Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-03-2011) 22-07-2011, n. 29465

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 20/l/2010 il GIP del Tribunale di Viterbo disponeva il sequestro preventivo dell’auto Renault Clio di S. M., ai sensi dell’art. 186 C.d.S., lett. c) per guida in stato di ebbrezza alcolica (tasso alcolemico superiore a di g/l 1,50:

acc. in (OMISSIS)).

Con ordinanza del 18/2/2010 il Tribunale del Riesame di Viterbo confermava il provvedimento del GIP. Osservava che essendo obbligatoria la confisca del veicolo, sussistendo il fumus commissi delicti, legittimo era il provvedimento di sequestro.

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore lamentando la violazione di legge per il difetto dei presupposti dell’applicazione della misura cautelare in assenza di una provata pericolosità della libera disponibilità dell’auto, soprattutto a fronte di tre circostanze: la condotta è stata del tutto occasionale; all’indagato era stato ritirato il titolo abilitativo alla guida; la res di per sè non aveva un’intrinseca pericolosità.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.

Va ricordato che in tema di sequestro di autovettura ai sensi dell’art. 321 c.p.p., comma 1, ovvero finalizzato alla confisca del mezzo, ai sensi dell’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), sono intervenute come è noto numerose innovazioni. In primo luogo, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 196/2010, ha ritenuto la natura non di misura di sicurezza della confisca stabilita dal C.d.S., ma piuttosto quella di sanzione penale. Parimenti, le S.U. della Corte di Cessazione, con decisione in data 25-2-2010 n23428, hanno qualificato come sanzione penale accessoria detta confisca. Le conseguenze delle indicate statuizioni sono state quelle di non consentire l’applicazione retroattiva della misura, come invece ammissibile nel caso di misure di sicurezza.

Inoltre, la L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 33 ha introdotto rilevanti modifiche agli artt. 186 e 187 C.d.S.. In particolare, deve ritenersi che la confisca ora abbia natura amministrativa (sia pure afflittiva). In tal senso depone il richiamo, contenuto nell’art. 186 C.d.S., ai fini dell’esecuzione del sequestro all’art. 224 ter C.d.S. che disciplina appunto la confisca amministrativa ed il sequestro amministrativo. L’art. 224 ter C.d.S. si palesa norma generale nel senso che la confisca che accede ad un reato configurato nel C.d.S. ha ora natura amministrativa. Per il sequestro del mezzo si procede secondo le modalità amministrative e l’opposizione può essere proposta al giudice di Pace in sede civile (v. artt. 213 e 205 C.d.S.).

Al riguardo, si ritiene che vi sia contiguità normativa tra la confisca come sanzione penale e confisca come sanzione amministrativa; in altre parole, legislatore ha introdotto un mutamento di qualifica giuridica, ma il fatto permane nella sua configurazione come reato e muta solo la natura della sanzione accessoria. Rimane una stretta sostanziale contiguità di effetti delle due misure accessorie (in precedenza con natura penale ed ora amministrativa).

In tema, deve pure rilevarsi che per i procedimenti pendenti, in mancanza di norme transitorie, sono applicabili i principi del "tempus regit actum" e soprattutto della "perpetuatio iurisdictionis", nel senso che le procedure di sequestro e di confisca dei mezzi eseguite prima dell’entrata in vigore della legge 120/2010 sono legittime ed il relativo "iter" va esaurito.

Tra l’altro, va evidenziato che il procedimento di sequestro penale presenta sicuramente caratteristiche di maggiore garanzia per i soggetti interessati rispetto alla procedura amministrativa; d’altro canto, l’eventuale emissione attuale di provvedimento di confisca dovrà tener conto della nuova connotazione amministrativa, (v., su tutta la problematica, Cass. 4-11-2009 n. 40523/2010).

2. Ciò premesso, riprendendo in considerazione la fattispecie concreta oggetto di giudizio, deve rilevarsi che il sequestro è stato adottato ritualmente, ai sensi dell’art. 321 c.p.p., comma 2, in presenza del "fumus boni iuris", configurante la ricorrenza del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica; nonchè nella prospettiva della confisca obbligatoria prevista dall’art. 186 C.d.S., lett. c).

Segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr.

Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000=.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000= in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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