T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 01-08-2011, n. 2075 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

1) Con ricorso depositato il 20 giugno 2011, il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Consiglio di Classe della V sez. del Liceo scientifico "Severi Correnti" di Milano, al termine dell’anno scolastico 2010/2011, ha deliberato la sua non ammissione all’esame di stato. L’istante ha, pertanto, chiesto al Tribunale di disporne l’annullamento, previa sospensione, in quanto viziato da violazione di legge ed eccesso di potere.

1.2) Con decreto cautelare monocratico n. 995/2011, il Presidente della Sezione, stante la sussistenza dei presupposti di gravità ed urgenza (in ragione dell’imminente inizio delle prove), ha disposto l’ammissione del ricorrente all’esame di Stato.

1.3) Con successivo atto, depositato in data 11 luglio 2011, il ricorrente ha dedotto che l’esame di maturità sostenuto in esecuzione del decreto ha avuto esito negativo.

1.4) Alla odierna camera di consiglio, fissata per la trattazione collegiale della domanda cautelare, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso e ha chiesto in tal senso una pronuncia dichiarativa con compensazione delle spese.

La difesa erariale ha aderito alla richiesta.

2) Preliminarmente, ritiene il Collegio che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata, emessa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio, l’avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità.

3) Come emerge dalla narrazione che precede, è venuto meno l’interesse della parte ricorrente alla decisione di merito. In considerazione di detta circostanza, e tenuto conto che l’interesse a ricorrere deve sussistere al momento della proposizione del gravame, ma deve anche permanere fino al momento del passaggio in decisione della controversia, non resta, pertanto, al Collegio che dare atto del sopravvenuto difetto di interesse alla pronuncia di merito e dichiarare l’improcedibilità del ricorso.

Le spese possono integralmente compensarsi tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;

compensa per intero le spese tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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