Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-12-2010) 22-07-2011, n. 29460

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 27 luglio 2010, in parziale accoglimento della richiesta di riesame avanzata da C. R., ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Lecco in data 7.7.2010 relativamente alle fattispecie contestate ai capi 2, 8, 17, 26, 34, 36 e ha confermato per il resto la predetta ordinanza rimanendo pertanto il C. detenuto per i reati contestati ai nn. 20, 30, 32 e 38.

Il predetto Tribunale, premesso che l’ordinanza in esame segue quella emessa in data 17.6.2010 dal GIP presso il Tribunale di Genova dichiaratosi incompetente a favore dell’autorità giudiziaria di Lecco (in relazione al luogo di commissione dei reati), e rilevato, altresì, che l’ordinanza emessa dal GIP di Lecco aveva sostanzialmente sintetizzato quella del GIP incompetente, ha riesaminato il grave quadro indiziario alla luce delle doglianze esposte dal difensore dell’odierno indagato, rilevando la utilizzabilità di tutti i decreti in atti pervenuti in data 24 luglio a seguito di richiesta avanzata dallo stesso Tribunale.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, il quale lamenta violazione di legge e difetto di motivazione per: 1) mancato inoltro al Tribunale del riesame di tutti i decreti di intercettazione, proroghe e convalide emessi dall’autorità giudiziaria di Genova; 2) mancanza di motivazione dei decreti adottati in via di urgenza dal PM e convalidati dal Gip, acquisiti all’udienza del 27.7.2010, in ordine sia all’urgenza sia al grave pregiudizio per le indagini, ragioni previste dall’art. 267 c.p.p., comma 2, per legittimare l’attività di captazione; 3) mancata consegna ai difensori dei supporti informatici chiesti dalla difesa il 15.7.2010 per l’udienza del 23, poi rinviata al 27, ma non arrivati neppure per tale data; 4) utilizzazione ai fini dell’accertamento dei gravi indizi di reato per le contestazioni di cui ai capi 20), 30), 32) e 38) di conversazioni inutilizzabili secondo le eccezioni sopra formulate; incertezza circa la qualità di stupefacente, cocaina, di cui alle ipotetiche forniture;

insufficienza degli elementi acquisiti a dimostrare i gravi indizi di colpevolezza, ritenuti sulla base della presenza di I. e D. a Cr., senza alcun altro positivo elemento di riscontro e senza considerare che la presenza di I. era giustificata dal fatto che è nipote del ricorrente e di C. P., quest’ultimo gravemente ammalato, al quale andava a fare visita; mancanza di prova in ordine alle singole cessioni contestate.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è parzialmente fondato. Rilevano preliminarmente le questioni relative ai vizi afferenti al materiale probatorio. A tale riguardo, mentre sono infondate le prime due deduzioni, ha pregio la terza censura relativa alla mancata consegna dei supporti informatici relativi alle intercettazioni.

1.1 Il Tribunale ha correttamente, avendo acquisito direttamente i decreti autorizzativi all’udienza del 24 luglio e consentito alla difesa il loro esame (v. Cass. sez. 3, 12.10.2007 n. 42371 rv 238059) dichiarato l’utilizzabilità dei soli decreti acquisiti al procedimento; ed ha invece ritenuto inutilizzabili le captazioni fondate sui decreti autorizzativi non acquisiti agli atti (con annullamento della misura cautelare per il capo 26). Lo stesso Tribunale ha dato atto che tali ultime registrazioni erano ininfluenti ai fini della valutazione indiziaria in ordine agli illeciti per i quali è stata confermata l’ordinanza del Gip, precisando che si trattava in realtà di una sola comunicazione relativa al capo d’imputazione n. 38 il cui quadro indiziario è stato ritenuto sufficiente pur tralasciando di utilizzare la prova in questione. Tale apprezzamento è conforme ai principi e logicamente ineccepibile: da un lato, infatti, si è dichiarata l’inutilizzabilita degli atti non trasmessi e dall’altro, tuttavia, è stata esperita la prova di resistenza, riscontrando la tenuta del quadro indiziario.

1.2 Il tema della motivazione dei decreti del pm e della convalida del gip viene prospettato per la prima volta nella presente sede di legittimità. La censura, per come è esposta, si fonda, tuttavia, su una premessa palesemente ingiustificata. Si assume, infatti, che i decreti in questione siano stati motivati per relationem richiamando le informative di polizia; ma del tutto apoditticamente si afferma che tali informative non siano state esaminate perchè non allegate ai decreti. E’ di tutta evidenza, tuttavia, che la motivazione per relationem non implica la necessità di formale fisica allegazione quanto piuttosto del richiamo ad un documento specifico acquisito agli atti del procedimento ed esaminato ai fini della valutazione demandata al giudice. Nel procedimento in esame non vi è alcun concreto elemento per ritenere che tale valutazione sia mancata. Il ricorso è basato sull’erroneo presupposto che il giudice delle indagini preliminari non abbia accesso agli atti d’indagine in occasione dell’adozione dei provvedimenti afferenti alle intercettazioni telefoniche. Dunque, il vizio motivazionale dedotto non sussiste.

1.3 E’ invece fondato, come si è accennato, il rilievo afferente alla mancata consegna dei supporti informatici relativi alle intercettazioni. L’ordinanza impugnata richiama correttamente la nota giurisprudenza costituzionale e quella delle Sezioni unite di questa Suprema Corte, secondo cui il diritto indiscusso alla disponibilità di tali reperti deve essere compatibile con le cadenze temporali inerenti al procedimento di riesame. Occorre dunque che la domanda sia proposta in tempo utile perchè possa essere materialmente soddisfatta. D’altra parte, prosegue ancora il Tribunale, l’osservanza del termine di legge per la decisione non esclude che eventuali rilievi possono essere comunque fatti valere successivamente una volta ottenuta la copia della traccia fonica richiesta. Nel caso di specie, considera conclusivamente lo stesso Tribunale, la richiesta è stata avanzata al pubblico ministero presso il Tribunale di Lecco in data 15 luglio ed è stata successivamente inoltrata alla Procura della Repubblica di Genova al fine di ottenere la copia dei supporti in questione. In tale situazione si ravvisa che la richiesta sia tardiva, anche alla luce delle ragioni prospettate dal pubblico ministero in ordine all’impossibilità di adempiere tempestivamente.

Tale valutazione appare censurabile. La richiamata pronunzia delle Sezioni unite ha rammentato che la richiesta della copia dei supporti è finalizzata ad esercitare il diritto di difesa nel procedimento incidentale de libertate; ed ha considerato che "ne consegue che essa deve essere rilasciata, comunque, in tempo utile perchè quel diritto di difesa possa essere in quella sede esercitato". L’importanza del diritto fatto valere dalla difesa implica "sotto il profilo organizzativo, l’opportunità che il pubblico ministero, al momento di formulare la richiesta del provvedimento cautelare, si attrezzi anche preventivamente e per tempo per essere in grado di ottemperare tempestivamente al nuovo obbligo imposto dalla sentenza della Corte Costituzionale".

In tale situazione appare censurabile per irragionevolezza l’apprezzamento del Tribunale del riesame che ha ritenuto tardiva la richiesta di copia avanzata 12 giorni prima della decisione (27 luglio 2010) e, conseguentemente, giustificata la mancata consegna dei supporti di cui si discute. Infatti tra il giorno della richiesta e quella dell’udienza in cui è stata assunta la decisione è decorso un lasso di tempo apprezzabile ed idoneo a consentire l’estrazione delle copie richieste. Considerata la rilevanza dei diritti e degli interessi in gioco, l’accusa pubblica ben avrebbe potuto assumere le iniziative occorrenti per soddisfare la richiesta, magari con uno sforzo organizzativo. E’ ben vero che gli atti si trovavano presso altro ufficio giudiziario per effetto del trasferimento della competenza territoriale. Tuttavia, considerata anche la disponibilità di strumenti telematici di comunicazione, la distanza fisica tra gli uffici stessi non costituisce motivo sufficiente a giustificare l’inadempimento. Dunque, conclusivamente, come ritenuto dalla già richiamata pronunzia delle sezioni unite, la mancata consegna delle copie ridette determina nullità a regime intermedio che impone l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;

"comportando la dichiarazione di nullità la regressione del procedimento allo stato in cui è stato compiuto l’atto nullo e la necessità della rinnovazione di quest’ultimo, con emenda dei vizi riscontrati ( art. 185 c.p.p.). In sede di rinvio, non più soggetto ai termini perentori indicati dall’art. 309 c.p.p., comma 10, (….) il tribunale del riesame è reintegrato nel poteri-doveri". Dovrà essere in particolare vagliata l’esistenza, a prescindere dalle intercettazioni telefoniche, di un quadro indiziario idoneo a giustificare la misura cautelare per alcuna delle imputazioni.

La decisione della questione in esame, determinando la caducazione dell’atto ed imponendo una nuova valutazione del materiale probatorio residuo, esonera dall’esame del motivo sub p. 2.4.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Milano.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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