Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-11-2010) 22-07-2011, n. 29459

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In data 24.12.2008 il gip di Sanremo, provvedendo su conforme richiesta del pubblico ministero, disponeva l’archiviazione del procedimento conseguente all’esposto presentato da R.A. relativo al decesso del proprio figlio, pochi istanti dopo la nascita presso l’Ospedale di Sanremo. Hanno presentato separati ricorsi per cassazione R.A. ed C.E., genitori del neonato. Entrambi lamentano violazione di legge per essere stato pronunciato tale decreto senza avviso ai medesimi.

Il ricorso del R. è fondato.

Dall’esame degli atti, cui il Collegio è autorizzato trattandosi di formalità essenziali alla valutazione della fondatezza del ricorso, risulta che il R. aveva presentato un formale esposto in relazione al decesso del figlio chiedendo all’autorità giudiziaria accertamenti in ordine ad eventuali responsabilità penali dei medici che erano intervenuti e chiedendo di essere avvisato in caso di richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero. Venivano svolte indagini (autopsia) all’esito delle quali il PM presentava domanda di archiviazione di cui si dava avviso al R.; costui presentava opposizione; fissata apposita udienza e dato avviso al C., il gip, con provvedimento riservato e comunicato al R., disponeva che il PM sentisse a chiarimenti il proprio consulente sulla scorta dei rilievi formulati dalla persona offesa;

il PM provvedeva al supplemento di indagine all’esito del quale reiterava la richiesta di archiviazione, seguita dal conforme decreto del Gip del 24.12.2008. Tali ulteriori passaggi non venivano però comunicati al R., che solo a seguito di accesso del proprio difensore all’Ufficio, veniva a conoscenza della pronuncia del decreto di archiviazione del 24.12.2008. Il ricorrente ha dunque motivo di lamentare la violazione del suo diritto al contraddittorio, atteso che l’esito delle indagini suppletive e la richiesta di nuova archiviazione da parte del PM avrebbero dovuto essergli comunicate per consentirgli di valutare l’opportunità di presentare una nuova opposizione (v. sez. un. 27.5.2010 n.23909).

Risulta invece infondato il ricorso di C.E. in quanto la medesima non ha sottoscritto il ricorso del marito, nè ha presentato un autonomo esposto, ma si è limitata a depositare nomina di un proprio difensore. La medesima dunque non ha espresso chiaramente la volontà di essere individuata quale persona offesa e non ha chiesto di essere avvisata del seguito del procedimento e pertanto non può dolersi del mancato avviso degli atti della procedura di cui è prevista la comunicazione alla detta condizione. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte:

– Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di Sanremo. Rigetta il ricorso di C. E. che condanna al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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