Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 06-07-2011) 25-07-2011, n. 29849

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

S.G., per il tramite del difensore avv. Alessandro Marino, ricorre avverso l’ordinanza 5-11-2010 con la quale la Corte d’appello di L’Aquila ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal predetto avverso la sentenza emessa dal tribunale di Sulmona nei suoi confronti il 23-3-2009, per aspecificità dei motivi.

Il ricorrente rileva come, al momento dell’emissione dell’ordinanza, il termine per l’impugnazione non avesse ancora iniziato a decorrere per il prevenuto, nè fosse stato ancora presentato l’appello di altro difensore, proposto solo successivamente.

Il PG presso questa corte con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.

In quanto la sentenza risulta appellata dall’avv. Marino con atto 28/5/2009, con motivi correttamente ritenuti generici dalla corte territoriale. Ciò salvo l’eventuale diritto dell’Imputato a presentare impugnazione se il suo termine non sia ancora scaduto.

Motivi della decisione

E’ manifestamente infondato l’assunto del ricorrente che presuppone la pronuncia dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello, addirittura prima e al di fuori di qualunque impugnazione proposta nell’Interesse di S.. Infatti, come l’accesso agli atti dimostra, il 28-5-2009, secondo quanto puntualmente osservato dal PG nella requisitoria scritta, proprio l’avv. Marino aveva presentato appello avverso la sentenza del Tribunale di Sulmona in data 23/3/2009.

Appello correttamente dichiarato inammissibile, con l’ordinanza Impugnata, per assoluta aspecificità dei motivi.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile e a tale declaratoria conseguono le statuizioni di cui all’art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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