Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 06-07-2011) 25-07-2011, n. 29724 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 6/4/2010 il GIP del Tribunale di Reggio Calabria ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere a N.G. perchè attinto da gravi indizi di colpevolezza in ordine: A) al delitto di cui all’art. 416 bis c.p., per avere organizzato e concorso a dirigere la associazione mafiosa ndrangheta nella sua articolazione locale della cosca NIRTA "versi" e STRANGIO "Janchì", operanti in San Luca e nelle città tedesche di Kaarst e Duisburg; B) al delitto di omicidio plurimo aggravato, per avere, in concorso con altri, progettato/organizzato ed eseguito gli omicidi, consumati a (OMISSIS), di sei persone, mediante azione realizzata con numerose armi da fuoco e diretta a vendicare la morte di S.M. e S.D. nonchè il ferimento di altro soggetto. Il Tribunale ha rilevato che il GIP aveva richiamato in via integrale la pregressa propria ordinanza 11/2/2010, che era stata annullata dal giudice del riesame per vizi formali, in tal modo operando legittimamente, posto che gli elementi indiziari descritti nella prima ordinanza erano a piena conoscenza degli indagati e che avverso la decisione di richiamo integrale erano state prospettate censure – di disattenzione ed omessa verifica di elementi a favore della difesa – che erano del tutto generiche. Ha soggiunto di essere comunque attributario del potere (ex art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c – c bis, e art. 309 c.p.p.) di esaminare il merito della vicenda e di integrare qualsivoglia carenza della motivazione del provvedimento impugnato.

Il Tribunale ha quindi ricordato l’omicidio di sei persone (tutte variamente legate al gruppo Pelle-Vottari di San Luca) perpetrato il ferragosto del 2007 dinnanzi al ristorante (OMISSIS) ed ha rammentato l’esito delle prime indagini italo – tedesche che avevano portato alla misura cautelare adottata il 14/0/2007 a carico di S.G., attinto da consistenti indizi di colpevolezza della sua partecipazione al gruppo operativo che aveva perpetrato la strage (assieme a N.S., a N. G.e.a.a.s.Q.a.e.a.c.d.

Ni.Gi., il Tribunale ha evidenziato il convergere di tre distinte linee probatorie:

1. le dichiarazioni accusatone del collaboratore C.V., che ebbe a ricevere le precise ammissioni del N. nel corso dei colloqui che tra i due erano intercorsi durante la comune detenzione nel carcere di (OMISSIS) (nel quale il N. era stato ristretto dopo essere stato estradato dall’Olanda): il N. aveva vigorosamente rivendicato il ruolo ideativo ed organizzativo della strage e la materiale esplosione dei colpi andati a segno ed aveva censurato le vanterie dello S. sul proprio ruolo nonchè lamentato gli errori commessi da tal R. nell’utilizzazione dell’auto Renault Clio presa a noleggio;

2. i riscontri che le attendibili affermazioni del C. avevano ricevuto dalle indagini di P.G., quali quelle effettuate dalla Polizia tedesca sulla Renault Clio (rinvenuta abbandonata in Belgio), che avevano evidenziavano tracce biologiche tanto di S. G. quanto di N.S. ed avevano comprovato l’uso di detta vettura per l’agguato e la successiva fuga;

3. il riscontro ancor più significativo che era ricavabile dalle affermazioni contenute nelle conversazioni a mezzo chat effettuate tra S.A. e P.P., che facevano inequivoco riferimento a N.G., alle indagini che lo riguardavano ed al rischio di una severa condanna pendente sul suo capo.

Il Tribunale ha poi ricordato la forte motivazione personale, a carattere familiare, che sosteneva la ideazione da parte del N. della strage come vendetta rispetto alla strage di Natale 2006 (ascritta al clan avversario Pelle-Vottari) ed ha quindi dissentito dalle proposizioni difensive che facevano leva sulla irrilevante mancata identificazione del N. (ad opera dei testimoni o delle riprese video) tra quei soggetti che dopo la strage si erano allontanati dal luogo, che eccepivano nullità derivanti dalla illegittima procedura di estradizione, che negavano le prove della affiliazione mafiosa del N., che contestavano la esistenza delle esigenze cautelari.

Per l’annullamento di tale ordinanza il difensore di N.G. ha proposto ricorso il 21/12/2010 articolando due motivi, il secondo dei quali distinto in sei punti e svariati profili.

Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere rigettato posto che le articolate censure mosse al provvedimento del Tribunale del Riesame, quando non sono radicalmente inammissibili, non appaiono idonee a revocare in dubbio la correttezza giuridica e la tenuta logica della impugnata ordinanza.

Con un primo motivo (pagg. da 2 a 6) il ricorso ha lamentato la totale disattenzione del Tribunale per i contenuti della memoria difensiva 14/3/2010 (che apportava e descriveva "elementi difensivi" di fatto e non si limitava, come detto dal Tribunale, a proporre generiche difese) e la frettolosa liquidazione della eccezione di nullità formale dell’ordinanza per carenza assoluta di motivazione (non potendosi essa ridurre in un mero richiamo di quella dell’atto annullato, senza farsi carico di valutare le addotte circostanze a difesa). La censura non è ammissibile. Da un canto essa difetta di autosufficienza posto che, dopo una ampia digressione sulla portata dell’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c bis), non enumera nè sintetizza nè illustra gli elementi difensivi sottoposti con le memorie – e del tutto pretermessi – ma fa solo integrale rinvio alle memorie nelle quali essi erano stati esposti, in tal guisa gravando la Corte di legittimità, in sede di denunzia del vizio di cui all’art. 606 c.p.p., lett. e), di un non ammesso onere di verifica diretta della esistenza, rilevanza e fondatezza della documentazione asseritamente non esaminata (cfr. Cass. sentenze nn. 3360, 11910 e 29263 del 2010). Dall’altro canto il motivo non coglie la ratio di chiusura offerta dal Tribunale (all’ultimo capoverso, pag. 2 dell’ordinanza) rappresentata dalla affermazione del proprio potere di riesame, volto ad integrare e sostituire la prima decisione: e per tal verso l’autonomia di detta ratio decidendi rende inammissibile la formulata diversa censura di omessa valutazione della indebita scelta da parte del GIP della motivazione per richiamo. Con un secondo motivo (pagg. da 6 a 17) si articolano sei diversi profili di censura, alcuni dei quali distinti per punti. Si espongono in sintesi i profili di censura e le valutazioni al proposito del Collegio:

A) Viene prospettata sub punto a1) la inesistenza di riscontri alle dichiarazioni del C. con riguardo ai quattro componenti del gruppo omicidiario ; sub a2) la inconsistenza della affermazione per la quale il N. posi factum si sarebbe allontanato in moto; sub a3) l’equivoco sulla presenza sul luogo anche di una auto BMW, oltre che della Renault Clio, e la insostenibilità dell’allontanamento in moto del N.; sub a4) la assoluta carenza di una convergenza tra le dichiarazioni C. ed i riscontri in ordine alla presenza di N.S. su una o sull’altra auto o sulla "moto"; sub a5) la assoluta fantasiosità della pretesa ammissione del N., resa al C., sull’inizio di un accertamento tecnico sui suoi computers. Ebbene, si osserva: per punto a1) che il Tribunale ha descritto alle pagg. 12 e 13 i riscontri delle attendibili dichiarazioni accusatorie; per a2) che la doglianza appare una mera inammissibile espressione di mero dissenso; per a3) e per a4), che la pretesa illogicità delle conclusioni attinte in ordine al numero delle auto partecipanti alla aggressione ed alla posizione su di una di esse o su di una moto di N.S. appare frutto di totale equivoco tra le affermazioni del C. (trascritte nell’ordinanza, per come riportate nella richiesta del P.M.) e la valutazione che il Tribunale ha inteso dare del complesso di quelle affermazioni, valutazione che in alcun luogo o modo si abbandona a sottolineare particolari affatto irrilevanti del lungo narrato del C. quali quelli ai quali la censura riconnette, senza alcuna ragione, decisività; per a5), che la censura appare nulla più che una ridondante ed irrilevante polemica, posto che il Tribunale, dopo aver riferito della questione e degli argomenti addotti dalla difesa, ha ritenuto il profilo come un dato secondario, quindi privo di decisività, ed inidoneo ad incrinare la attendibilità del C..

B) Viene poi lamentata sub punto b1) la gratuità della affermazione per la quale sui luoghi della strage si sarebbero rinvenute tracce biologiche del N., mentre sub b2) si dissente dalla affermazione relativa alle due case nelle quali si erano rinvenute tracce. Osserva il Collegio, quanto alla doglianza sub b1) che il Tribunale del riesame non ha mai detto quanto viene addebitato, avendo parlato (pag. 13) solo di riferibilità delle tracce a Sebastiano N.. In ordine alla censura sub b2) – della quale è arduo comprendere il profilo di censura specifica – il Tribunale ha accertato che erano stati rinvenute impronte digitali dell’indagato nella casa di (OMISSIS) che lo Sc. aveva messo a disposizione, come ragionevolmente presume il giudice del merito, quale base operativa per l’agguato.

C) Si accusa di arbitrio la individuazione nel N. della persona oggetto delle conversazioni "chat" intercettate. La censura è inammissibile perchè esprime, con contenuti di assoluta genericità, nulla più che un irrilevante dissenso dalla argomentata valutazione per la quale il giudice ha inteso rinvenire il N. quale soggetto fatto segno a riferimenti nelle comunicazioni e-mail captate.

D) Si lamenta, poi, la inutilizzabilità degli atti trasmessi dalla Polizia tedesca in ordine al rinvenimento della Renault Clio e si afferma che la sentenza di questa Corte n. 11116 del 2009, alla quale fa richiamo l’ordinanza, non sarebbe pertinente. Il precedente, la cui massima recita: l’inutilizzabilità degli atti assunti per rogatoria nei casi previsti dall’art. 729 c.p.p., non si applica all’acquisizione di informazioni emerse all’interno di un procedimento penale all’estero, che spontaneamente ed autonomamente l’autorità giudiziaria estera ha offerto all’autorità giudiziaria italiana, è ad avviso del Collegio affatto pertinente e condivisibile ed è stato rettamente richiamato dal Tribunale.

E) – F) Si lamenta, infine, l’omessa motivazione sul punto della eccezione di violazione dell’art. 721 c.p.p., sollevata dalla difesa.

La censura difetta tanto di pertinenza quanto di autosufficienza. E’ ben noto l’articolato complesso di principi che questa Corte ha formulato con riguardo al principio di specialità previsto dall’art. 14 della Convenzione Europea sulla estradizione (cfr, Cass., da sent.

S.U. n. 8 del 2001 a sentenze n. 33741 del 2005 e n.8831 del 2006) ed ai suoi effetti nel rapporto tra misura cautelare e provvedimento di estradizione (cfr. Cass. sent. n.40073 del 2008). Ma la censura che viene mossa all’ordinanza non consente l’esame alla luce di tali principi del decisum cautelare. Il ricorso dissente dal rilievo assorbente fatto dal Tribunale del Riesame (pag. 20) per il quale essendo rimasto il presente titolo ineseguito rispetto al ricorrente, viene meno l’attualità del motivo relativo alla inosservanza della procedura di estradizione: l’affermazione appena riportata viene contestata come proposizione generica che avrebbe sfuggito il tema della sussistenza di un interesse alla contestazione della misura cautelare anche se priva di efficacia. Ma l’intero ricorso difetta totalmente della necessaria autosufficienza nell’indicare al Collegio, senza che l’onere di allegazione possa ritenersi venuto meno per effetto della laconicità del Tribunale al proposito, i termini del rapporto tra data e contenuto dell’ordinanza di estradizione e data della misura cautelare, esso limitandosi ad una generica invocazione del principio di specialità senza fornire in alcun modo i termini di verifica dell’applicazione del principio stesso.

Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato con ogni conseguenza di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali; dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell’Istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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