T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 01-08-2011, n. 917 Provvedimenti di polizia

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il sig. G.S. svolgeva, in Torino, l’esercizio dell’attività di investigazioni private in forza di due provvedimenti autorizzatori: la licenza n. 40634, rilasciatagli dal Prefetto di Torino in data 11 novembre 2008; e la licenza n. 40640, rilasciatagli dalla medesima autorità nel medesimo giorno.

Nel dettaglio, la prima delle due licenze lo autorizzava, ai sensi dell’art. 134 del r.d. n. 773 del 1931, "a gestire l’Istituto di Investigazioni Private ed Informazioni Commerciali con sede in VIA CONDOVE N. 11 – TORINO", Istituto denominato "Gruppo Piemonte Sicurezza" s.r.l. (d’ora innanzi, G.P.S.). La seconda licenza, invece, lo autorizzava "a svolgere l’attività investigativa di cui agli artt. 327 (EX 38) e 222 del Decreto Legislativo 28.7.1989 n. 271, per conto dei difensori di parte nel processo penale".

Successivamente, il sig. S. ha inoltrato all’amministrazione due istanze, volte ad ottenere l’approvazione – come egli riferisce – della "nuova denominazione sociale" del proprio Istituto investigativo.

Il Prefetto di Torino, con provvedimento prot. n. 38981, del 15 settembre 2010, ha invece decretato la revoca di entrambe le licenze già rilasciate a favore del richiedente. La motivazione di tale provvedimento prende le mosse proprio dalla circostanza che il sig. S. non fosse più munito dei poteri di amministrazione e di legale rappresentanza della società G.P.S., "per conto della quale non può quindi attualmente operare": egli, in realtà, non avrebbe proceduto ad una mera variazione di denominazione aziendale, ma avrebbe dato vita "ad una struttura aziendale, proprietaria, organizzativa e logistica del tutto discontinua e diversa, per la quale il sig. S. non ha finora richiesto né ottenuto la necessaria licenza". Posto che "non è evidentemente legittima alcuna automatica traslazione dell’attività oggetto dell’autorizzazione di PS da un’impresa all’altra", l’amministrazione ha concluso che l’interessato "non può considerarsi autorizzato a esercitare l’attività investigativa né per l’agenzia "GPS Srl’ né per altra impresa".

2. Con il ricorso in epigrafe il sig. S. ha impugnato il provvedimento di revoca, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare e formulando altresì domanda di risarcimento del danno.

Con il primo motivo di gravame il ricorrente deduce eccesso di potere per violazione di legge, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Dopo aver richiamato la problematica del riconoscimento alle persone giuridiche dell’autorizzazione alla gestione dell’attività di investigazioni private, il ricorrente evidenzia che, a suo parere, l’amministrazione, nella fattispecie, sarebbe partita da un presupposto di fatto "completamente erroneo e fuorviante": ossia che ambedue le revocate licenze fossero intestate al sig. S. "in nome e per conto" della società G.P.S. In realtà, esse sarebbero state rilasciate "ad una persona fisica: G.S.". Di conseguenza, l’istruttoria sarebbe stata condotta "relativamente alla perdita da parte dell’attuale ricorrente della qualifica di rappresentate legale della società (…). come se le licenze fossero ambedue in nome e per conto della società medesima".

Con un secondo motivo, poi, il ricorrente sostiene che l’atto impugnato si porrebbe in contrasto con l’art. 41 Cost. ("L’iniziativa economica privata è libera"), avendo esso inibito al titolare delle due licenze di esercitare la propria attività professionale così anche interferendo "sulla libera concorrenza nel territorio torinese": l’unico suo effetto, infatti, sarebbe quello di favorire gli altri intestatari di licenze presenti sul medesimo territorio, laddove viceversa "il mantenimento delle due Licenze in capo al sottoscritto non avrebbe arrecato alcun pregiudizio alla Sicurezza Pubblica, né sarebbe stato contrario al Pubblico Interesse".

3. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, depositando documenti (tra i quali una relazione sui fatti di causa, predisposta dalla Prefettura di Torino) e chiedendo il rigetto del ricorso, senza tuttavia illustrare alcuna argomentazione difensiva.

4. Con ordinanza n. 41 del 2011 questo TAR ha accolto in parte la domanda cautelare, sospendendo l’efficacia dell’atto impugnato unicamente nella parte in cui esso ha revocato la licenza n. 40640 dell’11 novembre 2008.

5. Alla pubblica udienza del 6 luglio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Deve, in questa sede, confermarsi l’esito della delibazione cautelare compiuta da questo TAR, a seguito della richiamata ordinanza n. 41 del 2011.

Giova premettere che la licenza per eseguire investigazioni o ricerche o per raccogliere informazioni per conto di privati, di cui all’art. 134, comma 1, del r.d. n. 773 del 1931, rientra nella categoria delle autorizzazioni di polizia le quali, in base all’art. 8, comma 1, del medesimo r.d., sono sottoposte al principio di stretta personalità ("Le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge"). Ne consegue che tale licenza può far capo ad una persona giuridica (ossia, all’Istituto di vigilanza giuridicamente articolato, come nella specie, in una società) solo per il tramite del suo legale rappresentante, al quale e solo al quale può dunque essere rilasciato il relativo titolo abilitativo (cfr., tra le tante: TAR Piemonte, sez. II, n. 1548 del 2010; TAR Liguria, sez. II, n. 125 del 2008; Cons. Giust. Amm. Reg. Sicilia, n. 767 del 2005). Ne consegue che, al cessare della carica di legale rappresentante, la licenza di polizia precedentemente rilasciata alla persona fisica, e volta a far svolgere l’attività mediante quella determinata organizzazione societaria, non può che essere revocata.

6.1. Proprio questa è la situazione che si è venuta a determinare nella fattispecie oggetto del presente giudizio, quantomeno con riferimento alla licenza n. 40634: tale provvedimento aveva infatti autorizzato il sig. S. non a svolgere uti singulo l’attività di investigazione privata, ma a gestire l’istituto di investigazioni di cui il medesimo era titolare (ossia, legale rappresentante), in sostanza venendo a concedere l’esercizio dell’attività proprio a tale società purché per il necessario tramite del suo legale rappresentante. La validità della licenza, pertanto, rimaneva subordinata all’implicita condizione risolutiva del venir meno della legale rappresentanza in capo al sig. S.: che è proprio ciò che è accaduto, allorché il ricorrente è "uscito dalla società", come egli stesso riferisce nella parte in fatto del ricorso.

Del tutto legittimamente, pertanto, l’amministrazione ha proceduto alla revoca della licenza precedentemente concessa, proprio in applicazione del principio di personalità di cui all’art. 8 del r.d. n. 773 del 1931.

Né ha pregio, peraltro, il secondo motivo di gravame, posto che la revoca della licenza si palesava, nella fattispecie, come assolutamente vincolata, una volta che il sig. S. non era più titolare dell’Istituto di investigazioni indicato nell’atto. Nessuna considerazione relativa alla tutela della concorrenza e/o alla libertà di intrapresa economica poteva, pertanto, essere nella specie utilmente compiuta dall’amministrazione, sulla quale incombeva invece il preciso dovere di revocare la licenza precedentemente rilasciata a seguito del mutamento della situazione che ne aveva legittimato il rilascio. Ed è altresì evidente – sotto altro ma convergente punto di vista – che le considerazioni di pubblica sicurezza, sottese al principio di personalità delle autorizzazioni di polizia, sono senz’altro prevalenti sugli interessi privati di colui che della licenza si vuole avvalere.

7. Discorso diverso va, invece, compiuto con riferimento alla revoca dell’altra licenza che era stata rilasciata al sig. S., la n. 40640 dell’11 novembre 2008.

In questo caso, non vi è dubbio che tale provvedimento ampliativo (concernente l’esercizio dell’attività investigativa per conto dei difensori di parte nel processo penale, ai sensi dell’art. 222 disp. att. c.p.p.) era stato concesso al ricorrente personalmente, senza indicazione di alcun istituto di investigazioni avente forma societaria (tanto meno della società G.P.S., mai citata nell’atto). In altre parole, stavolta si era concesso unicamente al sig. S. di svolgere l’attività di investigazioni, senza alcun collegamento con società o persone giuridiche: sicché la cessazione della carica sociale presso la società G.P.S. non poteva determinare alcuna ricaduta sulla validità e sull’efficacia di questa seconda licenza.

Coglie, pertanto, nel segno – questa volta – il primo motivo di gravame, avendo l’amministrazione commesso un evidente travisamento dei fatti, laddove ha ritenuto che anche per questa seconda licenza l’attività fosse stata assentita non al sig. S. personalmente ma al sig. S. quale legale rappresentante della società G.P.S.

L’impugnato provvedimento di revoca deve, pertanto, essere annullato in parte qua.

8. L’accoglimento in parte qua del ricorso non può, comunque, comportare alcun risarcimento del danno in favore del ricorrente, posto che la relativa domanda, pur inserita nell’atto introduttivo, è sprovvista di qualsiasi principio di prova in ordine all’an ed al quantum del pregiudizio concretamente subito per effetto dell’illegittimità commessa dall’amministrazione.

La domanda risarcitoria va, pertanto, respinta.

8. In considerazione della soccombenza reciproca, le spese di giudizio vanno interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione seconda, definitivamente pronunciando,

a) accoglie in parte il ricorso in epigrafe, nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nella parte in cui ha revocato la licenza n. 40640/08, dell’11 novembre 2008;

b) respinge, per il resto, il ricorso;

c) respinge la domanda risarcitoria;

d) compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *