Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 05-07-2011) 25-07-2011, n. 29698 Trasmissione di atti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il difensore di O.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza pronunciata il 10 gennaio 2010 dal Tribunale di Palermo quale giudice della esecuzione, con la quale è stata disposta la confisca delle somme relative a talune polizze assicurative, già oggetto di provvedimento di sequestro.

Il ricorso deve essere qualificato come opposizione ai sensi dell’art. 676 cod. proc. pen.. In materia di confisca, infatti, il provvedimento adottato dal giudice dell’esecuzione non de plano, bensì irritualmente a seguito di udienza camerale, comunque impugnabile nelle forme dell’opposizione e non già attraverso il ricorso per cassazione, con la conseguenza che il giudice di legittimità eventualmente investito dell’impugnazione non può dichiararla inammissibile, ma deve qualificarla come opposizione e disporne la trasmissione al giudice della esecuzione (ex multis, Cass., Sez. 6, 22 settembre 2010, Mafrica; Cass., Sez. 1, 13 novembre 2008, Valletta).

P.Q.M.

Qualificata l’impugnazione come opposizione ai sensi dell’art. 676 cod. proc. pen., dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Palermo per il corso ulteriore.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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