Cass. pen., sez. IV 31-10-2007 (02-10-2007), n. 40301 Diritto di precedenza – Guidatore favorito – Obbligo generale di prudenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
B.D. ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, emessa in data 24 novembre 2005, con la quale veniva condannata per il delitto di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, deducendo quali motivi la carenza e l’illogicità manifesta della motivazione, poichè non considerava la colpa esclusiva o, almeno, prevalente dell’altro veicolo, perchè aveva omesso di dare la precedenza, non era stato possibile accertare la velocità dei mezzi, in quanto la strada era viscida per la pioggia battente, sicchè la responsabilità non poteva essere basata sulla velocità dei mezzi, nè erano state chiarite la dinamica del sinistro e le sue cause, poichè non si era potuto accertare il punto d’urto, mentre il colore giallo dell’auto condotta dall’imputata consentiva il suo avvistamento all’altro conducente, gravato dall’obbligo di dare la precedenza, perchè si stava immettendo in uno spazio privato, posto a sinistra, tanto più che la Corte di merito ammetteva un, sia pur minimo concorso di colpa del guidatore dell’altro veicolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi addotti sono generici, poichè ripetitivi di quelli di appello,relativi ad una differente ricostruzione delle risultanze processuali, ineccepibilmente valutate dalla Corte territoriale, ed ad allegazioni in fatto, espressi in un ricorso carente del requisito dell’autosufficienza, sicchè deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro Mille in favore della Cassa delle ammende, determinata ai sensi della sentenza n. 186 del 2000 della Corte Costituzionale Infatti, sarebbe sufficiente rilevare che non vi è questione di danni civili per ritenere in conferente il preteso concorso di colpa del conducente dell’altro mezzo, su cui veniva trasportata la vittima. Peraltro, la Corte meneghina, valutando detto concorso di colpa, ha ritenuto prevalenti le concesse attenuanti generiche rispetto all’aggravante, ed ha ridotto la pena inflitta in misura consistente (la metà di quella irrogata in primo grado da mesi sei di reclusione a tre).
Ed invero, "l’imputata procedeva ad una velocità superiore a quella consentita, e, comunque, non adeguata alle circostanze di tempo e di luogo… per la forte pioggia, (che veniva a diminuire la visibilità e ridursi l’aderenza delle somme sull’asfalto, per la prossimità di un’area di incrocio e la vicinanza di un distributore di carburante, entrambi posti alla destra rispetto al senso di marcia" del veicolo condotto dall’imputata, ella "avrebbe potuto facilmente rappresentarsi il rischio di ostacoli mobili provenienti dalla strada laterale o diretti verso di essa", tanto più che la strada percorsa era rettilinea, sicchè era facile avvistare anticipatamente i veicoli, effettuanti in maniera poco corretta la manovra di svolta a sinistra, mentre i danni dell’autovettura condotta dall’imputata dimostrano la sua elevata velocità ed il punto di urto approssimativo ed i danni dei due mezzi rendono certi che l’impatto è avvenuto all’interno della corsia impegnata dal mezzo della prevenuta tra la parte anteriore di questa e quasi al centro della fiancata dell’altro veicolo.
Pertanto una velocità moderata dell’auto, adeguata alle condizioni atmosferiche, ed una maggiore attenzione avrebbero consentito di evitare l’incidente o di ridurne al minimo le conseguenze. Peraltro il c.d. diritto di precedenza è un obbligo per il veicolo gravato, ma non consente all’altro mezzo di violare differenti norme del codice della strada, poichè si è in presenza di un obbligo e non di un diritto incondizionato, permanendo sempre il dovere di osservare una velocità particolarmente moderata agli incroci, di non superare i limiti di velocità, ritenuti ampliamenti sforati dalla prevenuta da entrambe le perizie e, comunque, di adeguare la velocità alle condizioni di tempo e di luogo, secondo giurisprudenza costante sotto il vigore del pregresso e dell’attuale codice della strada (Cass. sez. 2, 22 maggio 1976 n. 6272 rv. 133623 e Cass. sez. 4, 7 dicembre 2000 n. 12789 rv. 218473).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro Mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *