T.A.R. Sicilia Catania Sez. I, Sent., 01-08-2011, n. 2029 Aggiudicazione dei lavori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso indicato in epigrafe, l’impresa M. s.r.l., premesso di essersi graduata

al secondo posto nella gara di appalto, bandita dall’I.A.C.P. di Messina, per l’affidamento

dei "lavori a verde attrezzato e parco di quartiere", in Messina, località "Camaro S.

Antonio", ambito "C", impugna gli atti con cui la Stazione appaltante ha aggiudicato

l’appalto all’impresa M. (M.E.C.I. s.r.l.), odierna

controinteressata.

Il gravame, relativo al ricorso principale, è affidato ai seguenti motivi di censura:

1) Violazione e falsa applicazione del punto 16, lett. a) del bando di gara e del punto 7) del

relativo disciplinare;

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del d.lgs. n. 629/82 da parte dell’impresa

ausiliaria;

3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del d.lgs, n. 629/82 in relazione all’inserimento

del codice attività errato;

4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 30 della legge n. 109 del 1994, come recepita in

Sicilia dalla legge regionale n. 7/2002 e ss. mm., dall’art. 9 del bando di gara e dal punto 6

del disciplinare di gara. Violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 11 quater, della

legge n. 109/94. Violazione della par condicio dei concorrenti.

5) Violazione e falsa applicazione dell’art. 49 del d. lgs. n. 136/06 in ordine alla validità del

contratto di avvalimento;

6) Violazione e falsa applicazione del disciplinare di gara in ordine alla dimostrazione della

regolarità contributiva. Illegittimità del punto 16, lett. b) del bando di gara e del punto 3) del

disciplinare di gara, nella parte in cui, con riferimento al decreto assessoriale n. 26 del

24.2.2006, implicitamente ammette la produzione di una dichiarazione sostitutiva ai fini

della dimostrazione della regolarità contributiva.

Con controricorso depositato il 19.11.2009, l’I.A.C.P. di Messina sosteneva "l’irricevibilità,

l’inammissibilità, l’improponibilità e/o l’improcedibilità del ricorso per carenza di

legittimazione passiva dell’I.A.C.P. di Messina e, comunque, per difetto di contraddittorio".

Con ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 11.12.2009, la M. s.r.l. integrava

il contraddittorio nei confronti dell’U.R.E.G.A.- sede di Messina, nonché chiedeva

l’annullamento delle determinazioni dirigenziali n. 110 del 20.2.2009 e n. 111 del 28.8.

2009, conosciute solamente in data 25.11.2009, di aggiudicazione provvisoria e indi definitiva dei

lavori relativi all’appalto di cui trattasi.

Si costituiva altresì in giudizio l’UREGA di Messina insistendo per il rigetto del ricorso.

Con ricorso incidentale, depositato il 17.12.2009, l’impresa M. s.r.l.,

controinteressata, deduceva la "violazione e falsa applicazione dell’art. 75 del D.P.R.

n. 554/99", nei confronti del legale rappresentante della M. s.r.l.

Alla pubblica udienza del 26.5.2011 la causa veniva assegnata a sentenza.

Motivi della decisione

A)Il Collegio deve farsi carico di esaminare, preliminarmente, le eccezioni di

irricevibilità ed inammissibilità del gravame principale.

Tali eccezioni vanno disattese, come del resto già sottolineato da questa Sezione con

l’ordinanza cautelare n. 228 del 16.2.2010.

1)In primo luogo, l’I.A.C.P. di Messina ha eccepito l’inammissibilità del ricorso introduttivo,

atteso che lo stesso non è stato notificato all’UREGA di Messina.

L’eccezione è infondata.

Costituisce ormai un principio consolidato quello secondo il quale l’UREGA è un ufficio

deputato allo svolgimento di attività meramente istruttoria, che si conclude con l’obbligo

di emanare una "proposta di aggiudicazione".(art. 7 ter, comma 6°) L.R. n. 7/2002.

Del resto, tale eccezione d’inammissibilità del ricorso introduttivo appare superata nel

momento in cui si è provveduto ad impugnare, con motivi aggiunti, i provvedimenti di

aggiudicazione provvisoria e definitiva.

2)Lo stesso I.A.C.P. ha eccepito, poi, l’inammissibilità del ricorso introduttivo per non

essere stato quest’ultimo notificato alla società elettrica Gover s.n.c, l’impresa ausiliaria

della M. s.r.l., con la quale quest’ultima ha stipulato un contratto di avvalimento,

per la gara oggetto del presente giudizio.

Anche tale eccezione non può essere condivisa.

Va sottolineato, in proposito, che l’impresa ausiliaria, proprio per le funzioni ed i compiti

delineati dall’art. 49 del codice degli appalti, non assume il ruolo di contro interessata,

in quanto non partecipa direttamente alla gara.

3)Infine, l’impresa aggiudicataria ha eccepito la tardività del ricorso per motivi aggiunti, con

il quale sono stati impugnati sia il provvedimento di aggiudicazione provvisoria n. 110 del

20.7.2009, sia il provvedimento di aggiudicazione definitiva n. 111 del 28.8.2009.

Anche tale eccezione non può essere condivisa.

Ed, invero, i provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti non sono stati mai comunicati né

notificati alla M., che li ha conosciuti solamente in data 25.11.2009 (come

implicitamente ammesso dalla controinteressata).

Si osserva, peraltro, che la stazione appaltante aveva l’obbligo della comunicazione

individuale dell’aggiudicazione definitiva al "concorrente che segue nella graduatoria", ai

sensi dell’art. 79, comma 5°, del codice degli appalti (C.G.A., n. 67 del 25.1.2010).

L’impresa controinteressata ha ancora affermato che i motivi aggiunti sarebbero

Inammissibili, in quanto "…notificati a soggetti non evocati in giudizio con il ricorso

principale:::".

Un tale ragionamento non può essere condiviso.

Il Collegio, in proposito, non ha alcun motivo di discostarsi dal consolidato orientamento

giurisprudenziale secondo cui "ai fini della proposizione dei motivi aggiunti…è necessario

che sussistano profili di connessione fra i provvedimenti impugnati, dovendo gli stessi

inerire al medesimo provvedimento, mentre l’identità di parti, per quanto attiene a quella

pubblica, deve essere intesa in senso lato, dovendosi ritenere comprensiva di tutte le

pubbliche Amministrazioni (ancorchè soggettivamente distinte)che intervengono nella

stessa vicenda procedimentale e per la cura del medesimo interesse pubblico o di

interessi pubblici strettamente connessi, in quanto attinenti al medesimo bene della

vita cui aspira la parte privata…" (Consiglio di StatoSez. 4^, n. 6463 del 31.10.2006).

B)Per motivi di economia processuale, il Collegio ritiene di esaminare il quinto motivo di

ricorso principale, con il quale si deducono la violazione e falsa applicazione dell’art.

49 del D.lgs.vo n. 136/06 in ordine alla validità del contratto di "avvalimento".

Orbene, l’impresa aggiudicataria M. s.r.l. si è avvalsa, relativamente alla

gara di appalto in questione, come impresa ausiliaria della E.G. s.n.c., ai sensi

dell’art. 49 del D. lgs.vo n. 136/06, in quanto carente del requisito di qualificazione SOA.

L’impresa M. e l’impresa E.G. s.n.c. hanno sottoscritto, in data 5

giugno 2009, un contratto di avvalimento, ai sensi dell’art. 49, comma 2°, lett. f) del

menzionato decreto legislativo.

Tale contratto di avvalimento, però, è stato illegittimamente sottoscritto soltanto dal

Sig. G.L. (uno dei due legali rappresentanti e soci amministratori della

E.G. s.n.c.):

Dal certificato della C.I.A. della provincia di Udine del 27 gennaio 2009, relativa alla

menzionata impresa ausiliaria, si evince che quest’ultima ha due legali rappresentanti

e soci amministratori e cioè il sig. G.L. e la sig.ra V.T..

Da tale certificato camerale si evincono, poi, i poteri riconosciuti dal relativo statuto ai due

soci amministratori, ossia: 1)i poteri disgiunti per gli atti di ordinaria amministrazione; 2) i

poteri congiunti per gli atti di alta amministrazione.

In ordine a tali poteri si legge: per i primi (poteri disgiunti) di "conferire o ricevere mandati

relativi ad associazioni temporanee di imprese" e, per i secondi (poteri congiunti) il

"rilascio di garanzie in genere".

Il Collegio deve farsi, carico, a questo punto, di esaminare se la partecipazione ad una

gara d’appalto in qualità di ausiliaria costituisca per l’impresa un atto di ordinaria o di

straordinaria amministrazione.

Secondo principi dottrinali e giurisprudenziali consolidati, gli atti di ordinaria

amministrazione sono caratterizzati da un aspetto meramente conservativo del patrimonio

amministrato; rientrano tuttavia in tale "conservazione" anche gli atti "incrementativi" del

patrimonio medesimo, purchè esenti da rischi; gli atti di straordinaria amministrazione,

invece, si distinguono dai primi non tanto per l’eccezionalità della loro adozione, ma,

soprattutto, per la loro intrinseca rischiosità, tale da poter intaccare l’entità economica del

patrimonio gestito.

Alla luce di tali principi, non può correre alcun dubbio sul fatto che il contratto di

avvalimento appartenga agli atti di straordinaria amministrazione e ciò indipendentemente

dalla forma dallo stesso rivestita (leasing, contratto di affitto d’azienda, subaffitto, etc.).

Infatti, il contratto di avvalimento espone entrambe le parti- ausiliario e avvalente- ad

una responsabilità solidale per le obbligazioni contrattuali prevista ex lege.

La fonte della responsabilità solidale è facilmente rinvenibile nell’art. 49, 4° comma,

del codice dei contratti che espressamente recita: "il concorrente e l’impresa ausiliaria

sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle

prestazioni oggetto del contratto".

Nel caso di specie, la non frazionabilità dei singoli requisiti speciali di qualificazione

(tecnicoorganizzativi ed economicofinanziari) rende l’avvalimento un atto particolarmente

significativo per l’ausiliario, il quale mette a disposizione dell’avvalente tutto il proprio

complesso aziendale, composto dalla totalità di risorse e mezzi per tutta la durata dello

svolgimento dell’appalto.

Pertanto, l’avvalimento in parola è assimilabile, per quanto concerne il prestito dei

requisiti tecnicoorganizzativi, ad un contratto di affitto d’azienda e, per quanto concerne

I requisiti economicifinanziari, ad una fidejussione.

In conclusione, nel contratto di avvalimento sono indubbiamente rinvenibili quegli aspetti

di eccezionalità e rischiosità che connotano gli atti di ordinaria amministrazione.

Conseguentemente, nell’ambito di una procedura ad evidenza pubblica, la validità del

contratto di avvalimento dipende dall’osservanza dalle regole statutarie che fissano le

condizioni per la formazione di un valido consenso.

Nel caso di specie, tale consenso avrebbe dovuto essere espresso non soltanto dal

Socio amministratore G.L., ma anche dall’altro socio amministratore V..

D’altronde l’impresa ausiliaria in questione è una società in nome collettivo, con

responsabilità solidale ed illimitata dei soci per le obbligazioni assunte (art. 2291 del

codice civile); e tale responsabilità costituisce un "atto di garanzia" per l’esecuzione

dei lavori e quindi per il loro corretto adempimento.

L’accoglimento del quinto motivo di censura comporta il riconoscimento della fondatezza

del ricorso principale, indipendentemente dall’esame e dalla fondatezza degli altri motivi di

gravame, o di alcuni di essi, che vanno, pertanto, "assorbiti".

C)Il Collegio deve ora darsi carico dell’esame del ricorso incidentale presentato dalla

contro interessata M. s.r.l.

Tale ricorso si basa su un unico motivo, con il quale si assume che:

nella dichiarazione sostitutiva di gara di M.G. (legale rappresentante della

M. s.r.l.) è stato dichiarato che:

a)"il legale rappresentante della M. è stato condannato – pur con il beneficio

della non menzione della condanna stessa- nel 2003 dalla Corte di Appello di

Palermo al pagamento della somma di Euro 3.420,00 per violazione dell’art. 3 bis,

comma 4° della legge n. 572/1965;

b)"il direttore tecnico (già amministratore unico) è stato condannato (con sentenza

non passata in giudicato al momento della dichiarazione) ad una pena detentiva

(otto giorni d’arresto) ed una pecuniaria (Euro 4.500.000) per violazione di norme

attinenti la materia urbanistica.

Nel verbale di gara siffatte evenienze non trovano alcuna valutazione".

Tale ricorso incidentale non può trovare accoglimento.

Preliminarmente, va sottolineato che il legale rappresentante ed il direttore tecnico

dell’impresa M., ricorrente principale, hanno, puntualmente e correttamente, evidenziato

la loro situazione "processuale" in sede di presentazione della domanda di partecipazione

all’appalto in questione.

L’U.R.E.G.A., nella seduta del 30.6.2009, ha ammesso con riserva la predetta M.

con la seguente motivazione: "in attesa acquisizione sentenza a carico dell’amministratore

della mandataria".

Successivamente, nella seduta del 7.7.2009, l’U.R.E.G.A., sciogliendo la riserva, si è così

determinata: "Con riferimento al plico n. 104 – presentato dall’ATI M. s.r.l.

mandataria -C. s.r.l. (mandante), la Commissione prende atto che l’impresa

mandataria ha inviato copia della sentenza richiesta. Vista la sentenza, la Commissione

non ravvisa motivi ostativi e pertanto ammette il concorrente alla fasi successive di

gara."

Per quanto concerne il direttore tecnico (già amministratore unico), sig. Zambito Leonardo,

si evidenzia che lo stesso, con sentenza della Corte d’Appello di Palermo del 19.1.2007,

era stato assolto dal reato di violazione delle norme attinenti le norme urbanistiche.

D)La fondatezza del ricorso principale e l’infondatezza di quello incidentale comportano

Il pieno accoglimento del primo.

Conseguentemente, va disposto l’annullamento dell’aggiudicazione dell’appalto già

disposto a favore della M. ("M.E.C.I. s.r.l.");

tale aggiudicazione va disposta a favore della ricorrente principale ATI M. s.r.l.

mandataria – C. s.r.l.mandante.

Si prende atto della circostanza che, contrariamente a quanto richiesto con il ricorso

introduttivo (il risarcimento del danno), tale ATI ha poi chiesto il subentro nel contratto

già stipulato a favore dell’impresa contro interessata.

E)Per quanto concerne, infine, le spese di giudizio, appare equo compensarle nella misura

dei 2/3. Pertanto esse vanno liquidate nella misura di 1/3 (Euro 700,00 a carico di ognuno

delle due parti soccombenti oltre iva, c.p.a. e spese generali). Queste ultime dovranno anche

procedere solidalmente al rimborso, a favore della parte vittoriosa, di quanto da quest’ultima

sborsato per il pagamento del contributo unificato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei modi indicati in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati con lo stesso e con il ricorso per motivi aggiunti.

Condanna le parti soccombenti al pagamento nei confronti della ricorrente delle spese e dei compensi del giudizio nella misura pure indicata in motivazione

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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