Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 20-04-2011) 22-07-2011, n. 29430 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

P.D., tramite il difensore ricorre per Cassazione avverso l’ordinanza 21.10.2010 con la quale il Tribunale del riesame di Roma ha confermato il decreto di sequestro preventivo 21.1.2010 incidente sul conto corrente di deposito Conto Arancio (OMISSIS) presso ING Direct ex L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies.

Va in fatto premesso quanto segue.

P.D. è sottoposto a procedimento penale siccome accusato del delitto di cui agli artt. 110 e 319 c.p., nonchè dei reati di falso, truffa in danno di ente pubblico ed associazione per delinquere. Nel corso delle indagini preliminari il Pubblico Ministero ha ottenuto il provvedimento di sequestro preventivo di quanto giacente sul suddetto conto corrente. A seguito di reclamo, il Tribunale del riesame ha annullato il suddetto decreto rilevando l’incompletezza della ricostruzione della situazione reddituale in base alla quale era stata fondata la valutazione della sproporzione delle disponibilità economiche dell’indagato in relazione alle entrate economiche.

Avverso il suddetto provvedimento, il Pubblico ministero ha proposto ricorso presso la Corte di Cassazione che ha annullato il provvedimento del tribunale del riesame.

Quest’ultimo, nuovamente investito della questione, seguendo le tracce indicate dal giudice della legittimità, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso il 21.1.2010 dal Giudice delle indagini preliminari, non ravvisando inoltre alcun limite di giudicato derivante dal successivo sequestro preventivo incidente sul medesimo conto, ancorchè per importo inferiore, perchè il relativo provvedimento del 24.6.2010 non era ancora divenuto definitivo.

Ricorre avverso quest’ultimo provvedimento la difesa dell’indagato deducendo due diversi motivi di doglianza.

1.) Con il primo la difesa denuncia vizio di violazione dell’art. 125 c.p.p. e art. 111 Cost..

In particolare la difesa riferisce che il decreto di sequestro preventivo 21.1.2010 del GIP Roma, indicava gli elementi costituenti il fumus commissi delicti attraverso il richiamo dell’ordinanza con la quale, al P.D. era stata applicata la misura cautelare personale successivamente annullato il 26.3.2010 dalla 6^ sezione penale della Corte di Cassazione con rinvio degli atti al Tribunale del riesame di Roma per nuova decisione.

Il Tribunale del riesame a sua volta in data 17.9.2010 ha revocato il provvedimento cautelare personale per mancanza dei presupposti di cui all’art. 274 c.p.p., impregiudicata, invece, ogni diversa questione attinente al merito delle accuse e alla esistenza dei sufficienti indizi di colpevolezza.

Sulla base di siffatto antecedente processuale, la difesa sostiene che la Corte di Cassazione prima e il Tribunale del riesame, poi, annullando l’ordinanza cautelare personale, hanno tralasciato di esaminare gli aspetti attinenti il merito delle accuse mosse al P., con la conseguenza che allo stato non esisterebbe alcuna pronuncia in relazione alla bontà del quadro indiziario al quale poter far validamente richiamo, con eccezione della valutazioni del GIP del 7.4.2009.

Di qui la difesa sostiene che la motivazione del provvedimento confermativo della cautela reale, in relazione al fumus commissi delicti sarebbe solo apparente, proprio perchè ancorata ad altri provvedimenti che sono stati annullati senza che venissero prese in considerazione le doglianze relative al fondamento del merito delle accuse.

La ricostruzione storico – processuale prospettata dalla difesa è chiara ed ineccepibile, ma la doglianza è infondata per le seguenti ragioni.

E’ legittimo il provvedimento di sequestro preventivo sorretto da una motivazione che in parte, richiami altro e diverso provvedimento che faccia parte del procedimento, essendo solo sufficiente che la motivazione richiamata, sia conosciuta o conoscibile dall’interesato, in modo che egli sia in grado di controllarne la adeguatezza, la logicità e la legittimità, (Cass. pen., sez. 6, 17.3.1995, Franceschini; e più recentemente Cass. Sez. 5, 12.2.2002 n. 11191 in Ced Cass. Rv 221127; Cass. Sez. 2, 16.1.2008 n. 9153 in Ced Cass. Rv 239589). Nel caso in esame proprio dal tenore del ricorso si può agevolmente evincere che la difesa ricorrente è stata posta nelle condizioni di conoscere il contenuto del provvedimento al quale il giudice della cautela reale (come i successivi organi giudiziari chiamati a decidere sul medesimo) ha fatto riferimento per relationem.

Il richiamo appare legittimo perchè il provvedimento di riferimento (ordinanza cautelare personale) è stata oggetto di annullamento limitatamente alla sussistenza delle condizioni previste dall’art. 274 c.p.p., senza pronuncia in ordine al fondamento delle accuse contestate. Sotto questo più specifico aspetto, la doglianza circa una sopravvenuta carenza di motivazione dei presupposti sostanziali riguardanti il fumus delicti, del provvedimento cautelare reale è infondata.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa non può affermarsi, che per effetto dell’annullamento del provvedimento cautelare, sia automaticamente venuto meno il fondamento delle ipotesi accusatorie con successivo travolgimento anche del provvedimento cautelare reale, e ciò perchè l’originario provvedimento cautelare personale è stato annullato per motivi diversi da quelli attinenti il merito delle accuse, con la conseguenza che quel provvedimento (misura cautelare personale) sotto il profilo dell’esposizione dei fatti posti a fondamento del fumus commissi delicti, continua a mantenere la sua valida funzione di riferimento della ordinanza di sequestro preventivo. Pertanto la motivazione del Tribunale del riesame sul punto è corretta. Va poi aggiunto che la diversità dei presupposti previsti dalla legge per i provvedimenti cautelari personali e di quelli reali, comporta, pur in presenza di una motivazione per relationem che leghi l’un provvedimento all’altro, un’autonomia tra gli stessi, con la conseguenza che l’annullamento dell’ordinanza cautelare personale non necessariamente determina l’annullamento di quella reale, se non nella misura in cui proprio la parte di motivazione che costituisce oggetto di riferimento, sia stata censurata e annullata. L’autonomia delle due ordinanze così come delineata, impone quindi pertanto che colui che intenda impugnare uno dei due provvedimenti deve formulare motivi di gravame specifici nell’opportuna sede, in modo da permettere al giudice dell’impugnazione di trarre argomenti di valutazione che siano specificatamente attinenti al provvedimento impugnato. Il difetto di indicazione di autonomi e specifici argomenti di gravame attinenti al singolo provvedimento non può che determinare una reiezione del gravame stesso posto che nessuna conseguenza può essere dedotta, sic et simpliciter, dalla sorte del provvedimento correlato.

Conclusivamente si può quindi affermare che è infondata la censura di violazione dell’art. 125 c.p.p. posto che il provvedimento cautelare reale è corredato, con riferimento al fumus commissi delicti, di motivazione (per relationem) che esclude il vizio denunciato. Di qui consegue ancora che l’adombrata insussistenza di uno degli elementi presupposti del provvedimento cautelare reale (fumus delicti), è del tutto generico, perchè il ricorrente non ha indicato in modo specifico e puntuale gli aspetti censurabili sotto questo profilo. Per tali ragioni tale prima censura deve essere dichiarata infondata.

2) Con un secondo motivo la difesa denuncia ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) la violazione dell’art. 125 c.p.p. e art. 111 Cost. in relazione alla L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, perchè, pendente il presente procedimento incidentale attinente al sequestro di Euro 675.901,44 quale saldo del Conto Arancio (OMISSIS) presso ING Direct, l’ufficio del pubblico ministero ha promosso un nuovo e diverso procedimento di sequestro preventivo ex L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies sul medesimo conto, per la minore somma di Euro 302.550,00; di qui la difesa sostiene che il nuovo sequestro, consacrato in un provvedimento del GIP del 24.6.2010, priverebbe ormai di qualsivoglia giustificazione il quello impugnato in questa sede, e ciò in applicazione del principio del "ne bis in idem" applicabile anche nell’ambito della cautela reale.

La questione è stata puntualmente evidenziata dalla difesa avanti il Tribunale del riesame e quest’ultimo ha rilevato che l’ordinanza 24.6.2010 era stata impugnata, con la conseguenza che allo stato non poteva essere affermata l’esistenza di un giudicato cautelare reale preclusivo alla prosecuzione dell’attuale procedimento incidentale.

Sulla base di tale considerazione il Tribunale del riesame ha ritenuto pertanto infondata la doglianza della difesa.

La difesa censura la decisione definendola tautologica ed apparente, "in quanto nulla viene detto in ordine alla logica e alla motivazione che ha spinto il Pubblico Ministero a richiedere un nuovo e successivo sequestro e alle conseguenze sul piano dei diritti della difesa rispetto al contraddittorio e delle regole poste alla base della adozione dei provvedimento da parte del pubblico ministero".

Con una memoria ex art. 585 c.p.p., comma 4, la difesa ricorrente, richiamando i motivi di impugnazione già svolti, ha depositato copia della sentenza con la quale la 6^ sezione penale della Corte di Cassazione del 14.1.2011, ha definitivamente confermato il provvedimento di sequestro preventivo 24.6.2010 del medesimo conto, limitatamente alla concorrenza di Euro 302.550,00. La difesa pertanto sostiene che quest’ultimo provvedimento è divenuto definitivo con conseguente preclusione ad una valutazione del merito del sequestro preventivo disposto il 21.1.2010.

La doglianza è fondata.

La successione dei provvedimenti di sequestro preventivo del conto Arancio (OMISSIS) presso ING Direct intestato all’imputato, in quanto correlati alla medesima imputazione e al medesimo conto, in assenza di giustificazione di causali fra loro diverse, se pur attinenti ad importi diversi, si pongono fra loro in un evidente rapporto di incompatibilità. Lo stesso giudice delle indagini preliminari, nel motivare la propria ordinanza del 24.6.2010, richiama il precedente sequestro del 21.1.2010, riferendone l’annullamento per effetto della prima decisione (18.2.2010) del Tribunale del riesame che aveva mosso la censura di una non esaustiva valutazione da riferirsi alla sproporzione tra quanto sequestrato e il reddito dello indagato.

Appare quindi evidente che il provvedimento del Gip di Roma del 24.6.2010, sollecitato dall’Ufficio del Pubblico Ministero, successivamente all’annullamento 18.2.2010 del Tribunale del riesame, si pone in sostituzione del primigenio sequestro (21.1.2010) oggetto dell’odierno giudizio di legittimità.

Pertanto la intervenuta decisione 14.1.2011 con la quale la 6^ sezione della Corte di cassazione ha confermato il sequestro preventivo disposto in data 24.6.2010, porta ad affermare l’avvenuto superamento del sequestro 21.1.2010 che va quindi annullato unitamente all’ordinanza del Tribunale del riesame, siccome sostituito da nuova e diversa ordinanza (24.6.2010) divenuta irrevocabile.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e il provvedimento di sequestro in data 21.1.2010 del Giudice delle Indagini preliminari del Tribunale di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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