Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-03-2011) 22-07-2011, n. 29464 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 10/6/2010 la Corte di Appello di Napoli confermava la condanna di E.C. per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 (acc. in (OMISSIS)), riducendo la pena ad anni 2 di reclusione ed Euro 5.000= di multa.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, lamentando il difetto di motivazione per non avere la Corte di merito ritenuto che la detenzione della marijuana fosse destinata all’uso personale.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è inammissibile, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d), in quanto l’imputato ha rinunciato all’impugnazione con atto depositato in cancelleria il 4/l/2011.

Segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr.

Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 300=.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300= in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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