T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 01-08-2011, n. 2049 Concessione per nuove costruzioni contributi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

La ricorrente contesta la quantificazione del contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, dovuto in conseguenza del rilascio di un provvedimento di sanatoria, ai sensi del d.l. n. 269/2003, per le opere abusivamente realizzate nello stabile di via Ripamonti, n. 227.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Con ordinanza 17 marzo 2010 n. 105, la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 6, l.r. 3 novembre 2004 n. 31 – sollevata da questo Tar con ordinanza 20 marzo 2009, n. 53 con riferimento agli artt. 3, 97 e 117 Cost. – statuendo, tra l’altro, che:

– relativamente alle normative sul condono edilizio succedutesi nel tempo (art. 32 decretolegge n. 269 del 2003, art. 39 legge n. 724 del 1994, art. 37 legge n. 47 del 1985) non è ravvisabile un orientamento interpretativo consolidato da cui possa ricavarsi un principio fondamentale della legislazione statale secondo cui gli oneri di concessione debbano essere determinati con riferimento alle tariffe vigenti alla data di entrata in vigore della legge di sanatoria;

– il criterio delle tariffe vigenti al momento dell’entrata in vigore delle leggi di sanatoria di volta in volta promulgate dal legislatore statale ai fini della determinazione della misura del contributo è ben lungi dell’essere l’unica regolamentazione conforme alla Costituzione, ma rappresenta solo una delle diverse soluzioni astrattamente possibili;

– gli oneri di concessione potrebbero, in teoria, essere ancorati alle tariffe vigenti, alternativamente, al momento in cui l’abuso è iniziato, al momento in cui l’immobile abusivo è completato, al momento dell’entrata in vigore della normativa statale sul condono, al momento dell’entrata in vigore della normativa regionale sul condono, al momento in cui è stata effettuata la richiesta di condono o, infine, al momento del perfezionamento del procedimento di sanatoria;

– la materia è necessariamente riservata, per la pluralità delle soluzioni possibili, alla discrezionalità del legislatore;

– in tale contesto di pluralità di soluzioni, la scelta del legislatore regionale di privilegiare l’interesse pubblico all’adeguatezza della contribuzione ai costi reali da sostenere rispetto a quello, ad esso antitetico, del cittadino alla sua piena previsione dei costi al momento della formazione del consenso – ugualmente meritevole di protezione – sembra il frutto di una scelta discrezionale implicante un bilanciamento di interessi che può solo essere effettuato dal legislatore (T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 14 ottobre 2010, n. 6929).

Nel caso di specie, il procedimento di sanatoria non si è perfezionato prima dell’entrata in vigore delle tariffe fissate dalla delibera del Consiglio Comunale n. 73/2007 poiché la ricorrente non ha provveduto a versare l’importo della seconda e terza rata dell’oblazione, pari a un totale di 2.361 euro, così come l’importo della seconda e terza rata dell’anticipo oneri, pari a 1.600 euro.

Ai sensi dell’art. 32, c. 37, d.l. n. 269/2003, invero, il pagamento degli oneri di concessione – unitamente alla presentazione della documentazione di cui al comma 35, della denuncia in catasto, della denuncia ai fini dell’imposta comunale degli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, nonché, ove dovute, delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l’occupazione del suolo pubblico – entro il 31 ottobre 2005, è condizione perché, con il decorso del termine di ventiquattro mesi, il procedimento possa perfezionarsi con la formazione di un provvedimento tacito di sanatoria.

Legittimamente, quindi, l’amministrazione ha dato applicazione alla delibera n. 73/2007 ai fini della determinazione del contributo di costruzione.

Per le ragioni esposte il ricorso è, dunque, infondato e va, pertanto, respinto.

La complessità delle questioni trattate, che hanno richiesto anche un rinvio alla Corte costituzionale, giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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