Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 20-04-2011) 22-07-2011, n. 29431

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I.A., tramite il difensore ricorre per Cassazione avverso la ordinanza 11.11.2010 con la quale il Tribunale del riesame di Milano ha confermato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere, siccome accusato del delitto di cui all’art. 110 c.p., art. 353 c.p., comma 2 e art. 7 D.L. n. 152 n. 91, perchè, in concorso con V. – P. e C., nelle qualità di cui sopra, con collusioni e mezzi fraudolenti qui di seguito indicati, turbavano la gara di appalto indetta con la assegnazione in diritto di superficie del lotto 3 del Piano di zona per la edilizia economica popolare (PEEP) in comune di (OMISSIS), gara aggiudicata alla PFP srl in data 22.3.2010. Collusioni e mezzi fraudolenti consistiti in:

a) Presentare due offerte entrambe provenienti da PFP srl, con importi diversi, rispettivamente di Euro 36.600 e Euro 42.500,00 e nel farne risultare protocollata ufficialmente solo quella di importo minore, destinata ad essere sostituita con altra con importo maggiore qualora fossero intervenute offerte di altre imprese. b) Allontanare dalla gara altra impresa facente capo all’assessore B., in quanto l’appalto doveva essere vinto da PFP. c) Fornire al bando di appalto una pubblicità non adeguata in modo da impedire alle imprese interessate di parteciparvi. d) Nel comunicare a P., prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte (16.1.2010) che alla data del 12,1.2010 non erano pervenute offerte;

e) Nel garantire a C., una volta aggiudicato il diritto di superficie alla PFP srl che l’area sarebbe passata in proprietà piena.

In tal modo gli indagati, prima dello espletamento della gara hanno assegnato l’appalto pubblico in questione alla PFP srl e hanno garantito la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà.

Con la aggravante di avere commesso il fatto da parte di soggetto da considerarsi preposto alla gara in quanto V. ha svolto, di fatto, funzioni essenziali ai fini della realizzazione dell’obbiettivo finale del pubblico incanto posto che, quale presidente della giunta Comunale di (OMISSIS), in data 1.12.2009 ha approvato la bozza di convenzione e il bando pubblico per la rassegnazione del lotto 3 del PEEP del Comune di (OMISSIS).

Con l’aggravante, per C., di avere commesso il fatto alfine di favorire l’associazione mafioso.

In (OMISSIS).

La difesa richiede l’annullamento della suddetta ordinanza deducendo vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) perchè:

– in riferimento al presupposto di cui all’art. 274 c.p.p., lett. a), mancherebbe l’indicazione delle specifiche inderogabili esigenze istruttorie che impongono la misura non potendo essere le stesse ricondotte ad una generica necessita di approfondimento dei rapporti intercorrenti fra l’indagato e altre persone ( P. e V.) coinvolte nella medesima vicenda; mancherebbe inoltre il pericolo di inquinamento delle prove che non è desumibile dalla circostanza che sono avvenuti taluni sporadici ed occasionali incontri tra lo indagato e il P., in epoca successiva all’esecuzione dei sequestri operati dalla polizia giudiziaria. in riferimento al presupposto di cui all’art. 274 c.p.p., lett. c) perchè ette l’indagato è persona incensurata, modesto il fatto di reato contestato (violazione dell’art. 353 c.p., la personalità dell’indagato non presenta connotazioni di pericolosità i cui indici di riferimento devono essere rinvenuti in fatti diversi e distinti da quelli contestati; inoltre priva di rilievo appare la circostanza che l’indagato abbia perso il posto di lavoro con conseguente rischio di recidivanza di condotte deviate.

– In riferimento al disposto dell’art. 275 c.p.p., la difesa denuncia, nella scelta del tipo di misura la mancanza di rispetto del principio di proporzionalità e adeguatezza, ben potendo essere accordati gli arresti domiciliari a chi è incensurato e prevedibilmente potrà avere una sanzione contenuta entro i limiti previsti dalla legge per il riconoscimento della sospensione condizionale della pena.

Con atto 29.3.2011 pervenuto alla Cancelleria di questa Corte in data 30.3.2011, la difesa dell’imputato, essendo l’atto sottoscritto personalmente anche dallo imputato, ha dichiarato di rinunciare al ricorso proposto.

Il ricorso proposto va quindi dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 alla Cassa delle ammende, attesa la condotta processuale.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 500,00 alla Cassa delle Ammende.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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