T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 01-08-2011, n. 2047

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Il ricorso è manifestamente fondato.

Con il provvedimento impugnato l’amministrazione ha annullato il contratto di soggiorno sottoscritto tra il sig. Pasquale Ricchiuti ed il sig. O.A.O.A., a seguito della procedura di emersione di cui all’art. 1 ter, d.l. n. 78/2009, conv. nella l. n. 102/2009.

L’amministrazione ha ritenuto ostativa – ai sensi dell’art. 1 ter, c. 13, lett. c, d.l. n. 78/2009 – la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 588, c. 1 e 2 c.p. inflitta, a carico del sig. O.A.O.A., dal Tribunale di Milano, con sentenza del 20.4.2009.

Il reato commesso dal ricorrente non rientra però tra i delitti per i quali l’art. 381 c.p.p. prevede l’arresto facoltativo in flagranza (e, quindi, tantomeno, tra quelli previsti all’art. 380 c.p.p.), e cioè tra i delitti per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni.

Il Tribunale ha, difatti, condannato il ricorrente alla sola pena della multa di 206 euro, e, pertanto, per la fattispecie di cui all’art. 588, c. 1 e, dunque, non per quella di cui al comma 2 (punita con la reclusione).

La rissa semplice – essendo punita con la sola pena della multa fino a 309 euro – non è ostativa.

Per le ragioni esposte il ricorso è dunque fondato e va, pertanto, accolto.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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