T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 01-08-2011, n. 2056 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con domanda presentata al Comune di Milano in data 3.12.2004, il sig. C.E. chiedeva il rilascio di permesso di costruire in sanatoria, ai sensi del DL 269/2003 e della LR 31/2004 (c.d. terzo condono), in relazione ad interventi effettuati sull’immobile di viale Teodorico, 26.

In data 18.11.2010, l’Amministrazione rilasciava il permesso in sanatoria n. 3494, liquidando contestualmente le somme dovute a titolo di oneri concessori e costo di costruzione.

L’esponente contestava la misura degli oneri e del costo di costruzione, così come determinati dal Comune, proponendo il presente ricorso, con domanda di sospensiva.

L’Amministrazione intimata si costituiva in giudizio, concludendo per la reiezione del ricorso.

All’udienza in camera di consiglio del 28 luglio 2011, il Presidente dava avviso della possibilità di una sentenza in forma semplificata e la causa passava in decisione.

Il ricorso risulta in parte infondato, per le ragioni che seguono.

Sulla formazione del silenzio assenso sulla domanda di condono edilizio, ai sensi del DL 269/2003 e della LR 31/2004, la giurisprudenza di questa Sezione è pacifica nel senso di richiedere, ai fini della configurabilità di un titolo edilizio tacito, la presentazione, da parte dell’autore dell’abuso, di tutta la documentazione prevista dalla legge (in particolare, quella di cui al comma 37° dell’art. 32 del citato decreto legge), oltre che il pagamento integrale delle somme dovute a titolo di oblazione e di contributo di concessione (sul punto, si vedano le sentenze della II Sezione di questo TAR, numero 7219/2010, 7388/2010, 7390/2010, 6955/2010, 473/2011 e soprattutto n. 263/2011, costituente precedente specifico che qui si richiama).

Ciò premesso, nel caso di specie il Comune ha escluso la formazione del silenzio assenso, non avendo il ricorrente, entro il termine del 31 ottobre 2005 (termine previsto dal citato comma 37° dell’art. 32 del DL 269/2003), provveduto all’integrale versamento delle somme auto liquidate nella domanda di condono a titolo di oneri di concessione.

In particolare, risulta pagata soltanto la prima rata di euro 4.255,74 (cfr. doc. 4 del ricorrente), ma non consta l’effettuazione del saldo.

Non essendosi formato silenzio assenso sulla domanda di condono di cui è causa, legittimamente il Comune ha determinato la misura degli oneri concessori e del contributo al momento del rilascio del titolo in sanatoria, conformemente alla giurisprudenza di questo Tribunale (cfr., fra le tante, TAR Lombardia, sez. II, 7221/2010, costituente precedente specifico al quale è fatto in questa sede espresso richiamo ai sensi dell’art. 74 del D.Lgs. 104/2010).

Il ricorso deve, invece, ritenersi meritevole di accoglimento, laddove è contestata la violazione dell’art. 32, comma 40°, del DL 269/2003, in quanto, come costantemente affermato dalla Sezione (vedesi ancora la citata sentenza n. 7221/2010), gli "oneri" indicati nel comma citato non sono gli oneri di urbanizzazione ma semplicemente gli oneri correlati all’istruttoria delle domande di condono edilizio.

Per effetto del parziale accoglimento, il Comune dovrà pertanto rideterminare le somme dovute dall’esponente, senza l’illegittimo incremento del 10% sopra indicato e con rimborso di quanto eventualmente versato in eccedenza.

La reciproca soccombenza costituisce giusta ragione per compensare fra le parti le spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione e lo respinge per la restante parte.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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