T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 01-08-2011, n. 2055 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con nota in data 1.7.2011, la Prefettura di Pavia ha disposto, in autotutela, l’annullamento del provvedimento impugnato, vista la sentenza n. 7/2011 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato;

non resta pertanto al Collegio che dichiarare la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, ultimo comma, del D.Lgs. 104/2010;

le spese possono essere compensate, attese le incertezze interpretative e le oscillazione della giurisprudenza in ordine alla corretta applicazione dell’art. 14, comma 5 ter, del D.Lgs. 286/1998.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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