Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 05-07-2011) 25-07-2011, n. 29686

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 15 febbraio 2010, la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa il 2 aprile 2007 dal tribunale della medesima città nei confronti di S.S., ha applicato la diminuente di cui all’art. 648 c.p., comma 2, ed ha rideterminato la pena inflitta in mesi quattro di reclusione ed Euro 400 di multa.

Propone ricorso per cassazione l’imputato il quale come unico motivo lamenta l’omesso esame della richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria richiesta nei motivi di appello.

Il ricorso è inammissibile, in quanto la richiesta di conversione è stata formulata nei motivi di appello in termini del tutto generici e privi di qualsiasi sostrato giustificativo, rendendo dunque aspecifico il relativo motivo di impugnazione.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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