Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 06-07-2011) 25-07-2011, n. 29850 Difensori Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

S.A., persona offesa dal reato di diffamazione, ricorre personalmente avverso il decreto di archiviazione emesso il 3-9-2010 dal Gip del Tribunale di Mantova nel procedimento a carico di B. R. e C.G., rilevando che il predetto decreto è stato emesso prima della scadenza del termine per proporre opposizione alla richiesta di archiviazione, richiesta notificatagli il 27-7-2010, con conseguente scadenza del termine per l’opposizione il 21-9-2010, tenuto conto della sospensione feriale dei termini.

Il PG presso questa corte, con requisitoria scritta, ritenendo la violazione del principio del contraddittorio, ha chiesto l’annullamento senza rinvio del decreto, con trasmissione degli atti al Tribunale di Mantova.

L’avv. S. Genovesi per gli indagati ha depositato memoria con cui chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso perchè presentato personalmente dalla p.o., non legittimata.

Motivi della decisione

Correttamente il difensore degli indagati ha richiamato il principio giurisprudenziale ormai consolidato, ribadito con sentenza n. 47473/2007 delle sezioni unite di questa corte, secondo il quale il ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell’albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori, non avendo la persona offesa dal reato il diritto (riconosciuto invece all’imputato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, sottoscrivendo il relativo atto, essendo applicabile, per la valida instaurazione del giudizio di legittimità, la regola dettata dall’art. 613 c.p.p., secondo cui l’atto di impugnazione deve essere appunto sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale.

Poichè il ricorso in esame è stato sottoscritto personalmente dalla parte, lo stesso va quindi dichiarato inammissibile e a tale declaratoria conseguono le statuizioni di cui all’art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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