T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 01-08-2011, n. 911 Diritto comunitario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con il ricorso in epigrafe, la sig.ra G.G.C., in qualità di datrice di lavoro, ed il sig. M.S.E., in qualità di lavoratore (di cittadinanza marocchina), hanno impugnato il provvedimento prot. n. 101033/EM/2009/S.U.I., del 14 giugno 2010, con il quale lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Alessandria ha rigettato l’istanza di emersione da lavoro irregolare presentata dalla sig.ra G.C. in favore del lavoratore, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare;

che l’impugnato provvedimento, emesso all’esito della procedura di emersione da lavoro irregolare di cui all’art. 1ter del decretolegge n. 78 del 2009, convertito in legge n. 102 del 2009, ha motivato con riferimento all’esistenza di un "precedente penale ostativo" ai sensi del comma 13, lett. c, del citato art. 1ter;

che tale precedente penale, come riferito dagli stessi ricorrenti, è costituito dalla condanna, emessa nei confronti del sig. Misbah, per il reato previsto e punito dall’art. 14, comma 5ter, del d.lgs. n. 286 del 1998 (inottemperanza, senza giustificato motivo, all’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale);

che, con memoria di mero stile, si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, depositando documenti e chiedendo il rigetto del ricorso;

che, con ordinanza n. 802 del 2010 questo TAR ha rigettato la domanda cautelare non ritenendo sussistente il requisito del fumus boni iuris;

che alla pubblica udienza del 6 luglio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione;

Considerato che, nelle more del giudizio, è sopravvenuta la sentenza della Corte di Giustizia CE del 28 aprile 2011, nel procedimento C61/11 PPU, riguardante proprio la fattispecie penale di cui all’art. 14, comma 5ter, del d.lgs. n. 286 del 1998;

che, in base a tale sopravvenuto pronunciamento, il ricorso si palesa fondato;

che la condanna penale in ordine alla fattispecie delittuosa disciplinata dall’art. 14, comma 5ter, d.lgs. n. 286 del 1998, anche quando fosse riconducibile (come ritenuto da questo TAR nella sede cautelare) al novero delle condanne ostative all’emersione dal lavoro irregolare, ai sensi dell’art. 1ter, comma 13, lett. c, del decretolegge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, in legge n. 102 del 2009, non può essere posta a fondamento di un provvedimento di rigetto dell’istanza di emersione da lavoro irregolare;

che, infatti, con riguardo al delitto di cui al citato art. 14, comma 5ter, con la citata sentenza della Corte di Giustizia CE si è ritenuto che "La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in particolare i suoi artt. 15 e 16, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo";

che, per garantire in modo effettivo l’applicazione delle norme comunitarie, i giudici nazionali sono tenuti a disapplicare la norma interna che sancisce l’autorità di cosa giudicata, anche se con solo riguardo al giudicato esterno (Corte giustizia CE, sez. II, 03 settembre 2009, n. 2) e che l’interpretazione del diritto comunitario affermata dalla Corte di Giustizia CE, nell’esercizio della competenza attribuitale dall’art. 234 del Trattato CE, chiarisce e precisa il significato e la portata che la disciplina avrebbe dovuto assumere sin dal momento della sua entrata in vigore;

che una sentenza su questione pregiudiziale ha, perciò, valore non costitutivo bensì dichiarativo, con la conseguenza che i suoi effetti risalgono alla data di entrata in vigore della norma interpretata (Corte Giustizia CE, Grande Sezione, 12 febbraio 2008, n. 2);

che gli effetti delle pronunce a titolo pregiudiziale retroagiscono alla data di entrata in vigore della norma interpretata, con la conseguenza che un organo amministrativo nazionale deve applicare la norma comunitaria nell’interpretazione datane in una sentenza della Corte di Giustizia anche a rapporti giuridici sorti prima del momento in cui tale sentenza è stata resa;

che il principio della certezza del diritto comporta, tuttavia, che un organo amministrativo non è, in linea di principio, obbligato a riesaminare una decisione amministrativa che ha acquisito carattere definitivo (Corte Giustizia CE, Grande Sezione, 12 febbraio 2008, n. 2);

che, in base all’art. 2 c.p. (Successione di leggi penali), nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali;

che l’atto impugnato è stato adottato illegittimamente sul presupposto della condanna irrogata per reato previsto da norma nazionale ritenuta incompatibile con il diritto comunitario, con la conseguenza che il ricorso va accolto e l’atto impugnato annullato;

che, in considerazione della novità delle questioni oggetto del giudizio, sussistono i presupposti per disporre l’integrale compensazione tra le parti di spese ed onorari del giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione seconda, definitivamente pronunciando,

Accoglie

il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Alessandria, prot. n. 101033/EM/2009/S.U.I., del 14 giugno 2010.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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