Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 08-07-2011) 25-07-2011, n. 29729

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con il provvedimento in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Novara dichiarava inammissibile l’istanza di sospensione condizionata dell’esecuzione, avanzata da K.G. ai sensi della L. n. 207 del 2003.

A ragione della decisione osservava che la pena in esecuzione riguardava la sentenza della Corte dì appello di Firenze in data 7.6.2005, divenuta irrevocabile in data 24.5.2006, mentre ai sensi della legge invocata, art. 7 il beneficio era concedibile soltanto ai soggetti già condannati in stato di detenzione o in attesa di esecuzione della pena alla data di entrata in vigore della legge medesima (22.8.2003).

2. Ricorre il K. personalmente, affermando che il Magistrato di sorveglianza non aveva considerato che in realtà egli era detenuto in esecuzione di provvedimento di cumulo che comprendeva, oltre alla condanna 24.5.2006, altre condanne precedenti al 22.8.2003, e che in ossequio al principio del favor rei dovevano considerarsi espiate per prime le pene ostative alla concessione del beneficio.

Motivi della decisione

1. Osserva il Collegio che il provvedimento impugnato ha dichiarato inammissibile una richiesta di sospensione condizionata della pena ai sensi della L. 1 agosto 2003, n. 207. Ora, ai sensi della L. cit. art.2, comma 2 si applicano nella procedura in esame le disposizioni della L. n. 354 del 1975, art. 69-bis, commi 1, 3 e 4 (Ord. pen.); la qual cosa significa che avverso la decisione del magistrato di sorveglianza che provvede in camera di consiglio, de plano, su una istanza di tal fatta il difensore, l’interessato o il Pubblico ministero, possono proporre reclamo al Tribunale di sorveglianza, non già direttamente ricorso per cassazione.

Il ricorso erroneamente proposto non deve tuttavia essere dichiarato inammissibile, potendo invece – in virtù del principio di conservazione degli atti, di cui è espressione la regola dell’art. 568 c.p.p., comma 5, – essere qualificato reclamo, giacchè di tale forma di gravame ha comunque i contenuti.

2. L’impugnazione va per conseguenza qualificata reclamo ai sensi della L. n. 354 del 1975, art. 69-bis, comma 3, e L. n. 207 del 2003, art. 2, comma 2 e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Torino, per la decisione su di esso.

P.Q.M.

Qualificata l’impugnazione come reclamo ai sensi della L. n. 354 del 1975, art. 69-bis, comma 3, e della L. n. 207 del 2003, art. 2, comma 2 dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Torino.

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