T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 01-08-2011, n. 919Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 12.01.2011 i sig.ri F.D. e T.F. hanno chiesto al Tribunale di annullare il provvedimento con il quale, l’8.11.2010, il Comune di Bellinzago Novarese aveva rigettato la loro istanza di permesso di costruire in sanatoria.

A sostegno della loro domanda i ricorrenti hanno dedotto 1) di aver venduto nel 1999 al sig. P.F. un immobile ubicato nel Comune di Belllinzago Novarese, località Cascina Bodioni, catastalmente indicato al f. 32, mapp.136 e 137; 2) di aver ricevuto, l’11.03.2010, in seguito all’avvio di un procedimento di verifica edilizia che aveva portato alla luce alcuni abusi realizzati quando il terreno era ancora di loro proprietà, l’ordine da parte del Comune di provvedere – in quanto autori dell’abuso – al "ripristino della sagoma del tetto, (alla) demolizione del porticato e (alla) eliminazione del vano cantina"; 3) di aver deciso di presentare un’istanza per accertamento di conformità ex art. 36 T.U.ED, e di accollarsi tutti i costi e gli oneri della sanatoria, nonostante l’ordinanza di demolizione fosse stata notificata anche al nuovo proprietario del bene, sig. P; 4) di aver appreso che quest’ultimo aveva, però, diffidato l’Amministrazione dal rilasciare la sanatoria dell’ immobile senza il suo consenso; 5) di essersi visti, quindi, richiedere dal responsabile del procedimento, come documento necessario al perfezionamento della pratica, il consenso scritto del nuovo proprietario dell’immobile; 6) di aver ricevuto, infine, comunicazione del rigetto della loro domanda proprio per il mancato deposito dell’ "assenso scritto dell’attuale proprietario alla richiesta di permesso edilizio in sanatoria espressamente richiesto".

Avverso tale provvedimento i ricorrenti hanno lamentato violazione e falsa applicazione di legge (art. 36 D.P.R. n. 380/2001) ed eccesso di potere nelle varie forme tipizzate, sostenendo la propria autonoma legittimazione, in qualità di "autori dell’abuso", destinatari dell’ordinanza di demolizione e di rimessione in pristino, a presentare e ad ottenere, assumendosene tutte le spese e gli oneri, l’accertamento di conformità, a prescindere dal consenso del nuovo proprietario del bene.

In data 8.02.2011 è intervenuto nel giudizio il proprietario dell’immobile, sig. F.P., aderendo alla richiesta di annullamento del provvedimento impugnato dai ricorrenti.

Il 5.04.2011 l’interveniente ha, poi, domandato in via cautelare la sospensione dell’efficacia dell’atto.

In data 28.04.2011 si è costituito il Comune di Bellinzago Novarese chiedendo il rigetto sia dell’istanza cautelare che del ricorso, in quanto infondati.

Con ordinanza n. 293/2011 del 5.05.2011, ritenendo inammissibile la domanda cautelare avanzata dall’interveniente ad adiuvandum, ha rigettato la richiesta di sospensiva.

All’udienza pubblica del 6.07.2011 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Con un unico motivo di ricorso i sig.ri F.D. e T.F. hanno denunciato, in primo luogo, l’illegittimità per violazione dell’art. 36 D.P.R. n. 380/2001 del diniego di permesso in sanatoria fondato dall’Amministrazione sulla mera mancanza del consenso dell’attuale proprietario dell’immobile.

Tale censura è fondata e deve essere accolta: anche il dato testuale della norma in questione, per cui " in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di denuncia di inizio attività… il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda", è chiaro nel prevedere anche per l’autore dell’abuso e non solo per il proprietario del bene, una legittimazione disgiunta ed autonoma a presentare la domanda di sanatoria.

Una simile soluzione interpretativa, oltre che conforme, come detto, al significato proprio delle parole usate dal legislatore, è anche l’unica in grado di salvaguardare l’interesse qualificato dei responsabili dell’abuso – destinatari, in solido con il proprietario, dell’ordinanza di demolizione – ad eliminare l’antigiuridicità dei fatti compiuti, a ripristinare, a proprie spese ed oneri, una situazione di legalità e ad estinguere il reato commesso per non incorrere nelle più gravose sanzioni penali.

In sintesi, come evidenziato anche dalla prevalente giurisprudenza amministrativa, "il criterio della "responsabilità" non prefigura… ai fini del rilascio della sanatoria, la sussistenza, in capo al richiedente, di uno specifico rapporto giuridico sottostante di natura reale o obbligatoria con il bene oggetto della sanatoria (area di sedime e manufatto), ma pone l’accento – e il presupposto giuridico per l’applicabilità della norma – sul comportamento dell’autore dell’illecito; in quanto artefice delle opere non consentite (ma conformi, comunque, alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione delle opere che al momento della richiesta della sanatoria), il "responsabile dell’abuso" è legittimato – anche per non incorrere nel regime sanzionatorio – ad avanzare la dichiarazione di conformità e conseguire il relativo titolo autorizzatorio o concessorio, salvi restando, naturalmente, i diritti dei terzi" (cfr. Cons.St., Sez. V, 23.11.2006 n. 6906).

Nel caso in questione, vista la volontaria assunzione da parte dei ricorrenti di tutte le spese e di tutti gli oneri della sanatoria, i diritti del sig. Pantò non vengono in alcun modo pregiudicati, ma solo salvaguardati.

Da qui l’irrilevanza del suo (eventuale) dissenso per il rilascio della sanatoria richiesta dai sig.ri F. e T. e l’illegittimità del diniego opposto dal Comune.

In considerazione delle argomentazioni che precedono il ricorso deve essere dunque accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Per la natura della controversia e per l’esistenza, nella giurisprudenza più risalente, di contrasti sull’interpretazione delle norme al centro della presente causa, sussistono giusti motivi per compensare le spese tra ricorrenti ed Amministrazione nella misura della metà, ponendo la restante parte a carico del Comune di Bellinzago Novarese, secondo il principio della soccombenza e per compensare integralmente le spese tra l’interveniente ed il Comune stesso.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando,

– accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato;

– condanna il Comune alla rifusione, in favore dei ricorrenti, della metà delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 2.500,00, oltre accessori di legge;

– compensa per la restante parte le spese tra i ricorrenti e l’Amministrazione resistente;

– compensa le spese tra l’interveniente ed il Comune.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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