T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 01-08-2011, n. 2061 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe è impugnato il silenzio rigetto formatosi sull’istanza di accesso agli atti del 29.3.2011, presentata dalla società esponente al Comune di Ossona, per ottenere copia degli atti inerenti l’immobile di via per Furato n. 6, di proprietà della controinteressata C. Srl.

Tale istanza è stata peraltro più volta reiterata, da ultimo con nota della ricorrente depositata il 17.5.2011 (cfr. doc. 7 della ricorrente).

In tale ultima nota, sono richieste le "pratiche edilizie e condoni" relativi all’edificio di cui sopra, confinante con quello dell’esponente.

Il Comune non si è costituito, limitandosi a trasmettere alla ricorrente, e per conoscenza allo scrivente Tribunale, copia degli atti; in particolare si tratta della pratica di condono del 1986 dell’allora proprietario CBC Spa e della DIADenuncia di inizio attività del 2009 con annesse planimetrie sottoscritte dal progettista, denuncia presentata da C. Srl il 29.5.2009 (cfr. la lettera del Comune prot. 4515 del 16.6.2011).

All’udienza del 28.7.2011, il difensore della ricorrente ha però insistito per l’accoglimento del gravame, sostenendo, seppure genericamente, che la documentazione trasmessa dall’Amministrazione resistente non sarebbe esaustiva.

Il gravame deve reputarsi improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione.

Infatti, la documentazione inviata dal Comune alla ricorrente (e per conoscenza al TAR), appare esaustiva della richiesta di accesso formulata, peraltro in maniera abbastanza generica, dalla società esponente.

Quest’ultima, anche nella propria domanda dello scorso maggio 2011, ha chiesto copia degli atti relativi alle pratiche di condono ed edilizie dell’immobile di cui è causa, senza altro specificare, ed il Comune ha provveduto in tal senso.

Non risultano, infatti, dall’esame dei documenti inviati dall’Amministrazione, lacune ed omissioni nella trasmissione dei documenti stessi, né la ricorrente, pur dopo la lettura di questi ultimi, ha concretamente offerto elementi volti a dimostrare l’esistenza di ulteriore documentazione, né ha meglio specificato o indicato gli atti dei quali è chiesta l’ostensione.

In conclusione, non risulta che dall’eventuale accoglimento del presente ricorso possa derivare qualche utilità all’esponente.

Non occorre provvedere sulle spese, non essendosi costituita nessuna delle parti intimate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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