T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 01-08-2011, n. 2082 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il ricorrente, con il presente ricorso depositato il 29 giugno 2011, si duole della non integrale esecuzione della sentenza 21.01.9703.03.97 n. 2274/97 del Tribunale Civile di Milano, la quale accogliendo le richieste della società ricorrente ha condannato l’Amministrazione delle Finanze al pagamento in favore della stessa della somma di lire 44 milioni, con gli interessi legali dalla domanda al saldo, nonché lire 2.770.500 per spese di lite. La Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 3417/1998, in parziale riforma ha condannato l’Amministrazione delle Finanze al pagamento in favore della società ricorrente della somma di lire 29 milioni, con interessi al tasso di cui alla legge 29/61, dichiarando compensate per metà le spese legali, nella misura già stabilita dal Tribunale, per quanto riguarda il primo grado, e nella misura di lire 4.031.400 per il secondo grado. In particolare, la ricorrente lamenta che le sono state corrisposte soltanto le somme relative al capitale ma non quelle relative agli interessi ed alle spese legali.

2. L’amministrazione resistente non si è costituita in giudizio per eccepire, come era sua onere, l’avvenuto adempimento. Neppure, aliunde, risulta al Collegio che alcuna iniziativa risulti essere stata intrapresa dall’Amministrazione intimata per ottemperare integralmente al predetto pronunciamento.

3. Rileva il Giudice che la notificazione è stata correttamente effettuata presso la sede della Agenzia di Milano (la ripartizione interna sul territorio comunale non ha rilievo); infatti, le agenzie Fiscali, a seguito della riforma operata dalle norme del d.lg. n. 300 del 1999, hanno "personalità giuridica di diritto pubblico" ed "autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria" (art. 61 d.lg. citato), e, come tali, non si limitano a gestire i rapporti, poteri e competenze di natura tributaria, prima esercitati dal Ministero delle Finanze e dai suoi uffici, ma hanno assunto la piena titolarità degli stessi; le norme in esame rispondono, del resto, all’esigenza di operare una netta distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo (riservate alle strutture ministeriali dello Stato – persona) e funzioni di amministrazione e gestione dell’attività tributaria (affidate ad autonome agenzie Fiscali), perseguita utilizzando lo strumento tecnico della personalità giuridica, attribuita alle agenzie Fiscali, e recidendo ogni rapporto organico tra queste e lo Stato; l’inesistenza di un rapporto organico tra l’Agenzia delle Entrate ed il Ministero delle Finanze è, altresì, confermata dall’art. 72 d.lgs. n. 300 del 1999 secondo cui "le agenzie Fiscali possono avvalersi del patrocinio dell’ Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’art. 43 del testo unico approvato con r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, e successive modificazioni" (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 28 ottobre 2005 n. 17844).

3. Non resta, pertanto, che intimare all’amministrazione resistente, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza non definitiva, di procedente all’esecuzione del giudicato civile con riguardo alla corresponsione interessi e spese legali; in mancanza, alla scadenza del termine, sarà nominato un "commissario ad acta".

4. La liquidazione delle spese è rinviata alla compiuta definizione del presente processo di esecuzione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza):

ORDINA alla AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIAE DI MILANO di eseguire il giudicato nei termini di cui in motivazione, entro 45 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente pronuncia.

RINVIA alla camera di consiglio del 29 settembre 2011.

Spese al definitivo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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