T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 01-08-2011, n. 2050

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Il ricorso è manifestamente fondato.

Con il provvedimento impugnato l’amministrazione ha annullato il contratto di soggiorno sottoscritto tra il sig. V.M. ed il sig. N.E.M., a seguito della procedura di emersione di cui all’art. 1 ter, d.l. n. 78/2009, conv. nella l. n. 102/2009.

L’amministrazione ha ritenuto ostativa – ai sensi dell’art. 1 ter, c. 13, lett. c, d.l. n. 78/2009 – la sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 171 bis e 171 ter, c. 1, lett. c, della legge n. 633/1941, inflitta a carico del ricorrente con sentenza del Tribunale di Piacenza dell’8.3.2005.

Tali reati non rientrano tra i delitti per i quali l’art. 381 c.p.p. prevede l’arresto facoltativo in flagranza (e, quindi, tantomeno, tra quelli previsti all’art. 380 c.p.p.), e cioè tra i delitti per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni.

Il massimo delle pene previste dagli artt. 171 bis e 171 ter della legge n. 633/1941 è, difatti, pari a tre anni e, non, dunque, superiore a tre anni.

Per le ragioni esposte il ricorso è dunque fondato e va, pertanto, accolto.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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