Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-12-2010) 22-07-2011, n. 29461 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Lecce, con ordinanza del 17 settembre 2010, ha rigettato la richiesta di riesame presentata da I.I. A. e confermato la misura degli arresti domiciliari disposti in relazione al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’ I., lamentando violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e di esigenze cautelari.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile in quanto deduce motivi non consentiti e manifestamente infondati. In ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reato, l’ordinanza del Tribunale del riesame descrive dettagliatamente e puntualmente gli elementi che sostengono l’accusa rivolta al prevenuto. Egli è stato arrestato in flagranza, a seguito di un appostamento da parte della guardia di finanza che permetteva di verificare come avesse ceduto a tale D.N.G.M. una dose di 0,5 gr. di cocaina; l’acquirente confermava l’acquisto, riferendo altresì di avere già acquistato cocaina dal prevenuto;

quest’ultimo ammetteva l’addebito giustificandolo con la necessità di far fronte ad un debito; la perquisizione effettuata a casa dell’indagato portava al rinvenimento di altre sette dosi di cocaina suddivise i confezioni singole, di materiale per il confezionamento, di 1225 Euro. La necessità e l’adeguatezza della misura cautelare, peraltro nella meno severa forma degli arresti domiciliari, è stata ampiamente motivata con riferimento al pericolo di reiterazione del reato desumibile dalla ritenuta abitualità del comportamento di vendita di stupefacente, evincibile dai precedenti penali e dalle dichiarazioni dello stesso prevenuto che aveva dichiarato di essersi determinato allo spaccio per far fronte a necessità economiche. La motivazione è, su entrambi gli aspetti, completa e logica e le censure del ricorrente manifestamente volte soltanto a ottenere da questa Corte una decisione più favorevole, ciò che non è consentito nel giudizio di legittimità. In particolare il quadro indiziario sopra richiamato esclude la, peraltro dall’indagato genericamente evocata, destinazione al consumo personale.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di Euro 1000,00 (cinquecento), equitativamente determinata in ragione dei motivi dedotti anche dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa, a cura della cancelleria, al Direttore dell’Istituto Penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito nell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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