Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-04-2011) 22-07-2011, n. 29466 Riparazione per ingiusta detenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Caltanissetta ha dichiarato inammissibile la domanda proposta da L.F. per ottenere riparazione da ingiusta detenzione correlata ad una imputazione di concorso con altri quarantadue imputati, nella realizzazione del programma criminoso di una associazione a delinquere costruita col fine di commettere reati di simulazione di reato, falsità materiali commesse da pubblici ufficiali in atti pubblici, falsità materiali commesse da privati, falsità in scritture private, sostituzione di persona, cognizione illecita di comunicazioni, furto aggravato, truffa, ricettazione, detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il L., ha proposto ricorso per cassazione avverso la detta ordinanza di rigetto al fine di ottenerne l’annullamento.

All’udienza camerale del 14/4/2011 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

Motivi della decisione

La Corte di Appello di Caltanissetta ha dichiarato inammissibile la P domanda di riparazione ex art. 314 c.p.p., proposta da L. F., col ritenere che tale domanda sia stata proposta successivamente al termine di due anni stabilito a pena di inammissibilità dall’art. 315 c.p.p.. Parte ricorrente denunzia:

violazione dell’art. 315 c.p.p. e art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per erronea applicazione della legge penale a fronte della certificazione del passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento in data 22/5/2006, tale da dimostrare la piena tempestività della domanda presentata il 14/4/2008 entro il biennio da quel determinarsi della irrevocabilità.

Osserva la Corte che l’ultima notifica della sentenza risulta operata il 5/4/2006 sicchè la sentenza di proscioglimento è diventata definitiva il 22/5/2006 (lettura dispositivo 6/6/2005 termine per il deposito 180 gg. Secondo i provvedimenti specificamente adottati e perciò 6/12/2005; termine per la impugnazione di gg. 45 ex art. 585 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 585 c.p.p., comma 2, lett. d), dalla notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito effettuata il 5/4/2006 e perciò 22/5/2006). La proposizione della domanda è avvenuta il 14/4/2008 quando ancora non si era consumato il termine biennale e, dunque, la domanda di riparazione non era tardiva. La data del passaggio in giudicato del 22/5/2006 risulta peraltro annotata dalla cancelleria in calce alla sentenza di proscioglimento sicchè tale annotazione, giusta la sottolineatura del Procuratore Generale, appare valutabile anche ai fini dell’affidamento dell’imputato ex Cass 18820/2007.

L’ordinanza impugnata deve essere, per le ragioni fin qui esposte, annullata con rinvio alla Corte di Appello di Caltanissetta per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Caltanissetta.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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