T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 01-08-2011, n. 2054 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I ricorrenti lamentano l’illegittimità – per violazione delle norme in materia di procedimento amministrativo e della l. n. 102/2009 – dell’inerzia serbata dall’amministrazione sull’istanza presentata, ai sensi dell’art. 1 ter, d.l. n. 78/2009, conv. in l. n. 102/2009, dal sig. K.A. (MI3301398745), nonostante atto di diffida notificato in data 23.3.2011.

Il ricorso è fondato.

Il procedimento di emersione avviato dal sig. K.A. non risulta, difatti, essere stato riscontrato – in violazione dell’art. 2, l. n. 241/1990 – nonostante sia abbondantemente trascorso il termine di conclusione del procedimento (cfr. doc. n. 6 del ricorrente, recante la stampa della pagina internet della prefettura di Milano, del 19.5.2011, in cui si legge che l’istanza è ancora in fase di istruttoria).

Deve essere, quindi, affermato l’obbligo, per l’amministrazione, di concludere con un provvedimento espresso e motivato il procedimento instaurato a seguito della presentazione dell’istanza in questione.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’amministrazione di provvedere – entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza – sull’istanza MI3301398745, presentata dal sig. K.A..

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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