T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 01-08-2011, n. 2059 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il sig. B.R. presentava alla Prefettura di Sondrio, ai sensi dell’art. 1ter della legge 102/2009, istanza di emersione a favore del cittadino extracomunitario N.G..

La Prefettura invitava entrambi più volte a presentarsi presso i propri uffici, per la definizione dell’istanza e per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, da ultimo con avviso del 7.2.2011 per la data del 17.2.2011.

Il sig. Rodili, però, non si presentava, senza addurre giustificazioni.

Di conseguenza la Prefettura disponeva l’archiviazione della domanda di emersione, con provvedimento del 18.2.2011.

Contro tale ultimo era proposto, dal sig. N., il presente ricorso, con domanda di sospensiva.

Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno, concludendo per il rigetto del gravame.

All’udienza cautelare del 28.7.2011, il Presidente dava avviso della possibilità di una sentenza in forma semplificata e la causa passava in decisione.

Il gravame è infondato.

Infatti, come già statuito dalla giurisprudenza maggioritaria di questo TAR (cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 817 e n. 819 del 28.3.2011; sez. IV, 25.11.2010, n. 7364 e 24.1.2011, n. 165), il procedimento di emersione di cui all’art. 1ter sopra citato è rimesso all’iniziativa esclusiva del datore di lavoro, per cui l’inerzia di quest’ultimo nel corso del procedimento – per tacere della sua eventuale esplicita volontà di non dare più corso al procedimento stesso – implica necessariamente l’impossibilità per l’Amministrazione di concludere la procedura mediante l’adozione del provvedimento finale di emersione del cittadino straniero.

Quanto sopra visto anche il carattere eccezionale della procedura di emersione, sicché le norme che la contemplano non possono trovare applicazione oltre ai casi ed ai tempi in esse considerati.

Il diverso precedente giurisprudenziale sulla questione, adottato dalla Sezione IV di questo TAR (sentenza n. 7528/2010), non convince, visto che lo stesso finisce per imporre all’Amministrazione il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione (di cui all’art. 22 del DPR 286/1998), al di fuori dei casi previsti dalla legge, senza contare che tale soluzione finirebbe per consentire evidenti abusi della procedura eccezionale di emersione, al fine di ottenere in maniera irrituale un titolo di permanenza in Italia.

Sussistono, nondimeno, giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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