T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 01-08-2011, n. 2060

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’impugnazione del silenzio inadempimento formatosi sull’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata, ai sensi della legge 102/2009, a favore del sig. P.H.P.R., è irricevibile, come del resto evidenziato dal Collegio al ricorrente all’udienza, in applicazione dell’art. 73 del D.Lgs. 104/2010.

Ai sensi dell’art. 31, comma 2°, del D.Lgs. 104/2010 (codice del processo amministrativo), l’azione avverso il silenzio può essere proposta non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.

Nel caso di specie, l’istanza di emersione è stata presentata in data 10 settembre 2009 (cfr. doc. 6 del ricorrente).

Poiché l’art. 1 ter, del DL 78/2009, convertito in legge 102/2009, non prevede il termine entro il quale il procedimento si debba concludere, trova applicazione il termine stabilito in via generale dall’art. 2 della legge. 241/1990.

L’art. 2 citato, a seguito della modifica ad opera della legge 69 del 2009, dispone che, ove non sia previsto un termine diverso, i procedimenti amministrativi debbano concludersi entro il termine di trenta giorni. Tale termine però, ai sensi dell’art. 7 della legge 69/2009, si applica allo scadere di un anno dalla data di entrata in vigore della medesima legge (il 3.7.2009).

Ne consegue che all’istanza di emersione di lavoro irregolare in questione, presentata in data 10.9.2009, si applica il termine di novanta giorni, vigente prima delle modifiche apportate dalla legge 69/2009.

Il termine di conclusione del procedimento scadeva, dunque, il 9.12.2009.

Il ricorso è stato notificato solo in data 16.5.2011, ben oltre, dunque, un anno dalla scadenza del termine di conclusione del provvedimento (anche considerando la sospensione feriale dei termini processuali di 46 giorni, ai sensi della legge 742/1969 e dell’art. 54 del D.Lgs. 104/2011) ed è quindi irricevibile.

A diversa conclusione non induce quanto sostenuto in corso di discussione dal difensore dell’esponente, per il quale il termine di conclusione del procedimento non sarebbe stato di 90, ma di 180 giorni, in applicazione dell’art. 2 comma 4° della legge 241/1990.

Infatti, in tale caso il termine per l’impugnazione del silenzio sarebbe scaduto il 24.4.2011, quindi anteriormente alla notifica del presente ricorso.

Sussistono, nondimeno, giuste ragioni per compensare fra le parti le spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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