Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-06-2011) 25-07-2011, n. 29717

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 14.12.2010 il tribunale di Sorveglianza di Venezia rigettava l’istanza di riabilitazione interposta da R. B., relativamente alla sentenza del Pretore di Trieste che lo aveva condannato alla pena di giorni otto di arresto, per il reato di violazione urbanistica, realizzata in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Il rigetto muoveva dal fatto che mancava la prova dell’intervenuto risarcimento del danno, nel senso che non poteva ritenersi equipollente al risarcimento del danno la relazione tecnico illustrativa depositata e redatta dalla IVECOS – di cui il R. era presidente del consiglio di amministrazione -, che voleva essere dimostrativa dell’eliminazione del danno; non solo, il giudice a quo riteneva che in ogni caso il danno andasse risarcito anche a prescindere dalla struttura dell’illecito.

2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione la difesa del prevenuto per dedurre erronea applicazione dell’art. 179 c.p., comma 6, nonchè mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni ostative alla concessione della riabilitazione : viene ricordato che in data 27.9.2010 era stata depositata memoria con cui veniva provata l’insussistenza di obbligazioni civili in capo al menzionato e comunque veniva chiesto di accertare l’insussistenza del danno derivante dal reato.

Secondo la difesa, il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto opinare quanto meno nel senso che l’impossibilità di adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato non costituisce ostacolo alla concessione della riabilitazione, atteso che nella fattispecie è impossibile il risarcimento, non solo perchè non ricorre danno, ma anche perchè mai pervenne al R. richiesta in tale senso, nonostante che questi si sia attivato per il ristoro.

Nessun danno ambientale venne creato, atteso che dalla relazione tecnica prodotta era emerso che i lavori erano stati ripresi ed ultimati, con ripristino delle condizioni originarie del terreno.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto di annullare con rinvio il provvedimento impugnato, a seguito di travisamento del fatto.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Come rilevato anche dal Procuratore Generale, tra gli atti allegati vi è la nota della IVECOS, – la spa di cui il R. era amministratore delegato al momento della commissione della contravvenzione, per la cui condanna è stata chiesta la riabilitazione -, in cui veniva detto che "i lavori dapprima sospesi per l’autorizzazione ai fini idrogelogici, successivamente ripresi oggi sono stati ultimati, i ponteggi sono stati rimossi e sono state ripristinate le condizioni del terreno". Veniva aggiunto che "per l’esecuzione della pista non è stato portato materiale e non sono state tagliate piante di medio o alto fusto".

Sulla base di tale documentazione però il giudice a quo ha comunque concluso un po’ troppo apoditticamente nel senso che era difficile ritenere che nessun danno vi fosse stato, poichè tra le condotte contestate vi erano anche opere di decespugliamento e spianamento di una pista.

Tale valutazione, in termini dubitativi sulla sussistenza del danno (profilo che è indipendente dalla richiesta o meno di risarcimento da parte dell’offeso), non consente la conclusione reiettiva dell’istanza formulata, cosicchè l’ordinanza va annullata con rinvio per nuovo esame sulla sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di Sorveglianza di Venezia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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