T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Trento Sez. Unica, Sent., 01-08-2011, n. 224 Legittimità o illegittimità dell’atto Questioni di legittimità costituzionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. L’associazione nazionale degli insegnanti educatori in formazione (A.N.I.E.F.) espone di rappresentare e tutelare i docenti della scuola italiana. Gli altri ricorrenti singoli, che allegano di essere insegnanti tesserati A.N.I.E.F., espongono di essere iscritti nelle graduatorie ad esaurimento previste dall’art. 1, comma 605, lettera c), della legge 27.12.2006, n. 296, e di aver presentato la domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali trentine degli insegnanti per il quadriennio 2010 – 2013, secondo le procedure stabilite dal bando approvato con la deliberazione della Giunta provinciale di Trento 15.1.2010, n. 14, disciplinante l’aggiornamento straordinario delle graduatorie provinciali per titoli del personale docente per gli anni scolastici 2009 – 2013. L’art. 2, comma 2, del bando recita: "gli aspiranti docenti che chiedono l’inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli, qualora iscritti nelle graduatorie ad esaurimento previste dall’art. 1, comma 605, lett. c), della L. 27.12.2006, n. 296, sono inseriti in posizione subordinata a tutte le fasce".

2. Con ricorso ritualmente notificato e depositato i ricorrenti hanno impugnato il menzionato bando in parte qua, ossia per quanto concerne la riportata disposizione, in base alla quale i deducenti, ma anche tutti gli insegnanti provenienti dalle graduatorie ad esaurimento di altre province, sono collocati in posizione subordinata a tutte le fasce.

A sostegno del ricorso hanno presentato le seguenti censure in diritto:

I – "illegittimità, in via derivata e riflessa, per illegittimità costituzionale del comma 2 bis dell’art. 92 della l.p. 7.8.2006, n. 5, in relazione alla violazione degli artt. 3, comma 1, e 97, comma 1, della Costituzione, del combinato disposto degli artt. 9, primo comma, n. 2), e 5 dello Statuto speciale d’autonomia, dell’art. 2, comma 2, del D.P.R. 15.7.1988, n. 405, del protocollo d’intesa 1.3.2005 tra Provincia autonoma di Trento e Ministero della pubblica istruzione, dell’università e della ricerca; violazione del canone generale di ragionevolezza delle leggi in relazione al principio di uguaglianza e di parità di trattamento di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione": i richiamati principi costituzionali imporrebbero l’inserimento dei nuovi iscritti nelle graduatorie permanenti trentine in base al punteggio posseduto, ossia secondo la modalità comunemente definita "a pettine";

II – "illegittimità, in via derivata e riflessa, per illegittimità costituzionale del comma 2 bis dell’art. 92 della l.p. 7.8.2006, n. 5, in relazione al combinato disposto degli artt. 3, 4 e 120 della Costituzione";

III – "illegittimità, in via derivata e riflessa, per illegittimità costituzionale del comma 2 bis dell’art. 92 della l.p. 7.8.2006, n. 5, in relazione agli artt. 117 e 11 della Costituzione e agli artt. 149 e 159 del Trattato dell’Unione europea".

3. Nei termini di legge si è costituita in giudizio la Provincia intimata, confutando le tesi sostenute nel ricorso del quale ha chiesto la reiezione perché infondato nel merito.

4. Con ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti hanno altresì impugnato la successiva determinazione dirigenziale che ha approvato le graduatorie provvisorie per il quadriennio 2009 – 2013, più esattamente citata al punto 2) in epigrafe, deducendo la sua illegittimità derivata e connessa all’applicazione del bando già impugnato. Al contempo, i deducenti hanno rilevato che la sig.ra Faraoni è stata inserita in coda alla terza fascia delle classi di concorso A345 (lingua straniere – inglese) e A346 (lingua e civiltà straniera – inglese), mentre la sig.ra Pretto è stata inserita in coda alla terza fascia della classe di concorso A021 (discipline pittoriche). All’opposto il sig. Lopardo, a causa dello smarrimento della sua domanda, non è stato inserito, nemmeno in coda, nella classe di concorso A047 (matematica).

5. Alla pubblica udienza del 28 luglio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

6a. Eccepisce pregiudizialmente l’Amministrazione resistente la non completa costituzione del contraddittorio nei confronti di tutti gli iscritti nelle graduatorie provinciali e che il ricorso sarebbe divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, non avendo i ricorrenti impugnato le graduatorie definitive approvate dopo la proposizione del ricorso per motivi aggiunti.

6b. Le riportate eccezioni sono prive di giuridico pregio.

Costituisce, infatti, ius receptum che il bando di concorso e le successive graduatorie sono atti che si pongono fra loro in rapporto di vera e propria presupposizione – consequenzialità immediata, diretta e necessaria, cosicché l’annullamento del bando, ovvero di una sua clausola, ha efficacia caducante su tutti gli atti, o parte di essi, successivi del procedimento. In definitiva, le graduatorie sono destinate ad essere automaticamente travolte in caso di annullamento dell’atto che racchiude la lex specialis della procedura di formazione di esse, le quali, pertanto, non erano suscettibili di necessaria e indefettibile impugnazione (cfr., C.d.S., sez. VI, 27.3.2003, n. 1591).

E’ altrettanto assodato che in caso di impugnazione di un bando di concorso non sono individuabili soggetti che ricavino da esso un beneficio diretto ed immediato, come tali qualificabili come controinteressati in senso tecnico, ai quali il ricorso debba essere necessariamente notificato (cfr., T.R.G.A. Trento, 21.5.2009, n. 153; C.d.S., sez. V, 10.7.2002, n. 3830).

6c. Parimenti infondata è l’ulteriore eccezione in base alla quale non sussisterebbe più l’interesse dei ricorrenti alla definizione del giudizio dato che in occasione della ridefinizione delle graduatorie gli interessati sono inseriti in base al loro punteggio di merito. All’opposto, in capo ai ricorrenti continua a sussistere l’interesse a verificare la legittimità di un provvedimento alla luce della normativa vigente alla data della sua adozione e che ha governato la loro collocazione nelle graduatorie provinciali per un anno scolastico. Pur alla luce del fatto che l’Amministrazione provinciale ha adottato l’impugnato bando in applicazione di una disposizione di legge vigente, il presente processo può essere potenzialmente in grado di produrre un risultato comunque utile per gli interessati.

7. Preliminarmente occorre anche prendere atto, quanto alla posizione del ricorrente Lopardo, che l’Amministrazione provinciale ha segnalato che con determinazione del Dirigente del Servizio gestione risorse umane della scuola e della formazione professionale della Provincia autonoma di Trento n. 176 del 4.8.2010, di approvazione delle definitive graduatorie provinciali per titoli del personale docente per il quadriennio 2009 – 2013, il ricorrente è stato inserito in coda alla terza fascia della classe di concorso A047.

8. Quanto al merito del ricorso, il Collegio osserva che l’impugnata clausola del bando che prevede il criterio d’iscrizione nelle graduatorie provinciali per quanti provengono da quelle statali ad esaurimento rappresenta la pedissequa applicazione del comma 2 bis dell’art. 92 della legge provinciale 7.8.2006, n. 5, introdotto dall’art. 53, comma 4, della legge provinciale 12.9.2008, n. 16

9. Con sentenza n. 242, pubblicata in data 25 luglio 2011, la Corte costituzionale ha ravvisato l’incostituzionalità del riportato comma 2 bis dell’art. 92 della menzionata legge provinciale. Con motivazione invero sintetica la Suprema Corte ha statuito che "una simile disciplina non può superare il vaglio di ragionevolezza, in quanto la suddetta deroga comporta il totale sacrificio del principio del merito posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti quale strumento volto a garantire, per quanto possibile, la migliore formazione scolastica".

È noto che, in base al combinato disposto dell’art. 136 della Costituzione e dell’art. 30 della legge 11.3.1953, n. 87, la pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma di legge determina la cessazione della sua efficacia erga omnes ed impedisce, dopo la pubblicazione della sentenza, che essa possa essere applicata ai rapporti in relazione ai quali la norma dichiarata incostituzionale – unicamente sulla base della quale, nella specie, l’Amministrazione è stata obbligata ad adottare il bando in questa sede impugnato – risulti comunque applicabile.

In proposito, il Collegio richiama il consolidato indirizzo della giurisprudenza in base al quale la declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa si riflette sull’atto adottato in applicazione della medesima, rendendo tale atto illegittimo ovvero annullabile, a meno di intervenuta inoppugnabilità del medesimo per situazioni giuridiche oramai consolidatesi per esaurimento dei relativi effetti; ovvero per decorso dei termini di impugnazione; per intervenuta prescrizione; per legittimità dichiarata con sentenza passata in giudicato: il che, all’evidenza, non sussiste nel caso in esame (cfr., ex multis, C.d.S., sez. IV, 5.3.2008, n. 934; sez. V, 15.2.2007, n. 652; sez. VI, 25.6.2008, n. 3212).

10. Da ciò consegue che il ricorso deve essere accolto, con conseguente dichiarazione di illegittimità, in parte qua, del bando impugnato e, segnatamente, del comma 2 dell’art. 2 dell’allegato alla deliberazione della Giunta provinciale 15.1.2010, n. 14.

Le spese e gli onorari del giudizio possono essere compensati tra le parti, in ragione della specificità della questione giuridica oggetto di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica)

definitivamente pronunciando sul ricorso n. 74 del 2010, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il comma 2 dell’art. 2 dell’allegato alla deliberazione della Giunta provinciale 15.1.2010, n. 14, concernente il bando per l’aggiornamento straordinario delle graduatorie provinciali per titoli del personale docente per gli anni scolastici 2009 – 2013.

Compensa le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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