Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 20-04-2011) 22-07-2011, n. 29432 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.I., tramite il difensore, ricorre per Cassazione avverso l’ordinanza 23.11.2010 con la quale il Tribunale del riesame di Milano ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere emessa nei suoi confronti dal Giudice delle indagini preliminari in data 18.10.2010 per i seguenti reati:

m) art. 110 c.p., art. 61 c.p., n. 2, L. n. 497 del 1974, artt. 10, 12 e 14 perchè in concorso tra loro ( M. quale autore materiale e CA.Pi. che ne rafforzava il proposito criminoso) e con altre persone non identificate, al fine di commettere il reato di cui al capo che segue, detenevano e portavano in luogo pubblico un’arma comune da sparo. In (OMISSIS) nella notte tra il (OMISSIS). n) artt. 110 e 81 cpv. c.p., art. 635 c.p., comma 2, n. 3 in relazione all’art. 625 c.p., n. 7 e D.L. n. 152 del 1991, art. 7, perchè in concorso fra loro e con persone non identificate, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso esplodendo 13 colpi di arma da fuoco contro la concessionaria Audi facente capo a C. F. ne danneggiava le vetrate e alcune macchine esposte. Con le aggravanti di avere commesso il fatto su cose esposte alla pubblica fede e avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 316 bis c.p..

In (OMISSIS).

La difesa dell’indagato richiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata deducendo: 1) Vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale, siccome mancanti i sufficienti indizi di colpevolezza ex art. 273 c.p.p., e gli estremi dell’aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7; in particolare la difesa afferma: a) di avere indicato prove circa la estraneità dell’imputato nella commissione degli illeciti perchè la sera tra il (OMISSIS) era in compagnia di persone ad una festa; b) che l’arma adoperata per l’attentato all’autoconcessionario è stata sequestrata ad altra persona ( G.S.); c) la parte offesa non ha percepito il danneggiamento patito come azione mafiosa, mancando la indicazione della sua provenienza da un sodalizio criminoso con la relativa detta penetrante forza intimidatoria dell’evocazione di una struttura capace di efferati delitti, con la conseguenza che non può essere contestata la aggravante di cui alla D.L. n. 152 del 1991, art. 7.

Il ricorso è infondato.

Con riferimento al punto 1 a), il Tribunale del riesame ha preso in considerazione le dichiarazioni testimoniali acquisite ex art. 391 bis c.p.p., e senza dubitare della loro veridicità, esprime le ragioni per le quali non le ritiene sufficienti ad escludere la riferibilità dell’attentato all’odierno ricorrente, avendo affermato che le deposizioni testimoniali attestanti la presenza dell’imputato ad una festa non coprono l’intero arco temporale durante il quale è avvenuto il reato in danno del C.. La motivazione (non sindacabile nel merito) appare logica nè contraddittoria con altra parte della decisione. Con riferimento al punto 1 b) il Tribunale del riesame a pag. 3 indica gli elementi di fatto in base ai quali ritiene che lo imputato abbia materialmente commesso il danneggiamento delle vetrine dell’auto concessionaria del C. attraverso la lettura coordinata degli elementi indizianti costituiti da: 1) i colpi di arma da fuoco contro la concessionaria sono stati esplosi con una pistola beretta cal. 92s che è stata sequestrata a G.S.; 2) dalla esistenza di un rapporto di conoscenza tra il M. e lo G., comprovato da una serie di contatti telefonici intercorsi fra i due in epoca pregressa alla commissione del reato; 3) dalla intercettazione di una telefonata intercorsa tra il M. e il CA. (responsabile della zona) con la quale il primo comunicava al secondo la propria intenzione di agire nei confronti del C. adoperando la espressione: "io in settimana faccio il battesimo a tutte le vetrine" ed indicandogli le ragioni del gesto ("un’infamata").

Gli elementi di fatto indicati dal Tribunale sono altrettanti indizi della penale responsabilità. Ognuno di essi appare certo nella sua genesi fattuale e tutti presentano il carattere della univocità, nel senso che il dato fattuale dagli stessi desumibile non è suscettibile di interpretazioni di portata diversa. Infine va rilevato che i detti indizi appaiono fra loro concordanti, nel senso che la loro lettura congiunta e coordinata porta ad un unico risultato deduttivo che, a sua volta non si pone in contrasto con altre risultanze probatorie. Pertanto anche in relazione a questo punto si deve affermare che la decisione del Tribunale appare del tutto corretta e non manifestamente illogica o contraddittoria.

Con riferimento al punto 1 c) va osservato che il gesto del danneggiamento delle vetrine dell’auto concessionaria del C. (tredici colpi di rivoltella esplosi in tempo di notte contro le vetrine dell’esercizio commerciale) costituisce ex se un gesto connotato da forte valenza intimidatoria e la valutazione della percezione della sua valenza da parte della persona offesa è questione di merito non valutabile nella presente sede, apparendo, anche in tal caso, la motivazione sul punto non manifestamente illogica avendo il Tribunale Milanese preso in considerazione e descritto, sulla base degli elementi di prova allo stato acquisiti e suscettibili di variazione nel prosieguo delle indagini preliminari, una situazione ambientale violenta ed esteriorizzata con atti di intimidazione (esplosione di colpi di rivoltella, precedenti attentati commessi in danno dello stesso imputato), perfettamente riconducibile alla astratta previsione della aggravante contestata.

La motivazione è pertanto adeguata.

Per le suddette ragioni il ricorso va rigettato e l’indagato va condannato al pagamento delle spese processuali. Ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, si manda alla cancelleria per le comunicazioni di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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