Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-06-2011) 25-07-2011, n. 29719 Trasmissione di atti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 13.11.2007 la Corte d’Appello di Lecce, quale giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di dissequestro avanzata da B.N. delle quote societarie della Ristosud srl di sua proprietà, a seguito della condanna del fratello B.M., imputato nel processo (OMISSIS). Assumeva di aver investito dieci milioni nell’attività di ristorazione gestita dalla società suddetta, dopo aver ricevuto una liquidazione di 50 milioni di lire, documentata. Ma la Corte riteneva che l’assunto non fosse documentalmente provato, che non risultava che i proventi dell’attività imprenditoriale in parola fossero stati reinvestiti in ambito societario mediante l’acquisto di materie prime, pagamento di fornitori, oneri o contributi; che lo stretto legame di parentela tra i due fratelli B. ed il fatto che B.M. avesse l’effettiva disponibilità dell’attività commerciale, portavano a ritenere che l’istante fosse il mero intermediario, titolare di intestazione fittizia, di un’attività commerciale usata per il reimpiego di proventi illeciti.

2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione la difesa dell’istante, per dedurre violazione della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies. Si lamenta la difesa che incombeva all’accusa l’onere di provare l’intermediazione fittizia, il giudice avrebbe dovuto spiegare attraverso quali elementi fattuali riteneva integrata la prova della non coincidenza tra titolare apparente del bene e disponibilità effettiva del bene medesimo. Invece B.N. sarebbe stato considerato sic e simpliciter il prestanome del fratello M., sulla scorta del rapporto di parentela con il fratello condannato, senza specificare perchè avesse ritenuto non credibili le giustificazioni provate documentalmente, in ordine alla lecita provenienza del denaro indicato come investito nella società. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto di convertire il ricorso in opposizione ex art. 667 c.p.p..

Motivi della decisione

Il ricorso deve essere qualificato come opposizione, a norma dell’art. 568 c.p.p., comma 5, con conseguente trasmissione degli atti alla Corte d’Appello di Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione per il giudizio di opposizione, in base al combinato disposto di cui agli artt. 667 c.p.p., comma 4, e art. 676 c.p.p..

Infatti, in tema di restituzione di cose sequestrate, avverso il provvedimento adottato dal giudice dell’esecuzione, sia che abbia provveduto de plano, sia che abbia proceduto irritualmente nelle forme dell’udienza camerale di cui all’art. 666 c.p.p., è prevista solo la facoltà di proporre opposizione e non già ricorso per cassazione (cfr. Cass. Sez. 1, 5.6.2008, n. 23606).

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione, dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’appello di Lecce, sezione di Taranto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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