T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 01-08-2011, n. 2079

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

in relazione agli elementi di causa, sussistono i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata, adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio, l’avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità.

Ritenuta la fondatezza dei due motivi proposti – che essendo strettamente connessi sul piano logico e giuridico possono essere trattati congiuntamente – mediante i quali si lamenta la violazione dell’avviso di gara in quanto il provvedimento di esclusione si basa sul mancato raggiungimento del requisito di affidabilità economica in relazione all’anno 2005, ossia in un anno anteriore al quinquennio rilevante in base al medesimo avviso di gara;

Rilevato, in particolare, che:

– il punto 4 dell’avviso pubblico specifica che il requisito di affidabilità economica e finanziaria va verificato in relazione al "quinquennio precedente l’ammissione all’elenco" e nel caso di specie tale ammissione riguarda il periodo 1.1.2011 – 31.12.2012 (cfr. delibera della Giunta Comunale n. 3453/2010), sicché il quinquennio di riferimento, in base all’avviso di selezione, è quello compreso tra il 2006 e il 2010;

– che in senso contrario non rileva la tabella contenuta a pag. 7 della modulistica relativa alla domanda di accreditamento, in quanto non si tratta di un atto integrativo della disciplina della selezione, come emerge anche dalle "note per la compilazione", ove si dispone la prevalenza del contenuto dell’Avviso in caso di contrasto con la modulistica ora richiamata;

– che non merita condivisione la tesi dell’amministrazione secondo la quale la dimostrazione del fatturato dipenderebbe dalla produzione della dichiarazione dei redditi, sicché, non essendo ancora disponibile quella relativa al 2010, si dovrebbe necessariamente anticipare il quinquennio di riferimento al periodo 2005 – 2009, atteso che la dimostrazione del fatturato realizzato in un dato anno non è legata alla produzione della documentazione predisposta esclusivamente a fini fiscali e, del resto, l’effettività dei valori di fatturato dichiarati dalla ricorrente, anche in relazione al 2010, non è stata oggetto di contestazione da parte dell’amministrazione;

– che, pertanto, la disposta esclusione per mancanza di capacità economica e finanziaria rispetto all’anno 2005 contrasta con l’Avviso di selezione, in quanto prende in considerazione un anno anteriore al quinquennio cui si riferisce l’ammissione all’elenco inerente alla selezione di cui si tratta, con conseguente fondatezza delle censure in esame.

Ritenuta, viceversa, l’infondatezza della domanda risarcitoria, in quanto non supportata dalla dimostrazione dei presupposti costitutivi della responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 c.c.;

Ritenuto, in definitiva, che il ricorso è fondato e merita accoglimento limitatamente alla domanda di annullamento in esso contenuta, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando:

1) accoglie la domanda costituiva contenuta nel ricorso e per l’effetto annulla l’atto di esclusione indicato in epigrafe;

2) respinge la domanda risarcitoria contenuta nel ricorso;

3) condanna il Comune di Milano al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi Euro 3.000,00 (tremila), oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso C.U..,

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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