T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 01-08-2011, n. 2078 Competenza e giurisdizione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

1. Il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata, emessa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio, l’avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità.

2. Il Collegio ritiene debba essere pregiudizialmente rilevato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (questione non sollevata nel precedente giudizio sull’ ordinanza n. 2/2011 in quanto da subito conclusosi con la dichiarazione di cessata materia del contendere a seguito dell’annullamento in via di autotutela dell’atto impugnato).

2.1. E’ utile una preliminare ricognizione della giurisprudenza.

L’art. 143 comma 1 lett. a), r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 (recante " Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici "), nella parte in cui individua nel Tribunale superiore delle acque pubbliche l’organo giurisdizionale al quale spetta la cognizione in materia di ricorsi per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall’amministrazione in materia di acque pubbliche, si applica anche alle situazioni in cui l’azione amministrativa, pur andando ad incidere su interessi più generali e diversi rispetto a quelli specifici relativi alla demanialità delle acque o ai rapporti concessori di beni del demanio idrico, riguarda comunque l’ambito materiale in questione, nel senso che l’attribuzione sussiste non solo quando si esplica un potere strettamente legato allo sfruttamento della risorsa idrica, ma anche quando si discute di opere destinate ad influire sull’utilizzazione e, in definitiva, sul regime delle acque pubbliche, con la conseguenza che devono intendersi devoluti alla cognizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche i provvedimenti caratterizzati da incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche, nel senso che concorrano in concreto a disciplinare la gestione, l’esercizio delle opere idrauliche, i rapporti con i concessionari, oppure a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all’esercizio e alla realizzazione delle opere stesse o a stabilire o modificare la localizzazione di esse o ad influire nella loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti (Cass., SU., 24 aprile 2007 n. 9844; Consiglio Stato, sez. IV, 12 giugno 2009 n. 3701).

E’ stato, inoltre, sottolineato come l’assetto distributivo della giurisdizione sia stato trasformato dall’entrata in vigore della legge 5 gennaio 1994 n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche" che, da un lato, ha introdotto la nozione di servizio idrico integrato, "costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue" (art. 4, comma 1, lett. f), e dall’altro ha ampliato la nozione di acqua pubblica, precisando, all’art. 1, che "tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà". Il detto impianto risulta peraltro trasfuso, senza modificazioni per quanto qui rilevante, nel vigente d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale". Dal nuovo assetto, si evince che sono ricompresi nell’ambito del concetto in disamina anche le modalità di eventuale riutilizzo e di trattamento delle acque reflue urbane (Consiglio di Stato, sez. IV, 26 gennaio 2004 n. 242).

2.2. In punto di fatto, nel caso di specie, con una prima ordinanza sindacale n. 7/2009, in ragione della situazione di degrado in cui versavano i fossi di colo presenti sul territorio comunale e della esondazione del torrente denominato Rio Pulice che aveva messo in pericolo la pubblica incolumità dei residenti della frazione di Colombera, veniva imposto ai privati cittadini titolari di diritti reali su aree attraversate da corsi d’acqua di ripristinare a proprie spese la corretta funzionalità degli stessi e di provvedere all’immediato intervento di pulizia dell’alveo del torrente per il tratto di rispettiva competenza; ciò al fine di agevolare il regolare deflusso delle acque meteoriche. La successiva ordinanza 7 maggio 2011 n. 10, oggetto della presente impugnazione, ha ingiunto ai ricorrenti di rimuovere, entro il termine di 30 giorni, la tombinatura costituente attraversamento sul Rio Pulice, eseguita in corrispondenza dei terreni di loro proprietà, poiché costituisce pericolo per la pubblica incolumità in caso di abbondanti piogge.

2.3. Orbene, tanto premesso, appartiene, senza dubbio, alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, prevista dall’art. 143 r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 la cognizione sui provvedimenti che, similmente a quello impugnato, pur se promananti da autorità diverse da quelle specificamente preposte alla tutela delle acque, incidono direttamente sul regolare regime delle acque pubbliche, la cui tutela ha carattere inderogabile in quanto informata alla ragione pubblicistica di assicurare la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali e il libero deflusso delle acque scorrenti dei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici (v. Cass. SU, ord.za n 13692 del 2006; Cas., SU, 12 maggio 2009 n. 10845).

3. A questo punto, declinata la giurisdizione, occorre dar seguito alle statuizioni delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (22 febbraio 2007, n. 4109) e della Corte costituzionale (12 marzo 2007, n. 77), dal ultimo fatte proprie anche dal legislatore (art. 59 l. 69/2009 ed ora art. 11 c.p.a.), secondo cui, allorquando un giudice declini al propria giurisdizione affermando quella di un altro giudice, il processo può proseguire innanzi al giudice fornito di giurisdizione e rimangono salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice incompetente in punto di giurisdizione così evitando l’inaccettabile conseguenza di un processo che si debba concludere con una sentenza che confermi soltanto la giurisdizione del giudice adito senza decidere sull’esistenza o meno della pretesa.

4. In definitiva, il Tribunale dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del Tribunale superiore delle acque pubbliche. Per la riassunzione davanti al giudice ordinario è fissato per legge il termine perentorio, fino alla scadenza del quale saranno salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda, di tre mesi decorrenti dal passaggio in giudicato della presente decisione.

5. Residua la questione delle spese di lite per le quali è opportuno provvedere alla compensazione integrale tra le parti, stante le incertezze interpretative che, da sempre, accompagnano l’applicazione dei criteri di riparto degli affari tra le diverse giurisdizioni.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

DICHIARA il proprio difetto di giurisdizione in favore del Tribunale superiore delle acque pubbliche;

COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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