Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-06-2011) 25-07-2011, n. 29721 Motivazione contraddittoria, insufficiente, mancante

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 22.5.2011, la Corte d’appello di Napoli dichiarava inammissibile la richiesta di incidente di esecuzione che aveva proposto D.W., per contrastare la declaratoria di irrevocabilità di sentenza corte d’appello di Napoli, in data 10.10.1995. 2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione, per dedurre nullità del provvedimento per mancanza di motivazione. Viene rilevato che l’istanza non poteva essere dichiarata inammissibile, poichè conteneva elementi nuovi, articolati dettagliatamente che sono stati sottoposti alla valutazione del giudice dell’esecuzione.

Manca totalmente la motivazione ed è per l’effetto radicalmente nullo il provvedimento, anche perchè non è stato preceduto dalla discussione delle parti.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto di annullare l’ordinanza impugnata con rinvio per nuova deliberazione.

Motivi della decisione

Il provvedimento impugnato deve essere annullato poichè è del tutto carente di motivazione, essendo stato concluso sulla inammissibilità del ricorso, senza dare conto delle ragioni sottostanti la decisione e quindi dell’iter logico seguito, in aperta violazione degli artt. 125 e 666 c.p.p.. Gli atti vanno trasmessi alla Corte d’Appello di Napoli, per nuova deliberazione.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d’appello di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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