T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 01-08-2011, n. 938 Condono Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 21.07.2009 la sig.ra P.D. ha chiesto al Tribunale di annullare, previa sospensione dell’efficacia, il provvedimento con il quale, il 22.05.2009, il Responsabile del Servizio Ambiente e Territorio del Comune di Volpiano aveva rigettato la sua istanza di condono edilizio.

Avverso il provvedimento impugnato la ricorrente ha dedotto 1) violazione di legge ed eccesso di potere, 2) violazione dell’art. 3 l.n. 241/90, motivazione insufficiente in punto di fatto oltre che erronea e lacunosa in diritto, eccesso di potere, 3) violazione di legge per disparità di trattamento, eccesso di potere, 4) contraddittorietà con atti precedenti, eccesso di potere.

Con ordinanza n. 694/09 del 5.09.2009 il Collegio ha invitato il Comune di Volpiano a riesaminare la domanda dell’interessata.

Il 19.01.2010 si è costituito il Comune di Volpiano, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato.

Con ordinanza n. 9/i/2011 del 17.01.2011 il Presidente della II Sezione, ritenuto necessario procedere ad un’integrazione degli elementi di giudizio, ha ordinato all’Amministrazione resistente di produrre in giudizio gli atti ed i documenti del procedimento.

Il 23.02.2011 il Comune di Volpiano ha ottemperato alle richieste istruttorie.

All’udienza pubblica del 6.07.2011 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso la sig.ra P. ha lamentato l’illegittimità del diniego di sanatoria in quanto il provvedimento del Comune non sarebbe stato preceduto dal necessario parere della Commissione Edilizia.

Tale censura è infondata e deve essere rigettata: come evidenziato dalla consolidata giurisprudenza amministrativa, "la specialità del procedimento di condono edilizio rispetto all’ordinario procedimento di rilascio della concessione ad edificare e l’assenza di una specifica previsione in ordine alla sua necessità rendono, per il rilascio della concessione in sanatoria c.d. straordinaria (o condono), il parere della Commissione edilizia non obbligatorio ma, tutt’al più, facoltativo, al fine di acquisire eventuali informazioni e valutazioni con riguardo a particolari e sporadici casi incerti e complessi, in assenza dei quali il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato alla semplice verifica dei numerosi presupposti e condizioni espressamente e chiaramente fissati dal legislatore" (cfr. ex multis, Cons.St., sez. IV, 3 agosto 2010, n. 5156; T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 14 gennaio 2011, n. 164).

Nel caso in questione, poi, come rilevato dalla difesa del Comune, la preesistenza dei vincoli autostradale e paesaggistico preclude ex lege la possibilità di rilasciare la sanatoria, rendendo irrilevante ogni valutazione tecnica e dovuto il diniego (cfr. Cons.St., sez. VI, 3 dicembre 2009 n. 7566), con applicazione dell’art. 21 octies l.n. 241/1990.

Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto l’insufficienza e l’erroneità della motivazione del provvedimento, nella quale il Comune non avrebbe esposto le "concrete ragioni ostative al rilascio" del condono, limitandosi a far riferimento ai vari vincoli esistenti sull’area senza condurre una completa istruttoria.

Anche tali doglianze non possono essere condivise: nel preavviso di rigetto, cui la ricorrente non ha inteso replicare nel corso del procedimento, e nella nota 18.12.2008 n. 28058 (documenti n. 6 ed 8 dell’Amministrazione), atti espressamente richiamati nel provvedimento impugnato, il Comune di Volpiano risulta, in verità, aver puntualmente esposto le molteplici ragioni di fatto e di diritto alla base della ritenuta non condonabilità delle opere de quibus.

Quanto alla fascia di rispetto autostradale, stabilita dal D.M. 1.04.1968 nella misura di 60 m. dal ciglio dell’autostrada, occorre, infatti, sottolineare da un lato la posteriorità, per dichiarazione della stessa ricorrente, dell’ultimazione delle opere (31.12.1996) rispetto all’apposizione del vincolo, dall’altro l’irrilevanza dell’ubicazione del terreno su cui sorge l’immobile abusivo – realizzato comunque nella fascia dei 60 m- al di sotto del percorso di scorrimento dell’autostrada (cfr. TAR Toscana, sez. II, 25 giugno 2007 n. 934).

Con riferimento, poi, al vincolo paesaggistico (istituito con D.M. 4.02.1966, e, dunque, anch’esso anteriore rispetto all’immobile de quo) la non conformità urbanistica preclude del tutto ogni sanatoria, ai sensi dell’art.32 c. 27 lett. d) d.l. 269/03.

Non meritevoli di accoglimento sono, infine, le argomentazioni esposte nel terzo e nel quarto motivo di ricorso, in relazione alla pretesa disparità di trattamento e alla asserita contraddittorietà in cui il Comune sarebbe incorso tollerando altre costruzioni nella medesima area e consentendo alla ricorrente di stabilire nell’immobile de quo – dotato di numero civico- la sua residenza e di pagare le imposte come ICI e TARSU.

Quanto alla prima censura, come sottolineato dalla giurisprudenza, "l’eccesso di potere per disparità di trattamento è un vizio che bene si rivolge alle ipotesi di discriminazione nell’attribuzione di un bene della vita, non già ove, al contrario, si proceda ad eliminare situazioni illegittime, "dimenticandone" alcune. Ne consegue che detto vizio non è ipotizzabile nel caso di asserita discriminazione nei provvedimenti di demolizioni per abuso edilizio"(T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 20 settembre 2010, n. 3763); quanto alla seconda, l’operato di settori dell’Amministrazione autonomi da quello che ha assunto il provvedimento impugnato non può, evidentemente, aver creato alcun affidamento nella ricorrente (che, consapevole dell’abusività delle opere realizzate, ne ha chiesto il condono) né, tantomeno, sanare l’illegittimità edilizia ed urbanistica dell’immobile.

Alla luce delle argomentazioni che precedono il ricorso deve essere, dunque, rigettato.

Per la natura della controversia sussistono, in ogni caso, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Seconda,

definitivamente pronunciando,

– rigetta il ricorso;

– compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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