Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 06-07-2011) 25-07-2011, n. 29725 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

B.D. è stato attinto da ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 14/09/2010 dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria, perchè gravemente indiziato del delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso, denominata ndrangheta, operante nel territorio di Reggio Calabria e segnatamente nel mandamento tirrenico (che, assieme all’area Jonica ed a quella centrale urbana, componeva l’organismo sul territorio).

Secondo le prospettazioni accusatone l’indagato si sarebbe associato a numerosi altri indagati, con il ruolo di componente della locale di Rosarno (che con molte decine di altre locali e società, articolate in tre mandamenti e con organo di vertice denominato "Provincia" costituiscono l’associazione mafiosa denominata "ndrangheta") e con compiti di esecuzione, ed offerta di piena disponibilità, delle azioni e delle strategie deliberate dai vertici ed altresì comunicando gli ordini, e le direttive ricevute, agli associati.

Il provvedimento restrittivo è stato confermato dal Tribunale di Reggio Calabria investito dell’istanza di riesame, con ordinanza depositata il 22/12/2010 che ha rigettato la richiesta proposta nell’interesse del B.D..

Nella motivazione dell’ordinanza, il Tribunale, dopo analitica riproduzione della rubrica provvisoria (pagg. 2 a 17), ha esposto i criteri dettati dalla giurisprudenza di legittimità per accertare l’esistenza di una associazione mafiosa ed i parametri per ritenere provata la affiliazione ad essa (pagg. da 19 a 29), altresì formulando premessa a carattere generale, relativa alla ricostruzione storico-giudiziaria della associazione criminale denominata ‘ndrangheta.

Il Tribunale ha quindi operato alle pagine da 30 a 35 dell’ordinanza una disamina attenta delle fonti di prova in ordine alle articolazioni organizzative ed ai meccanismi decisionali (operanti dalla Provincia ai tre mandamenti e sino alle articolazioni locali).

Quanto alla specifica imputazione contestata al B., agli elementi prospettati nella richiesta del P.M. ed alle motivazioni dell’ordinanza cautelare, il Tribunale ha ritenuto che a carico dell’indagato sussistessero gravi indizi di colpevolezza con riferimento alle imputazioni mossegli, affermando al riguardo (pagg. da 35 a 46):

A) il rilievo delle dichiarazioni rese in un colloquio, captato in sede di intercettazione ambientale dell’8/8/2009, tra due massimi esponenti della locale di Rosarno, M.M. e O. D., aventi ad oggetto la prossima riunione del vertice diretta alla selezione di cinque nuovi candidati ad essere affiliati, ciascuno dei quali era "presentato" da un associato ed alcuni dei quali erano portati proprio da B.D.;

B) la inconsistenza delle censure di imprecisione e non identificabilità certa, nella persona dell’indagato, del B. D. al quale si sarebbero riferiti i dichiaranti, avendo riguardo alla posizione apicale dei dichiaranti stessi, profondi conoscitori della realtà della locale, alla eloquenza del diminutivo adottato ( M.) ed al riferimento al padre M., alla rilevanza del ruolo di presentatore (o datore di dote) che veniva attribuito;

C) la irrilevanza della mancata individuazione della persona del B. nella riunione di cui al punto A), dato che non tutti i partecipanti erano stati identificati e riscontrati (posto che delle cinque vetture utilizzate dai partecipanti alla riunione, solo tre erano, al cessare della stessa, fermate e gli occupanti identificati, le altre due essendosi sottratte al controllo);

D) la sussistenza di indubbio riscontro della attendibilità delle dichiarazioni di cui sopra, costituito dalla accertata frequentazione tra B.D. ed il giovane (candidato alla affiliazione) P.S. proprio il giorno 11.8.2009, fissato per la predetta riunione.

In relazione alla contestazione dell’aggravante del possesso delle armi, il Tribunale ha poi rilevato che la pacifica e conclamata disponibilità diffusa tra gli affiliati di esse si comunicava agli affiliati tutti in relazione al suo carattere oggettivo.

Quanto alle esigenze cautelari il Tribunale ha, infine, affermato che andava richiamata la presunzione di legge non superata da alcun elemento in atti, anche alla luce della gravissima pericolosità che il quadro probatorio delineava.

Avverso tale pronuncia del Tribunale ha proposto ricorso il difensore del B. con atto del 3/1/2011 nel quale ha lamentato violazioni di legge e vizi di motivazione articolando al proposito cinque profili di censura.

Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che, non meritando alcuna delle censure formulate di essere condivisa, il ricorso debba essere rigettato.

1) Censura il ricorso, in linea generale, la esilità degli elementi che sono stati tratti da una sola intercettazione inter alios, priva di riscontri, quale quella utilizzata dal Tribunale. La doglianza, affidata alla ipotesi per la quale gli elementi acquisiti sarebbero viziati da una sorta in insufficienza quantitativa, è affatto inammissibile perchè, da un canto, esprime una non ricevibile censura di "inadeguatezza" probatoria e, dall’altro, non mostra di aver posto la necessaria attenzione alla specifica valutazione di attendibilità dispiegata nell’ordinanza alle pagine 39 e 40. 2) Ci si duole poi, nello specifico, della inaffidabilità della trascrizione del testo registrato, ove sarebbe stata sostituita una risposta affatto generica e interlocutoria del M. alla domanda dell’ O. con una inesistente risposta affermativa, in tal guisa inventando la indicazione in B.D. della persona del M.. La censura ripropone puramente e semplicemente quelle doglianze avverso l’ordinanza custodiale che il Tribunale ha preso in specifico esame (pag. 38) ed ha disatteso sulla base dell’effettuato ascolto diretto della registrazione e della conclusione, in questa sede inattaccabile, per la quale la trascrizione operata dalla P.G. sarebbe assolutamente fedele (pag.

40).

3) Si contesta, quindi, additandolo a mero inammissibile espediente dialettico, l’affermazione con la quale, a fronte del fatto che alla riunione indetta, e oggetto della conversazione, non vi era prova alcuna che il B. avesse partecipato, si era dal Tribunale prospettata la circostanza che il controllo dei partecipanti era stato…parziale (essendosi molti di essi dileguati). La doglianza è inammissibile perchè non evidenzia alcuna illogicità nell’argomentare del Tribunale ma solo espone il proprio vibrato dissenso dall’argomentare stesso. E poichè il Tribunale ha esposto con attenzione e diffusione di motivazione (pagg. 41 e 42) la vicenda che vide identificate in arrivo ben otto autovetture e controllate dai Carabinieri in uscita solo tre vetture (con i relativi occupanti) e quindi dileguarsi le altre auto e gli altri, numerosi, convenuti alla riunione, non si scorge alcuna frattura logica nell’aver tratto da tali dati certi la conclusione per la quale non dall’esito del controllo effettuato potevano essere desunti argomenti per negare la partecipazione del B. all’incontro stesso.

4) Si lamenta, poi, la totale disattenzione per il fatto che dalla diffusa e lunga attività di intercettazione non fosse emersa la partecipazione del B. ad alcuna altra riunione; la doglianza è inammissibile, non spettando alla Corte di legittimità valutare la sufficienza degli elementi probatori posti dal giudice del merito alla base della sua valutazione ma soltanto controllare la esattezza delle censure di omissione o illogicità argomentativa afferente quegli elementi (censure nella specie affatto assenti).

5) Si denunzia, infine, la violazione di legge commessa nel non essersi il Tribunale avveduto che, essendo il B. nulla più che un "terzo conversato", occorreva una assai elevata attitudine individualizzante delle conversazioni stesse per affermarne il ruolo di associato con i dichiaranti nello stesso organismo (un ruolo articolato su comportamenti positivi e non su mere ipotesi). La censura va respinta per le stesse ragioni appena sottolineate. Non si indicano gravi omissioni di dati di rilievo apportati dalla difesa nè si prospettano contraddizioni od illogicità nell’argomentare del Tribunale (per il quale emergeva la assoluta attendibilità dei dichiaranti, la loro posizione qualificata, la ricchezza dei particolari individuanti il "terzo conversato", la esistenza di un rilevante riscontro: vd. punti A e D della sintesi in fatto che precede) ma ci si limita a lamentare la inadeguatezza oggettiva del materiale indicato e la sua inidoneità ad essere integrato od arricchito in sede dibattimentale, e quindi a prospettare valutazioni che in questa sede non hanno ingresso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali; dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell’Istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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