come tale (ex art. 591 c.p.p.) va dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende, attesa la pretestuosità delle doglianze.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Si provveda a norma dell’art. 28 reg. esec. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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