Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 15-03-2011) 22-07-2011, n. 29483

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 17 marzo 2010 il Tribunale di Brindisi, decidendo quale giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza, presentata nell’interesse di F.M.C. e F. L., diretta a ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza emessa in data 8 ottobre 2008 dallo stesso Tribunale, depositata il 16 ottobre 2008, o, in subordine, la rimessione nei termini per proporre impugnazione.

Il Tribunale motivava la decisione rilevando che:

– le istanti avevano eletto domicilio in Roma, presso lo studio del difensore di fiducia, avv. Roberta D’Agata;

– l’avviso di deposito con l’estratto della sentenza, contenente il dispositivo, l’intestazione del provvedimento e la data del suo deposito, era stato alle stesse notificato il 21 novembre 2008 presso lo studio del detto avvocato a mani dell’addetta alla ricezione dell’atto;

– l’elezione di domicilio, che presuppone l’esistenza di un rapporto fiduciario tra il domiciliatario e l’imputato, si estende a tutti gli stati e gradi del procedimento, fino a quando non vi sia revoca espressa o implicita con elezione di nuovo domicilio, senza che sulla stessa incida la rinuncia o la revoca del difensore domiciliatario, atteso che il domiciliatario può anche non coincidere con il difensore;

– il venir meno del rapporto fiducario comporta per l’imputato l’onere di comunicare il mutamento del domicilio eletto. Ove ciò non avvenga, la notifica effettuata presso il domiciliatario è idonea per il decorso del termine d’impugnazione della sentenza.

2. Avverso detta ordinanza ricorrono F.M.C. e F.L., per mezzo dell’avv. Daria Pesce, che, dopo aver premesso di essere state imputate del reato di bancarotta per il fallimento della Fontana Sud S.p.A., di avere nominato difensore di fiducia l’avv. Roberta D’Agata e di non essere state informate dal detto difensore dell’avvenuta notifica dell’estratto contumaciale della sentenza, anche per mancata conoscenza da parte dello stesso delle norme processuali penalistiche, articolano due motivi.

Con il primo motivo le ricorrenti denunciano violazione di legge processuale ( art. 175 c.p.p., comma 2) e in subordine omessa motivazione sul punto, deducendo di avere chiesto con l’incidente di esecuzione la restituzione in termini ai sensi dell’art. 175 c.p.p., comma 1, per avere il difensore completamente ignorato le norme processuali penalistiche vigenti e, in particolare, le regole relative alla decorrenza dei termini d’impugnazione delle sentenze contumaciali, e ai sensi dell’art. 175 c.p.p., comma 2, perchè, contumaci, non hanno avuto, effettiva conoscenza della sentenza nè della notifica dell’estratto contumaciale presso il loro difensore.

Secondo le ricorrenti, l’ordinanza ha motivato solo in merito alla richiesta avanzata ai sensi del primo comma, e non su quella avanzata ai sensi del comma 2, che doveva essere accolta, alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte e dalla CEDU e in presenza della prova dell’omessa conoscenza da parte loro dell’esito del procedimento di primo grado e/o dell’estratto contumaciale, notificato presso lo studio del difensore, mai ad esse comunicato.

Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano violazione di legge processuale ( art. 175 c.p.p., comma 1) e in subordine omessa motivazione sul punto, sul rilievo che, contrariamente a quanto assunto in sentenza in merito alla valenza dell’elezione di domicilio fatta da esse ricorrenti presso il difensore, l’ignoranza di quest’ultimo in merito all’importanza dell’atto notificatogli, e quindi la sua incapacità, giustifica l’applicazione dell’art. 175 cod. proc. pen., volto a sanare situazioni "drammatiche" d’impossibilità di impugnazione della sentenza di condanna.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha presentato requisitoria scritta, concludendo per l’inammissibilità del ricorso, attesa la rinuncia al mandato del difensore e l’assoluta inerzia delle ricorrenti con riguardo al domicilio già eletto.

4. Con memoria difensiva depositata il 9 marzo 2011 nell’interesse delle ricorrenti, sono state contestate le richieste del Procuratore Generale, insistendosi nell’accoglimento del ricorso anche a tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantito.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato in ogni sua deduzione.

2. Quanto al primo motivo è destituita di fondamento la doglianza, secondo la quale il Tribunale ha omesso di prendere in considerazione la richiesta di restituzione in termini avanzata dalle ricorrenti F. ai sensi dell’art. 175 c.p.p., comma 2, limitandosi a esaminare la richiesta formulata ai sensi del comma 1 dello stesso articolo.

Tale censura si fonda sulla premessa erronea in fatto, perchè in contrasto con il contenuto dell’atto introduttivo della procedura, che con l’incidente di esecuzione l’indicata richiesta sia stata formulata. Contrariamente a quanto dedotto, invero, la domanda originaria ha riguardato solo la deduzione della inosservanza del termine per caso fortuito, nel cui ambito è stata annoverata la situazione d’ignoranza del difensore circa le regole elementari in tema di decorrenza dei termini d’impugnazione, che ha comportato, ad avviso della difesa, la mancata impugnazione "inequivocabilmente addebitabile al precedente difensore", che avrebbe dovuto informare le ricorrenti della notifica dell’estratto contumaciale e del loro diritto di impugnare la sentenza di condanna di primo grado.

La deduzione svolta è anche preclusa in questa sede e inammissibile nella misura in cui tende a un ampliamento del thema decidendum, originariamente introdotto e sottoposto al giudice a quo, in contrasto con i principi che regolano il sistema delle impugnazioni e che individuano nel mezzo di gravame l’atto con il quale si tende a provocare e consentire, per le ragioni di critica della decisione sviluppate con i motivi proposti, il controllo, da parte del giudice competente per l’impugnazione, della decisione che è intervenuta sulle questioni dedotte con la prima istanza rigettata.

3. Il secondo motivo attiene alla violazione di legge e al vizio di motivazione in relazione all’art. 175 c.p.p., comma 1, a norma del quale "il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore". 3.1. Questa Corte ha affermato con orientamento ormai pacifico che costituisce causa di forza maggiore quel fatto umano o naturale al quale non può opporsi una diversa determinazione volitiva, mentre si definisce caso fortuito ogni evento non evitabile con la normale diligenza e non imputabile al soggetto a titolo di colpa o dolo, e che, quindi, mentre entrambi si connotano per la "inevitabilità" del fatto, il caso fortuito si caratterizza per la sua "imprevedibilità" e la forza maggiore per la sua "irresistibilità" (Sez. U, n. 14991 del 11/04/2006, dep. 28/04/2006, De Pascalis, Rv. 233419).

Sulla base di tali premesse, si è più volte affermato che il mancato o inesatto adempimento dell’incarico da parte del difensore di fiducia, consistente, in via esemplificativa, nell’omessa partecipazione al processo o nell’omessa informazione dell’avvenuta notifica della sentenza contumaciale o nella omessa proposizione della impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare l’ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittimano la restituzione in termini, nè, in caso di sentenza contumaciale, quella dell’assenza di colpa dell’imputato nel non aver avuto effettiva conoscenza del provvedimento ai fini della tempestiva impugnazione, poichè incombe all’imputato l’onere di scegliere un difensore professionalmente valido e di vigilare sull’esatta osservanza dell’incarico allo stesso conferito (tra le altre, Sez. 3, n. 17964 del 08/04/2010, dep. 11/05/2010, Moussaid e altro, Rv.

247158; Sez. 2, n. 12922 del 09/03/2007, dep. 29/03/2007, Rosati, Rv.

236389; Sez. 2, n. 49179 del 11/11/2003, dep. 22/12/2003, Sulli, Rv.

227696; Sez. 2, n. 48243 del 11/11/2003, dep. 17/12/2003, La Spina, Rv. 227085), non potendo assimilarsi l’ipotesi dell’errore, o di omissione causata da errore, ai fini della restituzione in termini di cui all’art. 175 cod. proc. pen., alle ipotesi di caso fortuito e forza maggiore in quanto queste si concretano in forze impeditive non altrimenti vincibili, mentre il primo, consistendo in una falsa rappresentazione della realtà, è vincibile mediante la normale diligenza e attenzione (Sez. 5, n. 626 del 01/02/2000, dep. 28/02/2000, Bettili, Rv. 215490).

Tale rilievo trova un fondamento logico-giuridico ancora più solido quando il difensore di fiducia sia stato liberamente scelto anche come "domiciliatario", poichè la particolare qualifica di quest’ultimo impone un’interpretazione rigorosa in ordine alla prova della non conoscenza dell’atto da parte del rappresentato (Sez. 1, n. 25905 del 24/04/2001, dep. 26/06/2001, Bekhit, Rv. 219106; Sez. 3, n. 2019 del 22/06/1994, dep. 24/09/1994, Tutino, Rv. 200364).

3.2. Nel caso di specie, le ricorrenti, senza contestare la ritualità della notifica dell’estratto della sentenza contumaciale effettuata nel domicilio eletto presso il difensore di fiducia, tale ritenuta dal Tribunale in coerente applicazione dei principi di diritto costantemente ritenuti da questa Corte (Sez. 5, n. 24707 del 31/03/2010, dep. 30/06/2010, Gallo Rv. 248472; Sez. 1, n. 8116 del 11/02/2010, dep. 01/03/2010, Bouhlga, Rv. 246387; Sez. 1, n. 2432 del 12/12/2007, dep. 16/01/2008, Ciarlantini, Rv. 239207), invocano il caso fortuito per non essere state informate dal proprio difensore di fiducia, anche domiciliatario, della notificazione della sentenza oggetto della restituzione nel termine, in dipendenza dell’ignoranza da parte dello stesso della "importanza dell’atto notificatogli" e dell’omesso riconoscimento nel detto atto dell’estratto contumaciale previsto dall’art. 548 cod. proc. pen. ai fini della decorrenza del termine d’impugnazione.

La fondatezza dell’assunto è affidata dalle ricorrenti al contenuto di missive dello stesso difensore, allegate al ricorso, traendosi, tuttavia, dalla comunicazione del difensore dell’omesso rinvenimento, tra le carte processuali in suo possesso, della copia notificata dell’estratto contumaciale della sentenza, con giudizio di mera inferenza probabilistica, la completa ignoranza delle regole processuali penali, e non piuttosto l’errore vincibile mediante la normale diligenza e attenzione.

3.3. Ad avviso del Collegio, alla stregua dei predetti principi di diritto, del tutto condivisi, non si è, all’evidenza, in presenza di un caso fortuito e deve convenirsi con il Tribunale che eventuali omissioni da parte del domiciliatario, presso il quale la notifica dell’avviso di deposito con l’estratto della sentenza è stata effettuata il 21 novembre 2008, non possono comportare la rimessione in termini per proporre impugnazione o la declaratoria di non esecutività della sentenza.

4. L’ordinanza impugnata deve essere quindi confermata sulla base degli indicati profili in linea di diritto, anche diversi da quelli prospettati dal giudice dell’esecuzione a sostegno della statuizione reiettiva.

Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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