T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 01-08-2011, n. 899 Armi da fuoco e da sparo Detenzione abusiva e omessa denuncia Porto abusivo di armi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 4.10.2007 il sig. M.B. ha chiesto al Tribunale di annullare, previa sospensione dell’efficacia, il provvedimento con il quale, il 17.10.2006, il Questore di Torino aveva rigettato la sua istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile uso caccia ed il decreto con cui, il 30.05.2007, il Prefetto della Provincia di Torino aveva respinto il suo ricorso gerarchico contro tale atto.

Avverso i provvedimenti impugnati il ricorrente ha dedotto 1) violazione di legge con riferimento agli artt. 11, 38, 42 e 43 RD n. 773/1931, eccesso di potere per travisamento dei fatti, eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta, eccesso di potere per carenza dei presupposti, eccesso di potere per difetto di istruttoria; 2) violazione di legge con riferimento all’art. 3 l.n. 241/90, difetto di motivazione, insufficienza di motivazione, violazione di legge con riferimento agli artt. 11, 38, 42 e 43 RD n. 773/1931, eccesso di potere per difetto di istruttoria, sviamento; 3) violazione di legge con riferimento all’art. 3 l.n. 241/90 e con riferimento agli artt. 11, 38, 42 e 43 RD n. 773/1931, eccesso di potere per carenza dei presupposti, per difetto di istruttoria e per contraddittorietà ed illogicità, sviamento; 4) eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità sotto un altro profilo.

Con ordinanza n. 539/i/2007 del 30.10.2007 il Collegio, ritenuto necessario procedere all’integrazione degli elementi di giudizio, ha ordinato alla Questura ed alla Prefettura di Torino di depositare gli atti e documenti dei procedimenti definiti con i provvedimenti impugnati.

In data 19.12.2007 si è costituito il Ministero dell’Interno, chiedendo il rigetto sia dell’istanza cautelare, carente dei presupposti, sia del ricorso, in quanto infondato.

Alla camera di consiglio del 10.01.2008 il ricorrente ha rinunciato alla sospensiva.

All’udienza pubblica del 22.06.2011 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe il sig. B. ha lamentato, essenzialmente, il preteso difetto di motivazione del provvedimento con il quale il Questore di Torino, rilevata la sussistenza a suo carico di una sentenza ex art. 444 c.p.p. per i reati di peculato e di abuso di ufficio, nonché di un procedimento penale per le violazioni di cui agli artt. 38 TULPS e 58 Regolamento di Esecuzione (omessa denuncia di armi a seguito di trasferimento di residenza), sia pure definito con decreto di archiviazione per intervenuta oblazione, ha rigettato la sua domanda di rinnovo del porto di fucile uso caccia e del decreto del Prefetto di rigetto del ricorso gerarchico avverso tale atto.

Tale censura è infondata e deve essere rigettata: in verità, nei provvedimenti impugnati, il Questore ed il Prefetto, a seguito dell’istruttoria espletata, appaiono aver fondato il proprio giudizio non sic ed simpliciter sulle condanne (o, più precisamente, sulla sentenza ex art. 444 c.p.p.) riportate dal ricorrente, in sé considerate, quanto, piuttosto, sul comportamento del sig. B. sotteso ad esse, che ha dato origine a fatti lesivi del buon andamento ed dell’imparzialità della p.a., (reati di peculato e di abuso d’ufficio) o a circostanze pericolose per la sicurezza (omessa denuncia di armi), " il cui disvalore sociale permane a prescindere dalle risultanze processuali", conducendo ad una valutazione negativa circa l’affidabilità dell’interessato nel non abusare delle armi.

Poiché, come evidenziato dalla costante giurisprudenza amministrativa, "i provvedimenti concessivi dell’autorizzazione alla detenzione e del porto di armi postulano che il beneficiario di esso sia indenne da mende, osservi una condotta di vita improntata a puntuale osservanza delle norme penali e di tutela dell’ordine pubblico, nonché delle comuni regole di buona convivenza civile, sì che non possano emergere sintomi e sospetti di utilizzo improprio dell’arma in pregiudizio ai tranquilli ed ordinati rapporti con gli altri consociati", (cfr. ex multis, Cons.St., sez. VI, 6/04/2006 n. 4487), i decreti impugnati, nei quali l’Amministrazione, facendo uso del suo potere discrezionale per finalità eminentemente cautelari di mantenimento dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini, ha negato il rinnovo della licenza, esternando, sia pure sinteticamente, "non solo il presupposto di fatto che l’ha indotta ad intervenire, ma anche le ragioni per le quali il soggetto viene ritenuto capace di abusare delle armi e munizioni" (cfr. TAR Lombardia, Milano,6/04/2010 n. 980) risultano, dunque, come detto, esenti sia dai vizi di difetto di motivazione, quanto dalle altre collegate censure di carenza di istruttoria, violazione delle norme del TULPS, contraddittorietà, illogicità e sviamento.

Parimenti non condivisibili sono, infine, le doglianze relative alla contraddittorietà ed illogicità dei provvedimenti impugnati per la mancata immediata revoca della licenza di porto d’armi nel 2004-2005 al momento del verificarsi dei fatti ritenuti sintomatici della non affidabilità del ricorrente e della denuncia da parte sua dell’acquisto di un nuovo fucile da caccia, ma solo in sede di rinnovo del titolo, nel 2006: da un lato, in una materia come quella in questione, contraddistinta dalla preminenza dell’interesse alla salvaguardia dell’ordine pubblico e dal carattere "eccezionale"della possibilità di detenere o portare armi, a fronte del generale divieto, un legittimo affidamento del cittadino appare difficilmente configurabile, dall’altro, "in sede di rinnovo della licenza di porto d’armi si può ben procedere … al riesame integrale delle condizioni che inizialmente avevano indotto al suo rilascio" (Cons.St., sez. VI, 10/12/2009 n. 7743).

In considerazione delle argomentazioni che precedono il ricorso deve essere, dunque, rigettato.

Per la natura della controversia sussistono, in ogni caso, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando,

– rigetta il ricorso;

– compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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