T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 01-08-2011, n. 2077

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 74 c.p.a.

Il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

L’atto di rinuncia è stato formulato dal difensore del ricorrente in forza di procura a rinunciare, contenuta a margine del ricorso introduttivo (cfr. atto depositato il 27 luglio 2011).

La difesa erariale non ha formulato opposizione.

La rinuncia è, pertanto, regolare e di essa il Collegio deve dare atto.

Sussistono giusti motivi per compensare interamente le spese di lite tra le parti, stante l’accordo delle parti in tal senso.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

Dà atto della rinuncia al ricorso.

Compensa interamente le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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