T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 01-08-2011, n. 2065 Atti amministrativi diritto di accesso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente, in data 24 gennaio 2011, ha formulato istanza di accesso agli atti, ai sensi degli artt. 22 e segg. della legge n. 241/90, all’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (d’ora innanzi anche "AEEG" o "Autorità"), riguardante i documenti contenenti i seguenti dati: a) nominativo dei soggetti che si sono potuti avvalere della particolare metodologia di calcolo tariffario del gas di cui all’art. 13 dell’Allegato A della delibera ARG/gas n. 159/2008; b) elenco delle località riferite a ciascun operatore relativamente alle quali la tariffa di riferimento è stata determinata in forza del citato art. 13; c) valore del capitale investito per ciascuna località da ogni singolo operatore ai sensi della delibera di AEEG n. 170/2004; d) valore del capitale investito, determinato ai sensi della deliberazione ARG/gas n. 159/2008.

Secondo la ricorrente, la metodologia di calcolo delle tariffe prevista dal ridetto articolo 13 sarebbe particolarmente vantaggiosa per gli operatori che se ne sono potuti avvalere (operatori che hanno posto in essere atti di aggregazione societaria prima del 31 dicembre 2003); pertanto lo scopo dell’accesso sarebbe quello di verificare quanti soggetti hanno potuto beneficiare di tale metodologia di calcolo e se, quindi, l’impatto di determinazione tariffaria di cui sopra possa effettivamente considerarsi residuale e non lesivo del principio della libera concorrenza fra le imprese del settore.

L’Autorità ha rigettato l’istanza di accesso sulla base di due motivazioni: innanzitutto in quanto i documenti richiesti conterrebbero informazioni riservate di altre società; in secondo luogo perché la ricorrente non avrebbe alcun interesse ad ottenere le informazioni richieste; anche considerando che analoga domanda era stata formulata (sotto le forme di istanza istruttoria) dalla stessa ricorrente nel corso di un precedente giudizio, riguardante la legittimità del suddetto art. 13, svoltosi dinnanzi a questo Tribunale; il quale l’aveva respinta.

Con il ricorso in esame la ricorrente chiede che AEEG venga condannata ad esibire la documentazione suddetta.

Si è costituita in giudizio l’Autorità per opporsi all’accoglimento della domanda.

Tenutasi la camera di consiglio in data 16 giugno 2011, la causa è stata trattenuta in decisione.

Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato essendo meritevole di accoglimento il secondo motivo di ricorso.

Con tale mezzo la ricorrente contesta le affermazioni contenute nella nota di rigetto dell’Autorità, rilevando, da un lato, che anche a voler ritenere che i documenti richiesti contengano informazioni riservate ai sensi dell’art. 14 del d.P.R. n. 244/2001 e dell’art. 14 della deliberazione dell’AEEG n. 115/2002, cionondimeno andrebbe considerato che l’interesse sotteso all’istanza d’accesso è connesso alle strategie difensive che la parte intende attuare nel giudizio d’appello interposto avverso la sentenza di questo Tribunale che ha rigettato il suo ricorso riguardante il succitato art. 13; e che, in materia di accesso agli atti amministrativi, ai sensi dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241/90, l’interesse connesso alla difesa processuale di situazioni giuridiche prevale sull’interesse alla riservatezza. Da altro lato, la ricorrente evidenzia che a suo giudizio, ai fini della valutazione della sussistenza dell’interesse all’accesso, del tutto ininfluente sarebbe il rigetto dell’istanza istruttoria (avente ad oggetto i medesimi documenti contemplati nell’istanza di accesso agli atti) disposto da questo Tribunale nel giudizio di primo grado.

In proposito si osserva quanto segue.

In base all’art. 24, comma 7, della legge 7 agosto 1990 n. 241, il diritto di accesso deve essere sempre garantito qualora la conoscenza dei documenti amministrativi "…sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici".

Aggiunge la norma che "nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’ articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

Sulla base di queste disposizioni la giurisprudenza afferma che la tutela del diritto alla riservatezza non può costituire un sufficiente motivo per negare l’esibizione di una qualunque documentazione, giacché il diritto di accesso prevale sull’esigenza di riservatezza del terzo ogni volta che detto accesso sia necessario per la difesa di interessi del richiedente giuridicamente rilevanti (cfr. ex multis T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 12 maggio 2011, n. 809).

Come si vede la prevalenza del diritto di accesso sul diritto alla riservatezza si ha ogniqualvolta il primo sia strumentale alla difesa degli interessi giuridici del richiedente; e tale rapporto di strumentalità deve essere inteso in senso ampio: esso sussiste sempre quando la documentazione richiesta sia un mezzo utile astrattamente idoneo alla difesa dell’interesse giuridicamente rilevante (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 17 settembre 2010 n. 6953; id., 7 settembre 2004, n. 5873; id, Sez. VI, 22 ottobre 2002, n. 5814).

L’applicazione del principio di cui sopra incontra limiti solo quando vengano in considerazione dati sensibili o sensibilissimi, cioè i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (art. 4 comma 1 lett. d) del d.lgs. n. 196/2003); in questi casi l’accesso è consentito a particolari condizioni, disciplinate dall’art. 60 del medesimo d.lgs. n. 196/03 (codice della privacy).

Ciò premesso, va osservato che, nel caso concreto l’Autorità ha respinto la domanda del ricorrente richiamando l’art. 14 della propria deliberazione n. 115/02 e l’art. 14 del d.P.R. n. 244/01.

La prima disposizione, al primo comma, contempla una serie di casi di inaccessibilità dei documenti, tutti giustificati dall’esigenza di salvaguardare la riservatezza di soggetti diversi dal richiedente.

Tuttavia, deve ritenersi che – coordinando la disposizione in esame con quella contenuta nel citato art. 24, comma 7, della legge n. 241/90, così come interpretata dalla costante giurisprudenza – tali ipotesi di inaccessibilità non possano operare qualora il richiedente abbia proposto l’istanza per difendere propri interessi giuridicamente rilevanti.

Del resto, che questa sia l’opzione ermeneutica corretta è confermato dal secondo comma dello stesso articolo 14, il quale stabilisce che "…è comunque garantita agli interessati la visione e l’estrazione di copia degli atti dei procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici. In tal caso il diritto di accesso è assicurato nei limiti in cui ciò sia necessario per il contraddittorio".

Anche l’art. 14 del d.P.R. 9 maggio 2001 n. 244 va coordinato con le succitate disposizioni contenute nella legge generale sul procedimento amministrativo; sicché si deve comunque ritenere, nonostante il suo secondo comma non rechi una disposizione identica a quella testé riportata (la norma si limita ad affermare che qualora vengano in rilievo esigenze di riservatezza, l’accesso è consentito nei limiti di quanto strettamente necessario ad assicurare il contraddittorio), che in ogni caso il diritto di accesso prevale sul diritto alla riservatezza qualora il primo sia strumentale alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

In tale quadro deve ritenersi che il richiamo dell’Autorità alle suindicate norme non sia ostativo ai fini della l’accessibilità della documentazione richiesta, posto che la ricorrente ha motivato la sua istanza facendo riferimento alla necessità di utilizzare le informazioni contenute nella suddetta documentazione in sede processuale per la tutela di propri interessi giuridicamente rilevanti; e che non risulta vi sia il rischio di rendere ostensibili, con l’accoglimento della domanda di accesso, dati sensibili o sensibilissimi.

Questa conclusione porta necessariamente ad escludere che anche l’altra argomentazione utilizzata dall’Autorità (quella riguardante il rigetto dell’istanza istruttoria disposta da questo Tribunale nel suindicato giudizio) possa essere considerata decisiva.

In proposito va osservato che, come illustrato sopra, l’interesse all’accesso sussiste ed è rilevante qualora la documentazione richiesta sia un mezzo utile astrattamente idoneo alla difesa dell’interesse che si vuole tutelare in sede giudiziaria.

Il giudizio di rilevanza va quindi condotto in astratto; e questo giudice non può escludere che le informazioni contenute nella documentazione richiesta dall’interessata possano astrattamente tornare utili nel giudizio d’appello instaurato. Anche perché, una tale esclusione a priori, implicherebbe un’indebita sovrapposizione di valutazioni, essendo riservato al giudice d’appello stabilire se, nel giudizio che è chiamato ad assumere, le informazioni che la ricorrente ritiene decisive siano davvero tali ovvero se, conformemente a quanto ritenuto da questo Tribunale, siano irrilevanti ai fini della decisione della causa.

A suffragio di questa conclusione va richiamato l’orientamento della giurisprudenza secondo la quale il giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi sulla domanda di accesso, deve verificare solo i presupposti legittimanti detta istanza e non anche la rilevanza dei documenti richiesti rispetto al giudizio principale pendente (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 10 febbraio 2009 n. 741; TAR Bari, sez. I, 17 agosto 2010 n. 3405).

Per queste ragioni il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, l’Autorità deve essere condannata ad esibire e a consentire l’estrazione di copia, entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, della documentazione richiesta dalla ricorrente nell’istanza di accesso agli atti del 24 gennaio 2011.

Sussistono nondimeno giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, condanna l’Autorità ad esibire e a consentire l’estrazione di copia, entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, della documentazione richiesta dalla ricorrente nell’istanza di accesso agli atti del 24 gennaio 2011.

Spese compensate, fermo l’onere di cui all’art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo integrato dal comma 6 bis dell’art. 21 del decretolegge n. 223 del 2006, come modificato dalla legge di conversione n. 248 del 2006.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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