T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 01-08-2011, n. 907 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 10.03.2010 il sig. M.A. cittadino marocchino, ha chiesto al Tribunale di annullare, previa sospensione dell’efficacia, il provvedimento con il quale, il 22.05.2009 il Questore della Provincia di Torino aveva rigettato la sua domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato per l’esistenza a suo carico di una condanna emessa dal Tribunale di Novara il 20.04.2007 alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed Euro 3000,00 di multa per la violazione di cui agli artt. 99 comma 1 e comma 2 n. 2, 81 cpv c.p. e 73 comma 1 e comma 1bis D.P.R. n. 309/90 e 99 comma 1 e comma 2 n. 2 c.p. e 385 comma 1 e comma 3 c.p. (detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti ed evasione).

Avverso l’atto impugnato il ricorrente ha dedotto i vizi di violazione di legge e carenza di motivazione.

In data 26.01.2010 si è costituito il Ministero dell’Interno, chiedendo il rigetto dell’istanza cautelare e del ricorso, in quanto infondati.

Con ordinanza n. 410/2010 del 10.06.2010 il Collegio, ritenendo il ricorso non assistito da apprezzabili elementi di fumus boni iuris, ha respinto la richiesta di sospensiva.

All’udienza pubblica del 6.07.2011 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso proposto dal sig. M. appare infondato e deve essere rigettato.

Non meritevoli di accoglimento risultano, in verità, le censure mosse al provvedimento impugnato circa la valenza non automaticamente ostativa al rinnovo del permesso della sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p per il reato di detenzione e spaccio di stupefacenti.

Infatti, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del d.lgs. n. 286/98 come modificato dall’art. 4 della l.n. 189/02 non "è ammesso in Italia lo straniero… che risulti condannato che risulti condannato, anche… a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti…", e, in base all’art. 5 comma 5 d.lgs. cit., "il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato… sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili".

Da tali norme si evince, in sintesi, come sottolineato anche dalla prevalente giurisprudenza, la sussistenza di un automatico impedimento al rinnovo del permesso di soggiorno ove lo straniero sia stato condannato per uno dei reati ivi considerati, senza necessità di un’autonoma valutazione della concreta pericolosità sociale del soggetto, né dell’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza (cfr. C.d.S. Sez. VI, 30/01/07 n. 359, TAR Piemonte, Sez. II, 19/11/05, TAR Emilia Romagna, Parma, Sez. I, 3/06/08 n. 302).

Questo perché la preclusione in esame non rappresenta un effetto penale ovvero una sanzione accessoria alla condanna, bensì un effetto di natura amministrativa che la legge fa derivare dal fatto storico consistente nell’aver riportato una condanna per determinati reati, quale indice presuntivo di pericolosità sociale o, quanto meno, di riprovevolezza (e di non meritevolezza ai fini della permanenza in Italia) del comportamento tenuto dallo straniero nel nostro Paese (cfr., ex multis, TAR Veneto sez. III, 9/01/07 n. 8), secondo una scelta giudicata esente da profili di incostituzionalità dalla Corte Costituzionale, avendo il legislatore fatto, in tal caso, un corretto uso del suo ampio potere discrezionale in materia (Corte Cost. 16/05/08 n. 148).

Parimenti non condivisibili sono, infine, le doglianze svolte dal ricorrente contro il provvedimento impugnato in relazione alla pretesa necessità dell’Amministrazione di valutare, prima di negare il rinnovo del titolo, i suoi legami familiari ed il suo inserimento sociale sul territorio nazionale: il sig. M. non ha, infatti, dimostrato di possedere nessuno degli status di cittadino extracomunitario che ha esercitato il ricongiungimento familiare o di titolare di permesso di soggiorno CEE per soggiornanti di lungo periodo in presenza dei quali l’Amministrazione, secondo la disciplina comunitaria, è chiamata ad espletare, pur in presenza dei reati cd "ostativi", un più attento e ponderato esame della concreta pericolosità sociale dell’interessato e dell’intensità dei suoi legami familiari, sociali e lavorativi sul territorio nazionale.

Alla luce delle argomentazioni che precedono il ricorso deve essere, dunque, come detto, integralmente rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando,

– rigetta il ricorso;

– condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 1.500,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *