T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 01-08-2011, n. 2046 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Il ricorso è manifestamente infondato.

Come già affermato in numerosi precedenti di questo Tribunale, il procedimento di emersione di cui all’art. 1ter d.l. n. 78/2009 è rimesso all’iniziativa esclusiva del datore di lavoro, per cui l’inerzia di quest’ultimo nel corso del procedimento implica necessariamente l’impossibilità per l’amministrazione di concludere la procedura mediante l’adozione del provvedimento finale di emersione del cittadino straniero (cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 25.11.2010, n. 7364 e 24.1.2011, n. 165; sez. II, 28 marzo 2011, n. 819, 14 aprile 2011, n. 979; Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 2323/2009).

Nel caso di specie, l’inottemperanza del datore di lavoro agli inviti rivolti dall’amministrazione a integrare la documentazione ha, quindi, legittimamente portato al rigetto dell’istanza di emersione.

Per le ragioni esposte il ricorso è dunque infondato e va, pertanto, respinto.

Il Collegio ritiene equo disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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