Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-12-2010) 22-07-2011, n. 29450

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 26.9.2007, il Tribunale di Crema dichiarava C.A. colpevole di guida in stato di ebbrezza e la condannava alla pena ritenuta di giustizia; assolveva la C. dal reato di rifiuto del test alcolimetrico perchè non previsto dalla legge come reato.

Ricorre per Cassazione la C. deducendo violazione di legge in relazione al rifiuto del giudice di rinviare il dibattimento per sentire l’imputata; sostiene la mancanza di prova dello stato di ebbrezza, che era stato desunto unicamente dagli "accertamenti sintomatici"; la violazione del diritto di difesa. Rileva la Corte che l’ipotesi di reato per la quale C.A. è stata condannata è quella di cui all’art. 186 C.d.S., comma 1, lett. a) (guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8), tanto derivando dal fatto che la medesima si era rifiutata di sottoporsi al test alcolemico, fatto, quest’ultimo, all’epoca non costituente reato; non essendo stato possibile accertare l’esatto tasso alcolico in cui versava, la medesima veniva ritenuta responsabile dell’ipotesi meno grave. Tale fattispecie è stata depenalizzata ai sensi della L. 30 luglio 2010, n. 120, art. 33, comma 4.

L’intervenuta "abolitio criminis" comporta che la C. ha diritto ad un provvedimento giurisdizionale di proscioglimento perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato, provvedimento che può essere emesso da questa Corte, essendo lo "ius superveniens" applicabile di ufficio anche in Cassazione (v. sez. 5 15.2000 n.769 rv 215996) e deponendo in tal senso evidenti ragioni di economia processuale.

Non ritiene il Collegio di trasmettere gli atti all’autorità amministrativa, in considerazione del principio di legalità – irretroattività operante sia per gli illeciti penali (art. 2 cp), sia per gli illeciti amministrativi ( L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 1 richiamata dall’art. 194 C.d.S.), e non rinvenendosi nella L. n. 120 del 2010 una apposita previsione che imponga la trasmissione e che possa far ritenere derogato il suddetto principio di irretroattività.

P.Q.M.

La Corte:

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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