T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 01-08-2011, n. 2048

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– il sig. E.T. ha dichiarato nell’istanza di emersione – presentata, ai sensi dell’art. 1 ter, d.l. n. 78/2009, conv. in l. n. 102/2009 – di adibire il ricorrente ad attività di lavoro domestico e non ad attività di assistenza a soggetti affetti da patologie o handicap;

– della circostanza che il ricorrente svolgesse, in realtà, attività di assistenza a soggetti affetti da patologie o handicap non è stata offerta in giudizio idonea prova che consenta di poter ritenere un mero errore materiale quanto dichiarato nell’istanza;

– l’art. 1 ter, c. 6, d.l. n. 78/2009, limita la dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), per ciascun nucleo familiare, ad una unità per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare;

– l’amministrazione era pertanto vincolata a rigettare la domanda in questione, trattandosi della seconda istanza di emersione di lavoratori adibiti ad attività di lavoro domestico presentata dal sig. Tringali.

Per le ragioni esposte, il ricorso è, dunque, infondato e va, pertanto, respinto.

Sussistono nondimeno giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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